| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 31. Criminalità organizzata |
| Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
| Data: | 10/06/2026 |
| Numero: | 122 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 |
| Art. 2. Disposizioni finali ed entrata in vigore |
| Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 31.1.223 - D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122.
Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.
(G.U. 8 luglio 2026, n. 156)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
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Visto il
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Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, concernente «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2026;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 26 marzo 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al titolo I del
a) all'articolo 5, commi 1, 3 e 5, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
b) all'articolo 6, comma 6, lettera c), le parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»;
d) all'articolo 8, comma 1, lettera e), le parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»;
e) all'articolo 9, commi 6, lettera b), e 8, lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»;
f) all'articolo 11, comma 1, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
g) all'articolo 12, commi 1, 1-bis, 2 e 8, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
h) all'articolo 13, comma 1, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),»;
i) all'articolo 14, commi 2 e 3, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
l) all'articolo 15, comma 4, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)».
2. Al titolo II del
a) all'articolo 17, comma 3, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
b) all'articolo 21, i commi 2, 4, 5, lettere b), c), d), e-bis), 6, 7 e 7-bis sono abrogati;
c) dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21 bis. (Accesso da parte delle autorità). - 1. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, contenute nella sezione autonoma e in quella speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 21, con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 21, è consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza;
b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
d) all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza per finalità di contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali;
e) al Comitato di sicurezza finanziaria, quale autorità nazionale cui sono attribuite responsabilità in materia di attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea di cui ai regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
f) all'Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della
g) alla Procura europea (EPPO);
h) all'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
i) all'Europol e all'Eurojust quando forniscono sostegno operativo alle autorità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 del
a) ciascuna autorità di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), g), h) e i);
b) il Ministero della giustizia per l'accesso da parte dell'autorità giudiziaria di cui al comma 1, lettera c), conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso da parte del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 1, lettera e), che avviene per il tramite la segreteria tecnica del Comitato medesimo.
3. Ai fini delle convenzioni di cui al comma 2, le modalità tecniche e operative dell'accesso sono disciplinate nel rispetto delle misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali, previste dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55. Tali misure comprendono l'indicazione del termine di conservazione dei dati e prevedono il tracciamento delle operazioni eseguite sui dati, nonchè l'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e meccanismi di controllo indipendente interno.
Art. 21 ter. (Accesso da parte dei soggetti obbligati). - 1. I soggetti obbligati accedono tempestivamente alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo 21, esclusivamente a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela ai sensi del presente capo.
2. L'accesso dei soggetti obbligati avviene previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies, a copertura dei costi di tenuta delle sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese e dei costi di accesso alle stesse.
3. La richiesta di accreditamento è presentata telematicamente dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:
a) l'appartenenza del richiedente a una o più delle categorie di soggetti obbligati;
b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
c) l'indicazione dell'Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), competente ovvero dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);
d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.
4. L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o dalla data del rinnovo espresso dello stesso. Il soggetto obbligato comunica le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione entro dieci giorni.
5. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1, possono designare, quali delegati all'accesso, soggetti incardinati nella propria organizzazione che svolgono attività di supporto per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
6. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della
7. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali incongruenze tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi del presente capo. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso di cui all'articolo 21-bis, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 21-bis, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
8. La richiesta di accreditamento di cui al comma 3, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al comma 4, l'indicazione dei delegati di cui al comma 5 e le segnalazioni di difformità di cui al comma 7 sono resi mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle dichiarazioni di cui al comma 8, ai sensi degli articoli 70 e 71 del testo unico di cui al
10. Nei casi in cui un soggetto obbligato intenda accedere alle informazioni afferenti a un titolare effettivo che abbia trasmesso alla Camera di commercio territorialmente competente la dichiarazione di cui all'articolo 21-sexies, comma 2, la Camera di commercio può escludere in tutto o in parte l'accesso, nei termini e secondo la procedura di cui al medesimo articolo 21-sexies.
