Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze |
Data: | 02/10/2024 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 11) |
Art. 2. (Integrazione alla l.r. 11/2014) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 11/2014) |
Art. 4. (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 11/2014) |
Art. 5. (Modificazione dell'articolo 7 della l.r. 11/2014) |
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 11/2014) |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 11/2014) |
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 11/2014) |
Art. 9. (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/2014) |
Art. 10. (Clausola di invarianza finanziaria) |
§ 1.1.136 - L.R. 2 ottobre 2024, n. 20.
Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione).
(B.U. 9 ottobre 2024, n. 51)
Art. 1. (Modificazione all'articolo 3 della
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della
Art. 2. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 4 della
"Art. 4 bis. (Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea ed indirizzi in materia europea)
1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Assemblea legislativa esamina, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, il programma di lavoro della Commissione europea per l'anno in corso ed approva un atto di indirizzo ai fini della partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea.
2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del programma di cui al comma 1. ".
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della
"3. L'Assemblea legislativa ricevuti gli atti di cui al comma 1, trasmette le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, discusse e approvate, anche con la partecipazione della Giunta regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia di affari europei, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa in attuazione dell'articolo 25, comma 1, dello Statuto regionale. Il Presidente dell'Assemblea legislativa contestualmente all'assegnazione alla Commissione consiliare competente, trasmette i progetti e gli atti di cui al presente comma al Presidente della Giunta regionale, comunicando l'avvio dell'esame.".
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della
"4. Al fine di consentire l'adozione di una posizione unitaria della Regione, la Giunta regionale può formulare le osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della
4. Il comma 5 dell'articolo 5 della
Art. 4. (Modificazione all'articolo 6 della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 5. (Modificazione dell'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 8 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 9 della
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della
"1. La Giunta regionale trasmette ogni anno all'Assemblea legislativa ai fini dell'esame ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un rapporto in ordine alle attività svolte nell'ambito della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica: ".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della
"b) gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta regionale sta perseguendo o intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale anche rispetto a quanto contenuto nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 4-bis; ".
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. L'alinea del comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 9. (Modificazione all'articolo 11 della
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 10. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.