Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.4 concorrenza e antitrust |
Data: | 18/11/2024 |
Numero: | 214 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria |
§ 22.4.69 - D.P.R. 18 novembre 2024, n. 214.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
(G.U. 8 gennaio 2025, n. 5)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), la parola: «quattro» è soppressa;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «10 ottobre 1990, n. 287» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai procedimenti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole «Le comunicazioni volontarie di intese, ai sensi dell'articolo 13 della legge, sono presentate» sono sostituite dalle seguenti: «Le comunicazioni volontarie di intese di cui all'articolo 2 della legge sono presentate, ai sensi dell'articolo 13,»; le parole: «e devono contenere» sono sostituite dalle seguenti: «; esse contengono» e la parola: «recare» è sostituita dalla seguente: «recano»;
2) al comma 4, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione delle comunicazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «e devono contenere» sono sostituite dalla seguente: «; esse contengono» e la parola: «recare» è sostituita dalla seguente: «recano»;
2) al comma 4, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
3) al comma 5, le parole: «3, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «19, commi 2 e 3»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «devono contenere» sono sostituite dalla seguente: «contengono» e le parole: «ed essere» sono sostituite dalle seguenti: «e sono»;
2) al comma 4, le parole: «3, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «19, commi 2 e 3»;
f) all'articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, e 3 della legge o agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge.»;
2) al comma 3, le parole: «deve indicare» sono sostituite dalla seguente: «indica»;
3) al comma 4, dopo le parole: «Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato» sono inserite le seguenti: «nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01,» e la parola: «ISVAP» è sostituita dalle seguenti: «Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)»;
4) il comma 5 è abrogato;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «le associazioni rappresentative dei consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, l'istanza di partecipazione deve fornire documentata e adeguata motivazione in merito allo specifico interesse ad intervenire.»;
2) al comma 4, le parole: «Nel corso delle audizioni i soggetti interessati possono comparire» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al procedimento» e le parole: «, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione» sono soppresse;
h) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «I poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge,» sono sostituite dalle seguenti: «I poteri istruttori di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quinquies, della legge» e la parola: «che» è sostituita dalle seguenti: «in cui»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 4, le parole: «54, comma 4, della
i) all'articolo 9:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Richieste di informazioni, di esibizione di documenti e convocazione in audizione»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti formulate per iscritto dagli uffici sono indirizzate a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che siano in possesso di informazioni utili ai fini dell'istruttoria e sono comunicate secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1.»;
3) al comma 2:
3.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1 sono proporzionate e indicano sinteticamente:»;
3.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) lo scopo della richiesta, con riferimento all'oggetto dell'istruttoria;»;
3.3) alla lettera c), la parola: «congruo» è sostituita dalla seguente: «ragionevole» e dopo le parole: «informazioni richieste,» è inserita la seguente: «anche»;
3.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le sanzioni o le penalità di mora applicabili ai sensi dell'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti che siano accessibili ai destinatari della richiesta, nonchè quelle previste nel caso in cui siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, incompleti o fuorvianti.»;
4) il comma 3 è abrogato;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti di cui al comma 1 possono essere formulate anche oralmente dagli uffici, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le richieste con le medesime indicazioni previste dal comma 2, fatta salva l'assegnazione di un termine, ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente disponibili.»;
6) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, lettera c), e al comma 4, è possibile presentare una motivata istanza di proroga, formulata per iscritto. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, gli uffici fissano un nuovo termine per il deposito delle informazioni e dei documenti richiesti.
