§ 17.2.733 - Ordinanza 28 maggio 2026, n. 287.
Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto».


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:28/05/2026
Numero:287


Sommario
Art. 1.  Finanziamenti di completamento. Modifiche all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020
Art. 2.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.2.733 - Ordinanza 28 maggio 2026, n. 287.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto».

(G.U. 29 luglio 2026, n. 174)

 

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

     Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

     Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Testo unico della ricostruzione privata»;

     Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e successive modificazioni ed integrazioni;

     Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; [...]» e successive modificazioni ed integrazioni;

     Considerato che, al fine di completare la ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici, è ragionevole prevedere la concessione di finanziamenti di completamento finalizzati alla copertura dell'eventuale differenza tra l'importo originariamente concesso e quello essenziale per il completamento della complessiva azione di ricostruzione;

     Considerata che tale evenienza può riguardare anche ipotesi di convergenza sullo stesso immobile di finanziamenti di natura diversa e che abbiano condotto a lavori svolti in momenti temporali diversi anche per stralci funzionali allo scopo di mettere in sicurezza l'immobile e/o velocizzare l'azione di ricostruzione;

     Ritenuto, pertanto, di procedere alla integrazione ai fini di cui sopra del testo dell'ordinanza n. 105 del 2020;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

     Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Finanziamenti di completamento. Modifiche all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020

     1. All'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, dopo l'art. 8 è inserito il seguente articolo:

     «Art. 8 bis. (Finanziamenti di completamento). - 1. Il Commissario straordinario può concedere ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, finanziamenti finalizzati al completamento degli interventi di ricostruzione di chiese ed edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici. Il presente comma si applica anche ai casi in cui una parte del finanziamento necessario alla realizzazione del singolo intervento derivi da risorse non ascrivibili alla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nonchè ai casi in cui l'intervento sia suddiviso in lotti funzionali e gli attuali finanziamenti coprano solo uno o più lotti ma non l'interezza dell'intervento.

     2. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, presentano apposita istanza motivata all'Ufficio speciale per la ricostruzione - USR territorialmente competente. L'USR cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, propone al Commissario straordinario la concessione del finanziamento di completamento, il quale provvede con ordinanza ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

     3. In nessun caso il finanziamento di completamento può comportare che il finanziamento complessivo superi il valore dell'intervento o ci siano duplicazioni degli importi concessi.».

 

     Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. La medesima è pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2026  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1753