11. La consultazione della sezione autonoma o della sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi del presente articolo, non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
12. I soggetti obbligati che consultano la sezione autonoma o la sezione speciale del Registro delle imprese, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nelle predette sezioni del Registro delle imprese ovvero conservano un estratto idoneo a documentare tale iscrizione.
Art. 21 quater. (Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse). - 1. Le persone fisiche o giuridiche che siano titolari di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo hanno accesso alle seguenti informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese, senza alcuna previa comunicazione al soggetto interessato:
a) il nome e il cognome del titolare effettivo;
b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo;
c) il Paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo;
d) le condizioni di cui all'articolo 20 o di cui all'articolo 22, comma 5, in forza delle quali il titolare effettivo è tale.
2. Si considerano titolari di un legittimo interesse all'accesso, ai sensi del comma 1, le seguenti persone fisiche o giuridiche:
a) i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo di cui alla
b) gli enti del Terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle università nonchè il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca che perseguono finalità connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
c) persone che documentino l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di trattative, con un'impresa, persona giuridica privata, trust o istituto giuridico affine al fine di verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo;
d) soggetti obbligati di Paesi terzi, ove dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario ai fini dell'adeguata verifica di un cliente o di un potenziale cliente secondo la normativa antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento del terrorismo vigente nel Paese terzo;
e) autorità di Paesi terzi omologhe delle autorità competenti dell'Unione europea in ambito antiriciclaggio o di contrasto del finanziamento del terrorismo, a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario per svolgere, in relazione a uno specifico caso concreto, le proprie funzioni istituzionali;
f) autorità incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II e III, della
g) autorità competenti con riferimento ai programmi di cui al
h) le pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi del
i) le pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti, nonchè l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto;
l) fornitori di prodotti e servizi in ambito antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo, nella misura in cui tali prodotti, sviluppati sulla base delle informazioni di cui al comma 1 o contenenti tali informazioni, siano forniti solo a soggetti obbligati o autorità competenti e a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorità competente.
3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), hanno accesso, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, anche alle informazioni storiche, concernenti tutte le modifiche delle informazioni e dei dati di imprese, persone giuridiche private, trust o istituti giuridici affini, ivi compresi quelli che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei cinque anni precedenti. Le medesime persone fisiche o giuridiche hanno, inoltre, accesso a una descrizione dell'assetto proprietario o di controllo.
4. In aggiunta alle categorie di persone fisiche e giuridiche cui al comma 2, hanno accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all'accesso, in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.
5. L'accesso alle informazioni avviene per via telematica, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies. È garantito l'accesso alle informazioni anche in via analogica presso lo sportello camerale, mediante richiesta alla Camera di commercio territorialmente competente. I soggetti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i), sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies e accedono mediante appositi servizi informatici approntati dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della
6. La Camera di commercio territorialmente competente registra i dati identificativi delle persone che accedono alle informazioni sulla titolarità effettiva, conservate nel Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21-quinquies e, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8, li comunica ai titolari effettivi interessati che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del
7. La Camera di commercio territorialmente competente comunica ai titolari effettivi interessati, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del citato
a) in caso di accesso da parte dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente la professione svolta o la funzione esercitata dal soggetto che ha effettuato l'accesso;
b) in caso di accesso effettuato per conto di una persona giuridica, i soli dati identificativi della persona giuridica.
8. In caso di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, conservate nel Registro delle imprese, da parte delle autorità competenti di Paesi terzi, omologhe a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettere a) e c), del
9. Il termine di cui al comma 8 non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, fatta salva una proroga, per un periodo massimo di un anno, concessa dalla Camera di commercio territorialmente competente su richiesta motivata dell'autorità. Decorso il termine di cui al primo periodo è possibile presentare nuova richiesta motivata di proroga.
Art. 21 quinquies. (Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso). - 1. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'articolo 21-quater sono resi disponibili ai soggetti di cui al medesimo articolo 21-quater, a seguito della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, che attesti la sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l'appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo 21-quater, comma 2, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 21-quater, comma 4, la professione svolta o la funzione esercitata dal richiedente, connessa con la finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;
b) a eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21-quater, comma 2, lettere a) e b), il legame con le imprese, le persone giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini cui afferiscono le informazioni oggetto dell'istanza di accesso.
