§ 1.1.136 - L.R. 2 ottobre 2024, n. 20.
Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:02/10/2024
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 11)
Art. 2.  (Integrazione alla l.r. 11/2014)
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 11/2014)
Art. 4.  (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 11/2014)
Art. 5.  (Modificazione dell'articolo 7 della l.r. 11/2014)
Art. 6.  (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 11/2014)
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 11/2014)
Art. 8.  (Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 11/2014)
Art. 9.  (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/2014)
Art. 10.  (Clausola di invarianza finanziaria)


§ 1.1.136 - L.R. 2 ottobre 2024, n. 20.

Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione).

(B.U. 9 ottobre 2024, n. 51)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 11)

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione), le parole: " in assenza di un'intesa con l'Assemblea legislativa nei casi di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ".

 

     Art. 2. (Integrazione alla l.r. 11/2014)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 11/2014 è inserito dentro il Capo II - Partecipazione della Regione alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, il seguente:

"Art. 4 bis. (Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea ed indirizzi in materia europea)

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Assemblea legislativa esamina, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, il programma di lavoro della Commissione europea per l'anno in corso ed approva un atto di indirizzo ai fini della partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea.

2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del programma di cui al comma 1. ".

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 11/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11/2014, dopo le parole: " dell'articolo 24 della l. n. 234/2012" sono aggiunte le seguenti: " e tenuto conto dell'atto di indirizzo approvato ai sensi dell'articolo 4-bis ".

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 11/2014 è sostituito dal seguente:

"3. L'Assemblea legislativa ricevuti gli atti di cui al comma 1, trasmette le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, discusse e approvate, anche con la partecipazione della Giunta regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia di affari europei, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa in attuazione dell'articolo 25, comma 1, dello Statuto regionale. Il Presidente dell'Assemblea legislativa contestualmente all'assegnazione alla Commissione consiliare competente, trasmette i progetti e gli atti di cui al presente comma al Presidente della Giunta regionale, comunicando l'avvio dell'esame.".

3. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 11/2014 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di consentire l'adozione di una posizione unitaria della Regione, la Giunta regionale può formulare le osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. n. 234/2012, previa richiesta di parere alla Commissione consiliare competente in materia di affari europei secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. In caso di osservazioni della Giunta regionale per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente, le osservazioni stesse sono comunque preventivamente trasmesse alla medesima Commissione. ".

4. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 11/2014 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 11/2014)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2014 è aggiunto il seguente periodo: " Le osservazioni sono discusse e approvate dalla Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 5, comma 3. ".

 

     Art. 5. (Modificazione dell'articolo 7 della l.r. 11/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2014, le parole: " Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5 e 6, l'Assemblea legislativa " sono sostituite dalle seguenti: " L'Assemblea legislativa " ed è aggiunto infine il seguente periodo: " La partecipazione al dialogo politico avviene con le medesime modalità di cui all'articolo 5. ".

 

     Art. 6. (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 11/2014)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 11/2014, dopo le parole: " di cui all'articolo 10 " sono aggiunte le seguenti: ", se presentato dalla Giunta regionale ".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 11/2014 è abrogata.

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 11/2014, le parole: " apposita risoluzione, anche riservandosi di esprimere le proprie osservazioni su singoli atti contenuti nel programma legislativo della Commissione europea. " sono sostituite dalle seguenti: ", su impulso della Commissione consiliare competente in materia di affari europei, indirizzi alla Giunta regionale. ".

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 11/2014)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2014 è sostituita dalla seguente:

"1. La Giunta regionale trasmette ogni anno all'Assemblea legislativa ai fini dell'esame ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un rapporto in ordine alle attività svolte nell'ambito della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica: ".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2014, le parole: " di cui all'articolo 11, comma 1, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea " sono sostituite dalle seguenti: " regionale sulle politiche europee ".

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2014 è sostituita dalla seguente:

"b) gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta regionale sta perseguendo o intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale anche rispetto a quanto contenuto nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 4-bis; ".

 

     Art. 8. (Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 11/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 11/2014, le parole: " della risoluzione approvata " sono sostituite dalle seguenti: " degli indirizzi approvati ".

2. L'alinea del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 11/2014 è sostituita dalla seguente: "4. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il disegno di legge regionale europea in occasione della sessione regionale europea nel termine per l'esame ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Il disegno di legge regionale europea è accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto: ".

 

     Art. 9. (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/2014, le parole: " e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche soggette ad approvazione da parte della Commissione europea " sono soppresse e dopo le parole: " della l.r. n. 13/2000. " è aggiunto, infine, il seguente periodo: " La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa delle modifiche sostanziali apportate agli atti di programmazione di cui al presente comma dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea. ".

 

     Art. 10. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.