§ 14.4.254 - L. 7 ottobre 2024, n. 152.
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:07/10/2024
Numero:152


Sommario
Art. 1.  Principi generali
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche
Art. 4.  Elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica
Art. 5.  Comitato tecnico-scientifico
Art. 6.  Elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica
Art. 7.  Iniziative didattiche nelle scuole
Art. 8.  Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica
Art. 9.  Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare
Art. 10.  Principi relativi al patrimonio culturale immateriale
Art. 11.  Delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
Art. 12.  Clausola di salvaguardia


§ 14.4.254 - L. 7 ottobre 2024, n. 152.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

(G.U. 17 ottobre 2024, n. 244)

 

Capo I

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica

 

Art. 1. Principi generali

     1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonchè elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini della presente legge si definiscono «enti di rievocazione storica» le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici nonchè mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalità esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica.

     2. Ai fini della presente legge si definiscono «manifestazioni di rievocazione storica» le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, la cui organizzazione fa capo a enti di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali sono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che si svolgono con continuità da almeno cinque anni; si integrano con attività o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.

 

     Art. 3. Attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche

     1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste collegate, promuovendo:

     a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo, elemento qualificante del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale ed elemento trasversale dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale;

     b) la conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea;

     c) la sensibilizzazione del pubblico e la valorizzazione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

     d) il sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e alla realizzazione delle relative manifestazioni nonchè degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi, attraverso idonee misure, stabilendo con decreto del Ministro della cultura, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, da destinare alle rievocazioni stesse;

     e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio, nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione;

     f) l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonchè il coinvolgimento delle comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale;

     g) la tutela, la conservazione, la salvaguardia e la trasmissione del patrimonio culturale nonchè della memoria, dei saperi e delle tradizioni legati alle rievocazioni storiche.

     2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 4. Elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica

     1. È istituito, con funzione ricognitiva, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. L'elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento annuale.

     2. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

     a) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;

     b) le modalità di gestione dell'elenco di cui al comma 1.

     3. Per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

     Art. 5. Comitato tecnico-scientifico

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due rappresentanti del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:

     a) riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito degli articoli 2 e 4;

     b) promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero;

     c) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;

     d) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e degli enti di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento.

     3. Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni l'attendibilità e la conformità storica dei contenuti espressi nelle manifestazioni e delle attività dell'ente di rievocazione storica, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4.

     4. Il Comitato può avvalersi, a titolo gratuito e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di esperti nelle discipline demoetnoantropologiche, storiche e storico-artistiche, di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori del turismo, del terziario e dell'artigianato.

     5. Il Ministero della cultura, su proposta del Comitato, previa richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e a seguito della verifica di cui al comma 3 del presente articolo, rilascia un logo recante la dicitura: «Rievocazione storica italiana». Le modalità di rilascio e autorizzazione all'uso del logo di cui al presente comma nonchè di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura.

 

     Art. 6. Elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica

     1. Il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno approva l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.

     2. All'elenco di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione degli itinerari turistici e dei siti museali e archeologici.

     3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 7. Iniziative didattiche nelle scuole

     1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito dell'attuazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti nonchè allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

     2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, possono concorrere all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi percorsi formativi. Le istituzioni scolastiche provvedono alle iniziative di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 8. Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica

     1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».

 

     Art. 9. Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare

     1. All'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     «Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare».

     2. L'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientra nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     3. Le regioni hanno la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare. Con riferimento ai divieti di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni possono prevedere, dettando le eventuali prescrizioni del caso, speciali e motivate deroghe, anche valutando l'andamento degli incidenti giornalieri suscettibili di provocare incendi boschivi, al fine di consentire l'accensione di falò e di fuochi rituali. I falò e fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.

 

Capo II

Disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

 

     Art. 10. Principi relativi al patrimonio culturale immateriale

     1. Lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonchè agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

 

     Art. 11. Delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonchè al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al medesimo patrimonio nei confronti delle più giovani generazioni, anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133, e delle espressioni di identità culturale collettiva di cui all'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme libere, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale;

     b) prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;

     c) preservare e trasmettere le memorie di comunità, gruppi e individui quali espressioni della specificità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco tra le persone e tra i popoli;

     d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;

     e) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami tra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;

     f) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità tra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita;

     g) prevedere l'istituzione di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e di un elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale;

     h) individuare procedure partecipative diffuse volte a consentire ai praticanti gli elementi immateriali di definire e aggiornare costantemente la documentazione e l'inventariazione presente nelle banche di dati statali;

     i) razionalizzare le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di patrimonio culturale immateriale;

     l) prevedere, nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale, una valutazione d'impatto riferita al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio;

     m) prevedere percorsi formativi scolastici e universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto al patrimonio culturale immateriale del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;

     n) razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative all'organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale, quali rievocazioni storiche, festività, rituali e pratiche sociali, attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti e apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;

     o) razionalizzare e semplificare la normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonchè individuare forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse;

     p) prevedere forme di coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;

     q) promuovere la formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;

     r) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità;

     s) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;

     t) promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività;

     u) prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un forum delle associazioni di categoria con il compito di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.

     3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonchè le necessarie disposizioni transitorie e finali.

     4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di delega previsto dal presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

     5. Per l'attuazione del comma 2, lettera g), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 12. Clausola di salvaguardia

     1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.