2. La Camera di commercio territorialmente competente, previa verifica dell'identità del richiedente, da effettuare attraverso l'uso di mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui al
3. Qualora la richiesta di accesso provenga da un soggetto di cui all'articolo 21-quater, comma 2, il cui legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva sia già stato accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro, la verifica del presupposto di cui al comma 1, lettera a), si ritiene soddisfatta, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, acquisendo la prova della sussistenza del legittimo interesse, rilasciata dall'organismo responsabile della tenuta del registro in tale altro Stato membro.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 11, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla richiesta di cui al comma 1. Il provvedimento di diniego è motivato e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso, ai sensi del comma 14. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo ovvero il termine di cui ai commi 5 o 11, l'accesso si intende respinto.
5. Per esigenze organizzative legate alla gestione di un numero improvvisamente elevato di richieste di accesso ai sensi del comma 1, la Camera di commercio territorialmente competente può prorogare il termine di cui al comma 4, primo periodo, di dodici giorni lavorativi. La proroga è disposta anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, previa comunicazione al richiedente l'accesso. Qualora alla scadenza della proroga di cui al presente comma il numero di richieste di accesso continui a essere elevato, il termine può essere prorogato di ulteriori dodici giorni lavorativi. La proroga di cui al terzo periodo è disposta anteriormente alla scadenza della prima proroga, previa comunicazione al richiedente l'accesso.
6. L'Unioncamere comunica tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno semestrale, le proroghe di cui al comma 5, disposte dalle Camere di commercio territorialmente competenti, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze, per la successiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, comma 3, della
7. Fermo restando quanto previsto al comma 9, in esito al positivo accertamento del legittimo interesse all'accesso ai sensi dei commi 2 e 3, la Camera di commercio territorialmente competente accredita il richiedente nel sistema informativo del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della
8. I richiedenti ai quali sia stato consentito l'accesso ai sensi del presente articolo comunicano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le circostanze che possono determinare il venir meno del legittimo interesse all'accesso, ivi comprese le modifiche che incidono sul requisito di cui al comma 1, lettera a).
9. Nei casi di cui al comma 7, la Camera di commercio territorialmente competente accerta la permanenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), ogni diciotto mesi dalla concessione dell'accesso, a meno che da atti o fatti di cui sia a conoscenza emergano fondati motivi per sospettare il venir meno del legittimo interesse all'accesso in capo al richiedente.
10. La Camera di commercio territorialmente competente respinge la richiesta di accesso alle informazioni conservate nel Registro nei seguenti casi:
a) il richiedente:
1) non fornisce le informazioni o i documenti di cui al comma 1;
2) non è in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del comma 7;
3) non dimostra il proprio legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva;
4) si trova in un Paese terzo e l'eventuale accesso alle informazioni di cui all'articolo 21-quater è in contrasto con quanto previsto al capo V del
b) nutre, sulla base delle informazioni in suo possesso, un ragionevole sospetto che le informazioni saranno utilizzate per finalità non connesse alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
c) nei casi di cui all'articolo 21-sexies, nei termini e secondo le procedure ivi previsti;
d) nei casi di cui al comma 3, quando il legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva, accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro, non si estende agli scopi di cui all'articolo 21-quater, comma 2, per i quali sono chieste le informazioni.
11. Prima di respingere una richiesta di accesso per uno dei motivi di cui al comma 10, lettere a), numeri 1) e 3), b), e d), la Camera di commercio territorialmente competente può chiedere al richiedente informazioni o documenti supplementari. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è prorogato di sette giorni.
12. La Camera di commercio territorialmente competente documenta, tramite il sistema informativo predisposto dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della
13. La Camera di commercio territorialmente competente revoca l'accesso, consentito ai sensi del comma 4, e la validità del certificato digitale, di cui al comma 7, qualora uno dei motivi di impedimento dell'accesso di cui al comma 10 emerga o sia divenuto noto dopo che l'accesso sia stato consentito dalla Camera di commercio territorialmente competente, nonchè in caso di revoca dell'accesso da parte dell'organismo responsabile della tenuta del registro in altro Stato membro.
