§ 67.4.522 - D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 179.
Attuazione della direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:31/10/2024
Numero:179


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Art. 4.  Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Art. 5.  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Art. 6.  Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Art. 7.  Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Art. 8.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Art. 9.  Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Art. 10.  Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Art. 11.  Modifiche all'allegato II al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Art. 12.  Allegato II-bis al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
Art. 13.  Modifiche all'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
Art. 14.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 67.4.522 - D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 179.

Attuazione della direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale.

(G.U. 29 novembre 2024, n. 280)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

     Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 6);

     Vista la direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale;

     Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

     Vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

     Vista la direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio;

     Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione»;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, recante «Riordinamento del Registro Italiano Navale»;

     Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

     Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, recante «Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri»;

     Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante «Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri»;

     Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime»;

     Visto il decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 12 settembre 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNNR e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy;

 

     EMANA

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

     «f-bis) SOLAS 90: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, così come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.117 (74);

     f-ter) SOLAS 2009: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, così come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.216 (82);

     f-quater) SOLAS 2020: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, così come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.421 (98);»;

     b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) organismo riconosciuto: l'organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009; per le navi da passeggeri nazionali, si intende l'ente tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb-sexies), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);»;

     c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     «i) nave ro/ro da passeggeri nuova: una nave ro/ro da passeggeri che non sia una nave ro/ro da passeggeri esistente;»;

     d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

     «l) nave ro/ro da passeggeri esistente: una nave ro/ro da passeggeri la cui chiglia sia stata impostata o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione prima del 5 dicembre 2024; per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:

     1) ha avuto inizio la costruzione di una nave specifica ben identificabile;

     2) l'assemblaggio di quella determinata nave comprende almeno 50 tonnellate o l'uno per cento della massa stimata del materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;»;

     e) dopo la lettera m), è inserita la seguente:

     «m-bis) requisiti specifici di stabilità: i requisiti di stabilità di cui all'articolo 5;»;

     f) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

     «n) servizio di linea: una serie di collegamenti marittimi effettuati da navi ro-ro da passeggeri attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;»;

     g) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

     «o) società: l'armatore della nave ro/ro da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave;»;

     h) alla lettera p), le parole: «Stato ospite» sono sostituite dalle seguenti: «Stato di approdo».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Prima di adibire una nave a servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti dello Stato, l'autorità marittima accerta la conformità ai requisiti del presente decreto:

     a) durante le ispezioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, per le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera diversa da quella italiana;

     b) durante le ispezioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, per le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera italiana.».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

     1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, dopo le parole: «di cui all'allegato I,» sono inserite le seguenti: «sezione A,».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

     1. L'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, è sostituito dal seguente:

     «Art. 5. - Requisiti specifici di stabilità - 1. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le navi ro/ro da passeggeri nuove autorizzate a trasportare oltre 1350 persone a bordo rispettano i requisiti specifici di stabilità di cui al capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020.

     2. Le navi ro/ro da passeggeri nuove autorizzate a trasportare fino ad un massimo di 1350 persone a bordo rispettano, a scelta della società, i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I, sezione A, oppure i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I, sezione B, al presente decreto.

     3. Entro un mese dalla data di rilascio del certificato di cui all'articolo 7, la società notifica all'amministrazione, per ciascuna nave, la scelta effettuata tra le opzioni di cui al comma 2 e allega alla comunicazione le informazioni di cui all'allegato II-bis.

     4. Entro due mesi dalla data di rilascio del certificato di cui all'articolo 7, l'amministrazione notifica alla Commissione europea la scelta effettuata per ciascuna nave tra le opzioni di cui al comma 2 e allega alla comunicazione le informazioni di cui all'allegato II-bis.

     5. Nell'applicare i requisiti stabiliti dall'allegato I, sezione A, l'amministrazione fa riferimento agli orientamenti di cui all'allegato II, per quanto fattibile e compatibile con le caratteristiche costruttive della nave.

     6. Le navi ro/ro da passeggeri esistenti autorizzate a trasportare oltre 1350 persone a bordo, che la società adibisce a servizi di linea da o verso un porto nazionale dopo il 5 dicembre 2024 e che non sono mai state certificate a norma del presente decreto, rispettano, a scelta della società, i requisiti specifici di stabilità di cui al capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020 oppure i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I, sezione A, oltre a quelli previsti dal capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2009. I requisiti di stabilità applicati sono riportati nel certificato di cui all'articolo 7.

