Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 30/10/2024 |
Numero: | 185 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208 |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali |
§ 80.9.1229 - D.P.C.M. 30 ottobre 2024, n. 185.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.
(G.U. 5 dicembre 2024, n. 285)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 2017, n. 325, concernente la nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 2017, n. 195, recante «Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.» e, in particolare gli articoli 5 e 6;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, recante «Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche.» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuto di procedere al riordino delle funzioni degli uffici scolastici regionali nonchè degli uffici dell'amministrazione centrale dai quali gli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito dipendono funzionalmente, adeguando il regolamento di cui al
Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 5 settembre 2024, convocata in data 30 agosto 2024;
Visto che in esito alla trasmissione del documento di sintesi inerente alla «Riorganizzazione degli Uffici Scolastici Regionali», avvenuta in data 5 settembre 2024 non sono pervenute osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI) e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione e del merito, che hanno espresso parere rispettivamente in data 5 settembre e in data 9 settembre 2024;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 5, comma 1:
1) la lettera t) è sostituita dalla seguente:
«t) indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilità anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, da parte di tali organi, ai sensi di cui all'articolo 55-sexies, comma 3, del
2) dopo la lettera oo), sono aggiunte le seguenti:
«oo-bis) definizione del sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del
oo-ter) cura dei rapporti con l'ARAN in materia di personale scolastico, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentito, per il personale in servizio presso gli uffici scolastici regionali, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione»;
1.2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) supporto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione nella cura dei rapporti con l'ARAN per il personale scolastico, e cura dei rapporti con l'ARAN per il personale amministrativo in servizio presso l'Amministrazione appartenente al comparto funzioni centrali, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;»;
1.3) alla lettera hh), dopo le parole: «dell'Amministrazione centrale e», sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nei confronti»;
1.4) dopo la lettera hh), è aggiunta la seguente:
«hh-bis) supporto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in materia di definizione del sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
2) al comma 5:
2.1) alla lettera r), dopo le parole: «presso il Ministero,», le parole: «ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui è affidata la titolarità di uffici scolastici regionali,» sono soppresse;
2.2) alla lettera u), dopo le parole: «del Ministero,», le parole: «ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui è affidata la titolarità di uffici scolastici regionali,» sono soppresse;
c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. Gli uffici scolastici regionali, nel numero complessivo di diciotto, sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono le seguenti funzioni:
a) sovrintendono al rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, all'attuazione degli ordinamenti scolastici e all'efficacia dell'azione formativa;
b) attuano le politiche nazionali per gli studenti;
c) svolgono le competenze in materia di valutazione dei dirigenti scolastici sulla base del sistema nazionale di valutazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del
d) attuano gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f);
e) curano i rapporti con la regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze attribuite dal
f) in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolgono le competenze non riservate all'Amministrazione centrale;
g) svolgono le competenze in materia di sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, di cui all'articolo 5 del
h) curano la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo dell'offerta formativa sul territorio, in collaborazione con la regione e gli enti locali;
i) svolgono le competenze in materia di riconoscimento della parità scolastica, provvedono al riparto dei fondi alle scuole paritarie ed esercitano la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie nonchè sulle scuole straniere in Italia;
l) vigilano sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e educative;
m) verificano il piano triennale dell'offerta formativa ai fini del rispetto del limite dell'organico assegnato alla istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della
n) gestiscono le procedure di reclutamento e l'organico del personale scolastico, assegnano il personale alle istituzioni scolastiche e educative, e svolgono le competenze, comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle medesime istituzioni o non riservate all'Amministrazione centrale;
o) per la gestione del contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio ferme restando le competenze dei Dipartimenti anche per i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato, curano i rapporti con le Avvocature distrettuali dello Stato, anche in relazione alla ricezione degli atti processuali e alla loro trattazione, assicurano il coordinamento con le istituzioni scolastiche e educative e assumono la legittimazione passiva nei giudizi di propria competenza;
p) supportano, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, le istituzioni scolastiche e educative statali nelle procedure amministrative e amministrativo-contabili, nonchè nella gestione delle iniziative e dei fondi europei, e nel monitoraggio dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica;
q) curano le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile concernenti il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale;
r) svolgono la funzione di Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico, di norma attribuiti agli uffici di ambito dal decreto di cui al comma 8 con riguardo al personale docente e educativo nonchè amministrativo, tecnico e ausiliario, fatto salvo il deferimento al dirigente scolastico, previa valutazione della gravità dell'infrazione, nei casi di cui all'articolo 55-bis, comma 9-quater, primo periodo, del
s) svolgono la funzione di Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale, compresi i dirigenti di livello non generale nei casi non riservati all'Amministrazione centrale ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera s);
t) svolgono attività di consulenza e supporto organizzativo e amministrativo alle istituzioni scolastiche e educative, anche di altre regioni previa convenzione con gli uffici scolastici competenti, in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 62 del
u) curano i rapporti con le agenzie formative regionali nonchè con le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e svolgono, in particolare, le attribuzioni in materia di percorsi di formazione iniziale di cui al
v) promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e educative;
z) supportano le istituzioni scolastiche e educative in materia di edilizia scolastica e di sicurezza degli edifici;
aa) promuovono le attività delle istituzioni scolastiche e educative volte all'integrazione degli alunni stranieri nonchè alla inclusione degli alunni con disabilità, in coordinamento con le regioni e gli enti locali;
bb) svolgono i compiti in materia di gruppi per l'inclusione scolastica ai sensi dell'articolo 9 del
cc) vigilano sullo svolgimento degli esami di Stato e svolgono le altre funzioni non riservate all'Amministrazione centrale in tale materia;
dd) esercitano l'attività di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142;
ee) promuovono le iniziative delle istituzioni scolastiche e educative per il contrasto alla evasione e all'elusione dell'obbligo di istruzione, e per la prevenzione della dispersione scolastica;
ff) svolgono le funzioni in materia di transizione digitale di cui al
gg) curano l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale;
hh) altre attività assegnate dalla normativa vigente agli ambiti di competenza.
2. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del
3. Il dirigente di livello generale dell'ufficio scolastico regionale, in particolare:
a) adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro dei dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo nonchè dei dirigenti scolastici;
b) esercita, per il tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti scolastici, anche nei casi di inosservanza da parte dei medesimi dirigenti degli obblighi di cui all'articolo 55-sexies, comma 3, del
c) esercita i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui alla
4. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
5. All'organizzazione dell'amministrazione scolastica della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione degli stessi. Alla Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del
6. Gli uffici scolastici regionali si articolano in uffici dirigenziali non generali come di seguito indicato:
a) l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
b) l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, in tre uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
c) l'ufficio scolastico regionale per la Calabria, in sette uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
d) l'ufficio scolastico regionale per la Campania, in dieci uffici dirigenziali non generali e in quattordici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
e) l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, in undici uffici dirigenziali non generali e in dodici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
f) l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della
g) l'ufficio scolastico regionale per il Lazio, in dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
h) l'ufficio scolastico regionale per la Liguria, in sei uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento con funzioni tecnico-ispettive;
i) l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in quindici uffici dirigenziali non generali e in sedici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
l) l'ufficio scolastico regionale per le Marche, in sei uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
m) l'ufficio scolastico regionale per il Molise in tre uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
n) l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte, in dieci uffici dirigenziali non generali e in dieci posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
o) l'ufficio scolastico regionale per la Puglia, in otto uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
p) l'ufficio scolastico regionale per la Sardegna, in otto uffici dirigenziali non generali e in sette posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
q) l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
r) l'ufficio scolastico regionale per la Toscana, in dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
s) l'ufficio scolastico regionale per l'Umbria, in tre uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
t) l'ufficio scolastico regionale per il Veneto, in otto uffici dirigenziali non generali, e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive.
7. Gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 6 sono organizzati in uffici con competenza regionale e in uffici di ambito territoriale, le cui funzioni sono definite con il decreto di cui al comma 8. Gli uffici con competenza regionale di cui al primo periodo svolgono, in particolare, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, del
a) in materia di stato giuridico, valutazione, procedimenti disciplinari e contenzioso dei dirigenti scolastici;
b) nelle materie di cui al comma 1, lettera a);
c) di gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici di livello dirigenziale non generale dell'ufficio scolastico regionale;
d) di coordinamento delle attività nelle materie di cui al comma 1, lettere i) e n).
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria aventi titolo a partecipare alla contrattazione, sono definiti l'organizzazione e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ufficio scolastico regionale.»;
d) la Tabella A è sostituita dalla Tabella A allegata al presente regolamento.
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente regolamento, compresi quelli di cui all'articolo 19, comma 3, del
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 8, del
3. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2964
Allegato
(Art. 1, comma 1, lettera d)
Tabella A
Dotazione organica del personale
Personale dirigenziale:
Dirigenti di prima fascia n. 35*
Dirigenti di seconda fascia, amministrativi n. 204**
Dirigenti di seconda fascia, tecnici n. 190
Totale dirigenti n. 429
Personale non dirigenziale:
Area delle elevate professionalità n. 25
Area dei funzionari n. 2845***
Area degli assistenti n. 2210
Area degli operatori n. 322
Totale Aree n. 5402
* Compresi 2 posti dirigenziali di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, 1 posto dirigenziale generale con l'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto della Scuola di alta formazione e 1 posto dirigenziale di livello generale con l'incarico di coordinatore della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale.
** Compresi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e 1 posto dirigenziale di livello non generale presso la Scuola di alta formazione.
*** Comprese 12 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari presso la Scuola di alta formazione