4-ter. Gli uffici possono, in ogni momento dell'istruttoria, convocare in audizione i rappresentanti di imprese, di associazioni di imprese o di persone giuridiche, ovvero persone fisiche, che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria. L'avviso di convocazione in audizione, comunicato secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, indica le sanzioni e le penalità di mora previste dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge.»;
7) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dello svolgimento dell'audizione, dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite viene redatto dagli uffici un processo verbale, secondo le modalità di cui all'articolo 18. Nel caso in cui i soggetti convocati ai sensi del comma 4-ter non si presentino all'audizione, è redatto un verbale di mancata comparizione.»;
8) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le sanzioni e le penalità di mora contemplate dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità.»;
9) il comma 6 è abrogato;
l) all'articolo 10:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il collegio, su proposta degli uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell'articolo 14, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I funzionari dell'Autorità esercitano i loro poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b), e c), e comma 7, lettera a), della legge, le penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), dalla legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonchè nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso dell'attività ispettiva di cui all'articolo 14, comma 2-quinquies, della legge, i funzionari incaricati notificano altresì il decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove si svolge l'accesso.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, nonchè delle penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, non possono essere opposti:
a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.»;
5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, e le penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità.»;
6) al comma 4, le parole: «nonchè ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico» sono sostituite dalle seguenti: «su qualsiasi forma di supporto o dispositivo»;
m) all'articolo 12, comma 1, le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «n. 287/90» sono soppresse;
n) all'articolo 13:
1) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Sono sottratti all'accesso i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonchè tra l'Autorità e le altre autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri.»;
2) al comma 6, le parole: «l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonchè tra» sono soppresse e le parole: «gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «le altre amministrazioni o organi dello Stato»;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite presentano agli uffici, al momento della produzione del documento o nei termini a tal fine assegnati dagli uffici medesimi, una apposita richiesta, che contiene l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi e fornendo la versione non confidenziale dei documenti dei quali si richiede la sottrazione parziale all'accesso. Qualora i soggetti interessati non procedano secondo le modalità sopra indicate, gli uffici presumono che i documenti non contengano informazioni riservate.»;
4) al comma 11, le parole: «, informandone il collegio» sono soppresse;
5) al comma 12, la parola: «determina» è sostituita dalla seguente: «può» e, dopo la parola: «bollettino,», è inserita la seguente: «definire».
o) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole: «alle imprese» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione delle risultanze istruttorie indica il termine di chiusura dell'istruttoria, le risultanze di quest'ultima, nonchè la possibile imposizione di sanzioni o rimedi per porre fine alla presunta infrazione. Essa è comunicata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, e a quelli che sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine stesso.»;
3) al comma 3, le parole: «deve tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene»;
4) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
5) al comma 5, le parole: «devono far pervenire» sono sostituite dalla seguente: «presentano» e le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
6) al comma 7, le parole: «deve tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene»;
p) all'articolo 15, comma 1, le parole: «all'articolo 6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 01»;
q) all'articolo 16:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il collegio, quando ritiene che una concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6 della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge. Il provvedimento è notificato alle imprese interessate nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01.»;
2) al comma 2, dopo la parola: «comunicano» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 19, comma 1,» e dopo le parole: «non inferiore a sette giorni» sono aggiunte le seguenti: «, e il termine per la presentazione di memorie scritte e documenti»;
3) al comma 3, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al comma 1»;
4) al comma 4, le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy»;
r) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e dopo la parola: «bollettino» sono aggiunte le seguenti: «e indica il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 possono essere formulate richieste di informazioni, di audizione o di esibizione di documenti, nonchè disposte ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalità di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con riferimento all'accesso ai documenti e alla riservatezza delle informazioni raccolte si applica l'articolo 13.»;
4) al comma 4, la parola: «può essere» è sostituita dalla seguente: «è»;
5) al comma 5, dopo le parole: «della legge,» sono aggiunte le seguenti: «agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 9, comma 3-bis, della
s) all'articolo 18:
1) al comma 1, dopo le parole: «dell'audizione,» sono inserite le seguenti: «anche digitalmente»;
2) al comma 2, le parole: «Quando taluna delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «Quando taluno dei soggetti»;
3) al comma 4, le parole: «registrazione fonografica» sono sostituite dalle seguenti: «registrazione, su qualunque supporto ritenuto idoneo,» e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le registrazioni delle audizioni di cui al presente articolo, realizzate mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, sono conservate per un massimo di trenta giorni se effettuate su supporto audio e di quaranta giorni se effettuate su supporto video. L'Autorità, nel trattamento dei dati personali acquisiti tramite le registrazioni di cui al presente comma, assicura il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del
t) all'articolo 19:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Notifiche e comunicazioni»;
2) al comma 1 è anteposto il seguente:
«01. Le notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi dell'articolo 15-nonies, comma 2, della legge, possono essere effettuate da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dall'Autorità mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova di consegna o nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.»;
3) al comma 1:
3.1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) posta elettronica certificata o altro servizio di recapito elettronico certificato;
a-bis) lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito postale con prova di consegna;»;
3.2) la lettera c) è abrogata;
3.3) la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
«d) in caso di impossibilità a procedere in base alle lettere a), a-bis) e b), posta elettronica o telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento con lo stesso mezzo;
d-bis) nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.»;
4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità, salva la possibilità per gli uffici di indicare una diversa modalità.»;
5) al comma 3, le parole: «devono provare» sono sostituite dalla seguente: «comprovano».
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'Autorità svolge le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1659