14. Avverso il diniego o la revoca dell'accesso, il richiedente può avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della
15. La Camera di commercio territorialmente competente assicura i controlli sulle dichiarazioni di cui al comma 1, anche acquisendo le opportune informazioni presso altre amministrazioni e organismi. A tal fine l'Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, stipulano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con le amministrazioni e gli organismi interessati.
Art. 21 sexies. (Casi di esclusione dell'accesso). - 1. La Camera di commercio territorialmente competente può escludere, in tutto o in parte, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi degli articoli 21-ter e 21-quater, in presenza di determinate circostanze eccezionali. Sono eccezionali le circostanze che espongono il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione nonchè i casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età.
2. Ai fini dell'esclusione dell'accesso di cui agli articoli 21-ter e 21-quater, la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), può essere accompagnata da una dichiarazione del titolare effettivo circa la sussistenza delle circostanze eccezionali di cui al comma 1, unitamente all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata del titolare effettivo.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 contiene un'indicazione puntuale delle circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione in tutto o in parte dell'accesso, ai sensi del comma 1 e indica come l'accesso ai dati contenuti nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese aggraverebbe il rischio di cui al comma 1. La dichiarazione di cui al primo periodo è corredata degli elementi probatori e della eventuale documentazione a supporto della richiesta di esclusione dell'accesso. Eventuali variazioni della dichiarazione di cui al comma 2 o della relativa documentazione a supporto sono comunicate alla Camera di commercio territorialmente competente entro i termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a).
4. Qualora i soggetti di cui agli articoli 21-ter o 21-quater intendano accedere alle informazioni relative a un titolare effettivo che abbia presentato la dichiarazione di cui al comma 2, la Camera di commercio territorialmente competente valuta, caso per caso, le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, ai sensi dei commi 2 e 3, tenendo comunque conto del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso.
5. Qualora, all'esito delle valutazioni di cui al comma 4, la Camera di commercio territorialmente competente ritenga sussistenti le circostanze eccezionali per l'esclusione, in tutto o in parte, dell'accesso di cui agli articoli 21-ter o 21-quater, tenuto conto di quanto rappresentato dal titolare effettivo, degli elementi probatori e della documentazione prodotta ai sensi del comma 3, adotta un provvedimento motivato di diniego ovvero di accoglimento parziale dell'accesso. Il provvedimento di cui al primo periodo è comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro dodici giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fermo restando quanto previsto all'articolo 21-quinquies, comma 5, e, in caso di accoglimento parziale, anche al controinteressato all'accesso. Il provvedimento adottato ai sensi del presente comma è motivato e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso ai sensi del comma 7. In mancanza di comunicazione al richiedente entro il termine di cui al secondo periodo ovvero entro il termine di cui all'articolo 21-quinquies, comma 5, l'accesso si intende respinto. In caso di accoglimento parziale della richiesta di accesso ai sensi del presente comma, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso al Registro non prima di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento parziale da parte del controinteressato.
6. Nel caso in cui all'esito delle valutazioni di cui al comma 4, la Camera di commercio territorialmente competente non ritenga sussistenti le circostanze eccezionali di cui ai commi 1 e 3 adotta un provvedimento motivato di accoglimento dell'istanza di accesso. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21-quater, commi 6 e 7, il provvedimento di cui al primo periodo è comunicato al controinteressato all'accesso, entro dodici giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21-quinquies, comma 5. Entro il termine di cui al secondo periodo, la Camera di commercio territorialmente competente informa il richiedente dell'accoglimento dell'istanza di accesso e consente l'accesso al Registro delle imprese non prima di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento da parte del controinteressato.
