| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 17. Calamità naturali |
| Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
| Data: | 28/05/2026 |
| Numero: | 287 |
| Sommario |
| Art. 1. Finanziamenti di completamento. Modifiche all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 |
| Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.733 - Ordinanza 28 maggio 2026, n. 287.
Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto».
(G.U. 29 luglio 2026, n. 174)
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista l'art. 1, comma 590, della
Visto l'art. 1, comma 570, della citata
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Testo unico della ricostruzione privata»;
Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; [...]» e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che, al fine di completare la ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici, è ragionevole prevedere la concessione di finanziamenti di completamento finalizzati alla copertura dell'eventuale differenza tra l'importo originariamente concesso e quello essenziale per il completamento della complessiva azione di ricostruzione;
Considerata che tale evenienza può riguardare anche ipotesi di convergenza sullo stesso immobile di finanziamenti di natura diversa e che abbiano condotto a lavori svolti in momenti temporali diversi anche per stralci funzionali allo scopo di mettere in sicurezza l'immobile e/o velocizzare l'azione di ricostruzione;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla integrazione ai fini di cui sopra del testo dell'ordinanza n. 105 del 2020;
Visti l'art. 33, comma 1, del
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1. Finanziamenti di completamento. Modifiche all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020
1. All'
«Art. 8 bis. (Finanziamenti di completamento). - 1. Il Commissario straordinario può concedere ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, finanziamenti finalizzati al completamento degli interventi di ricostruzione di chiese ed edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici. Il presente comma si applica anche ai casi in cui una parte del finanziamento necessario alla realizzazione del singolo intervento derivi da risorse non ascrivibili alla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
2. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, presentano apposita istanza motivata all'Ufficio speciale per la ricostruzione - USR territorialmente competente. L'USR cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, propone al Commissario straordinario la concessione del finanziamento di completamento, il quale provvede con ordinanza ex art. 2, comma 2, del
3. In nessun caso il finanziamento di completamento può comportare che il finanziamento complessivo superi il valore dell'intervento o ci siano duplicazioni degli importi concessi.».
Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1753