| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
| Capitolo: | 10.6 istituzioni |
| Data: | 18/06/2026 |
| Numero: | 123 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in materia di Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità |
| Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 10.6.78 - D.Lgs. 18 giugno 2026, n. 123.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
(G.U. 9 luglio 2026, n. 157)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
Visto il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato e reso esecutivo ai sensi della
Vista la
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Visto il
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;
Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 13 aprile 2026;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;
Sulla proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, per la pubblica amministrazione e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e per il monitoraggio della sua applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «, per il monitoraggio della sua applicazione» e dopo le parole: «della medesima Convenzione,» sono inserite le seguenti: «nonchè per il controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della medesima Convenzione»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B» sono sostituite dalle seguenti: «19 unità di personale non dirigenziale di cui 12 unità di categoria A e 7 unità di categoria B»;
2) al comma 5, le parole: «fino a un massimo di otto» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di quindici»;
c) all'articolo 4, al comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) formula, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi proponenti, pareri non vincolanti con riferimento ai regolamenti e atti di natura generale che abbiano incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone con disabilità. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta;»;
2) alla lettera r), dopo la parola: «nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e internazionali»;
d) all'articolo 5, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di mancata ottemperanza, il Garante può agire in giudizio ai sensi dell'articolo 6, anche al fine di chiedere la nomina di un commissario ad acta.»;
e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Azione processuale del Garante). - 1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio:
a) per l'annullamento degli atti o provvedimenti che non si siano conformati, o l'abbiano fatto in maniera inadeguata, alle indicazioni del parere emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
b) contro l'inerzia serbata sulle indicazioni cronoprogrammatiche di cui all'articolo 5, comma 3;
c) nel caso di mancato recepimento della proposta di adozione di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
d) per l'annullamento dei regolamenti e degli atti di natura generale adottati in difformità al parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b-bis);
e) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 4, del
2. Nei casi in cui la persona che ha interesse abbia agito in giudizio ai sensi dell'articolo 29 o dell'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), e d), si applica la disciplina prevista per i riti abbreviati relativi a speciali controversie dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.