7. Avverso le determinazioni della Camera di commercio territorialmente competente, sull'istanza di accesso, ai sensi dei commi 5 e 6, il richiedente l'accesso e il controinteressato possono avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della
8. In ogni caso, le esclusioni dell'accesso a norma del presente articolo non si applicano ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettera b), del
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Camere di commercio comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy i dati statistici annuali relativi al numero dei provvedimenti di diniego adottati ai sensi del presente articolo e alle relative motivazioni, ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali e della comunicazione alla Commissione europea.
10. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della
Art. 21 septies. (Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati). - 1. Quanto alle voci e agli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonchè dei costi per l'accesso alle stesse, si applica il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 20 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023. Le modifiche e gli aggiornamenti dei diritti di segreteria di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 18 della
2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1:
a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi del decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a);
b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 21-ter;
c) l'accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse di cui all'articolo 21-quater, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 21-quater.
3. I modelli per il rilascio di certificati e copie, anche digitali, relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva, in caso di accesso, sono quelli disciplinati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.»;
d) all'articolo 22:
1) al comma 5, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b)»;
2) al comma 5-ter, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
e) all'articolo 32, comma 2, lettera a), le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b)»;
f) l'articolo 34-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 34 bis. (Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio presso il Consiglio nazionale del notariato). - 1. Al fine di rafforzare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, attraverso un'efficace ed efficiente gestione e analisi dei dati rilevanti, è istituito presso il Consiglio nazionale del notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, trattati nell'ambito dell'attività notarile, che opera anche attraverso una banca dati all'uopo costituita, collegata al Sistema di conservazione del notariato.
2. I notai, quali soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), del presente decreto, sono tenuti a inserire nella banca dati:
a) le copie autentiche, i dati e le informazioni individuati ai sensi del comma 8, lettera b), a qualunque titolo derivanti o relativi agli atti da essi ricevuti o autenticati, anche avvalendosi del Sistema di conservazione del notariato;
b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riferiti agli atti di cui alla lettera a);
c) i dati raccolti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette trasmesse nell'esercizio dell'attività professionale da parte di ciascun notaio, ai sensi del capo III del presente titolo.
3. L'organismo analizza ed elabora i dati ricevuti, provvede a svolgere le analisi di sistema volte a individuare significatività e rilevanza delle singole fattispecie e restituisce ai notai il flusso di riscontro delle analisi effettuate. Per migliorare l'efficienza dei flussi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, l'organismo assiste i notai nell'assolvimento degli obblighi di valutazione di singole fattispecie, ferma restando la tutela della riservatezza, e indica loro, sulla base dell'analisi compiuta, l'eventuale presenza di evidenze suscettibili di valutazione ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto di cui i notai tengono conto, ai fini del medesimo articolo. L'organismo promuove, altresì, la qualità delle segnalazioni e la tempestività degli scambi informativi con la UIF. Per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del presente decreto, i notai possono avvalersi dell'intermediazione dell'organismo.
4. Il Nucleo speciale di polizia valutaria riceve dall'organismo di cui al comma 1, con le modalità stabilite con apposito protocollo di intesa, le informazioni utili ai fini della valutazione del profilo di rischio dei notai, di cui all'articolo 9, comma 3.
5. I notai restano in ogni caso pienamente responsabili dell'adempimento diretto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la Direzione investigativa antimafia hanno accesso ai dati di cui al comma 2, in conformità a quanto definito con il decreto adottato ai sensi del comma 8.
7. L'organismo di cui al comma 1 opera con autonomia e indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del notariato. Il direttore dell'organismo è nominato dal Consiglio nazionale del notariato, su designazione del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato, ed è scelto tra soggetti dotati di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali. Il Consiglio nazionale del notariato mette a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 nell'ambito della propria ordinaria dotazione di bilancio, anche mediante avvalimento di proprio personale, garantendo in ogni caso l'autonomia funzionale dell'organismo.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio nazionale del notariato e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono disciplinati:
a) i requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali, la natura e durata dell'incarico e le attribuzioni del direttore dell'organismo di cui al comma 7, i criteri per la determinazione del relativo compenso, nonchè i casi e le modalità di revoca dell'incarico;
b) il contenuto, i termini e le modalità degli obblighi di trasmissione documentale a carico dei notai e le relative procedure;
c) le modalità di accesso ai dati oggetto di analisi da parte delle autorità di cui al comma 6.
