§ 19.1.103 - L. 25 marzo 2025, n. 46.
Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:19. Celebrazioni
Capitolo:19.1 celebrazioni
Data:25/03/2025
Numero:46


Sommario
Art. 1. 


§ 19.1.103 - L. 25 marzo 2025, n. 46.

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria» nei campi medesimi [1].

(G.U. 8 aprile 2025, n. 82)

 

Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, è aggiunto il seguente:

     «Art. 2 bis. - 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

     3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili».

 

 


[1] Titolo così sostituito con Comunicato di errata-corrige pubblicato nella G.U. 9 aprile 2025, n. 83.