Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.4 disciplina generale |
Data: | 30/01/2025 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per gli impianti ex Ilva |
Art. 2. Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale |
Art. 3. Disposizioni transitorie |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 5.4.227 - D.L. 30 gennaio 2025, n. 5.
Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.
(G.U. 30 gennaio 2025, n. 24)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
Visto il
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Vista la sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di predisporre misure di attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, alla luce della richiamata sentenza della Corte di Giustizia, tese a rafforzare la protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di interesse strategico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per gli impianti ex Ilva
1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, all'articolo 1-bis del
«2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 è aggiornato, almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione del danno sanitario e AIA, quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 del
Art. 2. Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5, del
2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al
3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al Gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.
4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del
Art. 3. Disposizioni transitorie
1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-octies del
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.