9. Con regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, definisce:
a) le modalità tecniche con le quali i notai alimentano la banca dati di cui al comma 1, rettificano e aggiornano i dati e le informazioni in essa contenuti nonchè le modalità tecniche con cui l'organismo di gestione accentrata, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e alla loro analisi nonchè all'elaborazione e all'invio del flusso di riscontro delle analisi effettuate ai notai;
b) l'organizzazione e il funzionamento della banca dati prevista dal comma 1;
c) le specifiche tecniche e di sicurezza necessarie a garantire la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di salvaguardia, efficienza e interoperabilità della banca dati e del Sistema di conservazione del notariato di cui al comma 1, l'affidabilità oggettiva e il costante aggiornamento del flusso di riscontro nonchè i requisiti tecnici e di sicurezza informatica specifici per la gestione dei dati al fine di assicurarne la protezione, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza;
d) le modalità di analisi di sistema e di restituzione dei flussi di riscontro ai notai.
10. Al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'operatività dell'organismo di cui al comma 1, ferme restando le funzioni attribuite alle autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), il Consiglio nazionale del notariato promuove e controlla l'osservanza degli obblighi posti in capo ai notai, ai sensi del presente articolo. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato adotta, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, linee guida in materia di:
a) comunicazione di dati e informazioni all'organismo di cui al comma 1;
b) criteri di indirizzo utili per l'adempimento degli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti obbligati in attuazione del presente articolo e, in ogni caso, in linea con le istruzioni, gli indicatori di anomalia e le altre pubblicazioni della UIF;
c) formazione e aggiornamento continui;
d) procedure e metodologie di analisi nonchè di valutazione del rischio, in linea con le regole tecniche adottate dal Consiglio nazionale del notariato ai sensi dell'articolo 11.
11. Entro il medesimo termine di cui al comma 10, secondo periodo, con provvedimento del Consiglio nazionale del notariato, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia e la UIF, sono stabiliti i termini e le modalità per:
a) la trasmissione all'organismo di cui al comma 1, da parte dei notai di ogni informazione pertinente per l'esercizio del controllo di cui al comma 10;
b) il controllo, sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità, dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo;
c) la trasmissione tempestiva, in caso di mancata osservanza da parte del singolo notaio, di una informativa al competente Consiglio notarile distrettuale al fine della eventuale promozione di un procedimento disciplinare, nonchè alla UIF, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza per le proprie valutazioni.
12. Fatte salve le violazioni gravi, commesse dolosamente, ovvero ripetute o sistematiche, la verifica della corretta osservanza da parte dei notai degli obblighi di cui al presente articolo e ai relativi atti attuativi, ai fini dell'accertamento della responsabilità per la violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dall'articolo 58, comma 1, sempre che le indicazioni fornite con i predetti atti attuativi risultino applicabili alla fattispecie per la quale è stata contestata la violazione.
13. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'organismo di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia, alla UIF, al Consiglio nazionale del notariato, nonchè alle autorità di vigilanza che hanno comunque accesso ai dati oggetto di analisi ai sensi del comma 6.»;
g) all'articolo 37, comma 2-bis:
1) al primo periodo, le parole: «i professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «i notai di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c)» e le parole: «possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono dell'organismo autonomo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio di cui all'articolo 34-bis istituito presso il proprio organismo di autoregolamentazione»;
2) al secondo periodo, la parola: «professionista» è sostituita dalla seguente: «notaio»;
h) all'articolo 44, comma 2, lettera b), le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)».
3. Al titolo V del
4. Al regolamento di cui al
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «, del pubblico» sono soppresse;
b) la sezione II è abrogata.
Art. 2. Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 18, comma l, del
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è aggiornato, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, il disciplinare tecnico previsto dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e all'aggiornamento del disciplinare tecnico di cui al comma 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta un provvedimento che sancisce l'operatività del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del presente decreto.
5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), capoverso articolo 34-bis, comma 8, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.