§ 10.6.78 - D.Lgs. 18 giugno 2026, n. 123.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:18/06/2026
Numero:123


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in materia di Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 10.6.78 - D.Lgs. 18 giugno 2026, n. 123.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

(G.U. 9 luglio 2026, n. 157)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

     Visto il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità», e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, che prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti, possano essere adottati i decreti recanti disposizioni integrative e correttive;

     Visto il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante «Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo»;

     Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, concernente «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»;

     Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;

     Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 13 aprile 2026;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2026;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;

     Sulla proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, per la pubblica amministrazione e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in materia di Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

     1. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e per il monitoraggio della sua applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «, per il monitoraggio della sua applicazione» e dopo le parole: «della medesima Convenzione,» sono inserite le seguenti: «nonchè per il controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della medesima Convenzione»;

     2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante esercita le proprie funzioni nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali al fine di tutelare i diritti delle persone con disabilità.»;

     b) all'articolo 3:

     1) al comma 3, primo periodo, le parole: «20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B» sono sostituite dalle seguenti: «19 unità di personale non dirigenziale di cui 12 unità di categoria A e 7 unità di categoria B»;

     2) al comma 5, le parole: «fino a un massimo di otto» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di quindici»;

     c) all'articolo 4, al comma 1:

     1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) formula, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi proponenti, pareri non vincolanti con riferimento ai regolamenti e atti di natura generale che abbiano incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone con disabilità. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta;»;

     2) alla lettera r), dopo la parola: «nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e internazionali»;

     d) all'articolo 5, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di mancata ottemperanza, il Garante può agire in giudizio ai sensi dell'articolo 6, anche al fine di chiedere la nomina di un commissario ad acta.»;

     e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6 (Azione processuale del Garante). - 1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio:

     a) per l'annullamento degli atti o provvedimenti che non si siano conformati, o l'abbiano fatto in maniera inadeguata, alle indicazioni del parere emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

     b) contro l'inerzia serbata sulle indicazioni cronoprogrammatiche di cui all'articolo 5, comma 3;

     c) nel caso di mancato recepimento della proposta di adozione di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

     d) per l'annullamento dei regolamenti e degli atti di natura generale adottati in difformità al parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b-bis);

     e) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

     2. Nei casi in cui la persona che ha interesse abbia agito in giudizio ai sensi dell'articolo 29 o dell'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il Garante può intervenire nel relativo giudizio.

     3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), e d), si applica la disciplina prevista per i riti abbreviati relativi a speciali controversie dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.