     7. Le navi ro/ro da passeggeri esistenti autorizzate a trasportare fino a un massimo di 1350 persone a bordo che la società adibisce a servizi di linea da o verso un porto nazionale dopo il 5 dicembre 2024 e che non sono mai state certificate a norma del presente decreto, rispettano, a scelta della società, i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I, sezione A oppure i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I, sezione B. I requisiti di stabilità applicati sono riportati nel certificato di cui all'articolo 7.

     8. Le navi ro/ro da passeggeri esistenti che sono impiegate in servizi di linea alla data del 5 dicembre 2024 continuano a rispettare i requisiti specifici di stabilità contenuti nell'allegato I al presente decreto, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

     1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, è abrogato.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

     1. L'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, è sostituito dal seguente:

     «Art. 7. - Certificati - 1. Tutte le navi da passeggeri ro/ro nuove ed esistenti sono in possesso di un certificato attestante la conformità ai requisiti specifici di stabilità previsti dall'articolo 5 e dall'allegato I al presente decreto.

     2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dall'amministrazione dello Stato di bandiera ovvero da un organismo riconosciuto da essa autorizzato, su modello approvato dall'amministrazione e integrato con altra documentazione pertinente.

     3. Per le navi ro/ro da passeggeri conformi ai requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I, sezione A, il certificato indica l'altezza significativa d'onda massima per cui la nave risulta soddisfare i requisiti specifici di stabilità previsti dall'articolo 5.

     4. Il certificato di cui al comma 3 rimane valido al fine della navigazione in tratti di mare con un valore di altezza significativa d'onda uguale o inferiore a quello riportato nel certificato.

     5. Nell'effettuare la verifica di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorità marittima riconosce i certificati rilasciati dallo Stato membro di bandiera ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici di stabilità previsti dall'articolo 5 e dall'allegato I. Sono accettati i certificati rilasciati dallo Stato terzo di bandiera, nei quali si certifica che una nave è conforme ai requisiti specifici di stabilità previsti dall'articolo 5 e dall'allegato I.».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

     1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «L'armatore o l'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «La società», le parole: «deve comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «deve notificare» e le parole: «all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 e all'allegato XV, punto 1.3, al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53»;

     b) al comma 2, le parole: «L'armatore o l'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «La società» e le parole: «deve informare la» sono sostituite dalle seguenti: «deve inoltrare notifica alla»;

     c) al comma 3, le parole: «Qualora il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Per le navi ro/ro da passeggeri conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato I, sezione A, qualora il servizio» e dopo le parole: «in applicazione dei requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I» sono inserite le seguenti: «, sezione A».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

     1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, le parole: «adottate con la procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/25/CE» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

     1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, le parole: «all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5».

 

     Art. 10. Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

     1. All'allegato I al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il titolo, sono inserite le seguenti parole:

     «Sezione A

     Ai fini della presente sezione A, i riferimenti alle regole della convenzione SOLAS si intendono fatti a tali regole così come applicate ai sensi della SOLAS 90.»;

     b) al punto 1, le parole: «le navi ro/ro da passeggeri di cui all'articolo 2.1, devono rispettare i requisiti del presente allegato» sono sostituite dalle seguenti: «, devono essere rispettati i requisiti della presente sezione»;

     c) dopo il punto 4, è inserita la seguente sezione:

     «Sezione B

     I requisiti del capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020 devono essere rispettati. Tuttavia, in deroga alla regola II-1/B/6.2.3 della SOLAS 2020, l'indice di compartimentazione richiesto R deve essere determinato come segue:

 

Persone a bordo (N)

Indice di compartimentazione (R)

N < 1 000

R = 0,000088 * N + 0,7488

1 000 ≤ N ≤ 1 350

R = 0,0369 * ln (N + 89,048) + 0,579

 

     in cui:

     N = Numero totale di persone a bordo.»;

     d) le parole: «ente tecnico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «organismo riconosciuto»;

     e) all'appendice, punto 6.1, le parole: «per le navi straniere e l'ente tecnico della nave per le navi italiane» sono soppresse.

