§ 95.1.508 - D.L. 14 novembre 2024, n. 167.
Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:14/11/2024
Numero:167


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale
Art. 2.  Benefici per i lavoratori dipendenti
Art. 3.  Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 95.1.508 - D.L. 14 novembre 2024, n. 167. [1]

Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonchè disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

(G.U. 14 novembre 2024, n. 267)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

     Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» e, in particolare, gli articoli da 10 a 22 concernenti il concordato preventivo biennale per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;

     Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e in particolare l'articolo 2-bis, recante disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti e l'articolo 2-quater concernente l'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale;

     Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente: «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e, in particolare, l'articolo 2 concernente i termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di riaprire i termini entro cui i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale possono aderire al concordato preventivo biennale ed estendere i benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti;

     Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di rendere disponibili ulteriori risorse per la gestione delle emergenze;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

     1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

     2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

     Art. 2. Benefici per i lavoratori dipendenti

     1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;

     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.»;

     c) al comma 4, primo periodo, le parole: «indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalle seguenti: «indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli»;

     d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario».

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze

     1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui agli articoli 23, 24 e 29 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 9 dicembre 2024, n. 189. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.