 

     Art. 11. Modifiche all'allegato II al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

     1. All'allegato II al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «Allegato II (previsto dagli articoli 5, commi 3 e 7; comma 5)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato II (previsto dall'articolo 5, comma 5)»;

     b) nella parte I, al primo capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sezione A»;

     c) le parole: «ente tecnico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «organismo riconosciuto».

 

     Art. 12. Allegato II-bis al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65

     1. Al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, dopo l'allegato II, è aggiunto l'allegato II-bis di cui all'allegato A al presente decreto.

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

     1. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificati dal decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, l'autorità marittima accerta che le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera italiana, prima di essere adibite a viaggi nell'ambito di servizi di linea nel tratto di mare A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, siano pienamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65. Nell'effettuare la verifica di cui al presente comma, l'autorità marittima, riconosce i certificati rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera di altri Stati membri ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici di stabilità previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 65 del 2005 e dall'allegato I al medesimo decreto.».

 

     Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Allegato A

     (articolo 12)

 

     «Allegato II-bis

     (previsto dagli articoli 5, commi 3 e 4)

 

     Dettagli della notifica

 

     Dati da comunicare in conformità dell'articolo 5, comma 2:

     I. Dati generali

     1) Requisiti di stabilità applicabili: sezione A o sezione B dell'allegato I;

     2) numero di identificazione della nave (numero IMO, indicativo radio);

     3) caratteristiche principali;

     4) piano generale;

     5) numero di persone a bordo;

     6) GT;

     7) la nave è bidirezionale: sì/no;

     8) la nave dispone di lunghe stive inferiori: sì/no.

     II. Dati specifici - per le navi ro/ro da passeggeri soggette ai requisiti probabilistici stabiliti dalla convenzione SOLAS

     1) dl, dp, ds;

     2) R - indice richiesto;

     3) planimetria (piano delle tenute stagne) per i sotto-compartimenti con tutti i punti di apertura interni ed esterni, compresi i loro sotto-compartimenti collegati e i dettagli utilizzati per la misurazione degli spazi, come il piano generale e il piano dei serbatoi; devono essere inclusi i limiti di compartimentazione longitudinale, trasversale e verticale(1) ;

     4) indice di compartimentazione ottenuto A con una tabella riassuntiva di tutti i contributi per tutte le zone in avaria(2) con una colonna separata con l'indice di compartimentazione ottenibile (w*p*v);

     5) per i casi di avaria nelle zone 1 e 2, la percentuale di casi di avaria che non è stata oggetto di indagine [ossia i casi non inclusi nel fattore (w*p*v)], con s = 0, s = 1 e 0 < s < 1;

     6) per i casi di avaria nelle zone 1 e 2, la percentuale di casi di avaria che coinvolgono spazi ro/ro che non è stata oggetto di indagine [ossia i casi non inclusi nel fattore (w*p*v)], con s = 0, s = 1 e 0 < s < 1;

     7) per ciascuna avaria che contribuisce all'indice di compartimentazione ottenuto A, identificazione degli spazi allagati, valore del contributo e fattore «s»(3) ;

     8) dettagli delle avarie non contributive (s = 0 e p > 0) per le navi ro/ro da passeggeri dotate di lunga stiva inferiore, compresi tutti i dettagli dei fattori calcolati(4) .

     III. Dati specifici - per le navi ro/ro da passeggeri che applicano l'allegato I, sezione A

     1) Metodo di conformità:

     - prove in vasca

     - calcoli

     Indicare se sono stati evitati i calcoli della quantità d'acqua sul ponte a causa, ad esempio, del fatto che il bordo libero residuo è superiore a 2,0 m in tutti i casi di avaria: sì/no

     2) Altezza significativa d'onda ai sensi della direttiva 2003/25/CE.

     NOTE:

     (1) Questa documentazione deve essere presentata alle amministrazioni conformemente al punto 2.2 dell'appendice della risoluzione MSC.429 (98) dell'IMO.

     (2) Questa documentazione deve essere presentata alle amministrazioni conformemente al punto 2.3.1 dell'appendice della risoluzione MSC.429 (98) dell'IMO.

     (3) Questa documentazione deve essere presentata alle amministrazioni conformemente al punto 2.3.1 dell'appendice della risoluzione MSC.429 (98) dell'IMO.

     (4) Questa documentazione deve essere presentata alle amministrazioni conformemente al punto 2.3.1 dell'appendice della risoluzione MSC.429 (98) dell'IMO.».