Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.4 fallimento e procedure concorsuali |
Data: | 13/09/2024 |
Numero: | 136 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 2. Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 3. Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 4. Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 5. Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 6. Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 7. Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 8. Modifiche alla Parte prima, Titolo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 9. Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 10. Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 11. Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 12. Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 13. Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 14. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 15. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 16. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 17. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 18. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 19. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 20. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 21. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 22. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 23. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 24. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 25. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 26. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 27. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 28. Modifiche alla Parte prima, Titolo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 29. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 30. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 31. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 32. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 33. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 34. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 35. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 36. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 37. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 38. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 39. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VII del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 40. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VIII del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 41. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 42. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 43. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 44. Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 45. Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 46. Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 47. Modifiche alla Parte prima, Titolo VII, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 48. Modifiche alla Parte prima, Titolo IX, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 49. Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 50. Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 51. Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 52. Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 |
Art. 53. Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 |
Art. 54. Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 |
Art. 55. Modifiche alla legge 29 dicembre 1990, n. 428 |
Art. 56. Entrata in vigore e disciplina transitoria |
Art. 57. Clausola d'invarianza finanziaria |
§ 87.4.56 - D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.
(G.U. 27 settembre 2024, n. 227)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 23 luglio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 settembre 2024
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
Art. 1. Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo I, del
1. All'articolo 2, comma 1, del
a) alla lettera e), le parole: «per i debiti estranei a quelli sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore»;
b) alla lettera m-bis), dopo le parole «le misure, gli accordi e le procedure» sono inserite le seguenti: «, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata»;
c) alla lettera n):
1) le parole: «albo dei gestori» sono sostituite dalle seguenti: «elenco dei gestori»;
2) le parole: «l'albo» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco»;
d) alla lettera o):
1) al numero 1), le parole: «all'albo» sono sostituite dalle seguenti: «all'elenco»;
2) al numero 3), dopo le parole: «rapporti di natura personale o professionale» sono inserite le seguenti: «tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio»;
e) alla lettera p), dopo le parole: «determinate azioni» sono inserite le seguenti: «o condotte»;
f) alla lettera q), le parole: «il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni».
Art. 2. Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del
1. All'articolo 3, comma 4, del
2. All'articolo 4 del
a) al comma 1, le parole: «debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza» sono sostituite dalle seguenti: «il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza»;
b) al comma 4, dopo le parole: «I creditori» sono inserite le seguenti: «e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza».
Art. 3. Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del
1. All'articolo 5-bis del
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresì disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo».
2. All'articolo 6 del
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento», sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento»;
2) alla lettera d), le parole: «durante le procedure concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza,» e, dopo le parole: «il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o dal debitore per il buon esito dello strumento»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.».
Art. 4. Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del
1. All'articolo 7, comma 3, del
2. All'articolo 9, comma 2, del
3. All'articolo 10 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD).»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonchè gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.»;
e) il comma 6 è abrogato.
Art. 5. Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo I del
1. All'articolo 12 del
a) al comma 1, dopo le parole: «quando si trova» sono inserite le seguenti: «nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto»;
b) al comma 2, dopo le parole: «anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 38» sono inserite le seguenti: «, comma 2,».
2. All'articolo 13 del
a) al comma 2, le parole: «dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del
b) al comma 5:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «all'atto della nomina come titolo di preferenza» sono inserite le seguenti: «; l'esperto cura l'aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «individuazione del profilo dell'esperto,» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite,»;
c) al comma 7, quinto periodo, dopo le parole: «come esperto nell'ambito di precedenti composizioni negoziate» sono inserite le seguenti: «e del loro esito».
3. All'articolo 16 del
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «L'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo.»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L'esperto dà conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sè causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore nè ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sè motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.».
4. All'articolo 17 del
a) al comma 3:
1) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «i bilanci» è inserita la seguente: «approvati» e le parole: «situazione patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale»;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;»;
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l'imprenditore può inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al
c) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza»;
d) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e due o più parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto.»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell'incarico è inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.»;
f) al comma 8:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti.»;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «L'archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro.».
5. All'articolo 18 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore nè possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sè motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.»;
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sè motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.».
6. All'articolo 19 del
a) al comma 1, secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «i bilanci» è inserita la seguente: «approvati»;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda;»;
3) alla lettera b), le parole: «una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto è trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene l'indicazione del debitore e dell'esperto e la data dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto. Il tribunale può prescrivere ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, può dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non è depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive, senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda può essere riproposta.»;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «buon esito delle trattative» sono inserite le seguenti: «e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto. Nel parere l'esperto indica altresì l'attività svolta e da svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.»;
f) al comma 6, dopo le parole: «al comma 4» sono inserite le seguenti: «o 5».
7. All'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del
8. All'articolo 22 del
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese»;
2) alla lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 6» sono soppresse;
3) alla lettera c), le parole: «ai sensi dell'articolo 6» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto.
1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.»;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.».
9. All'articolo 23 del
a) al comma 1:
1) alla lettera a) dopo le parole: «con uno o più creditori» sono inserite le seguenti: «oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento»;
2) alla lettera c) dopo le parole: «dai creditori» sono inserite le seguenti: «aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonchè»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente»;
2) alla lettera b), la parola: «domandare» è sostituita dalla seguente: «chiedere» e dopo le parole «relazione finale dell'esperto» sono aggiunte le seguenti: «o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.
2-ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente.»
10. All'articolo 24, comma 1, del
11. All'articolo 25-bis del
a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di rateazione di cui al primo periodo può essere concesso dall'Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto.»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Dalla stessa data si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
12. All'articolo 25-ter del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato è determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Il compenso complessivo» sono inserite le seguenti: «determinato ai sensi del comma 1 o del comma 2,»;
c) al comma 6, le parole: «in tutti i casi» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi» e, dopo le parole: «successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8,» sono inserite le seguenti: «grazie all'opera dell'esperto,»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure l'esperto non procede ai sensi dell'articolo 17, comma 5, terzo periodo, il compenso è liquidato in misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessità della documentazione esaminata»;
e) al comma 9, le parole: «dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata»;
f) al comma 11, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «L'accordo è nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui all'articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima.»;
g) al comma 12, le parole: «ai sensi dell'articolo 6» sono soppresse.
13. All'articolo 25-quater del
a) al comma 3:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;»;
2) alla lettera c), le parole: «concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto» sono sostituite dalle seguenti: «concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonchè dall'esperto»;
b) al comma 4:
1) le parole: «Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore può anche, alternativamente»;
2) alla lettera d) la parola: «domandare» è sostituita dalla seguente: «chiedere»;
c) al comma 5, dopo le parole: «21, 22,» sono inserite le seguenti: «23, comma 2-bis,»;
d) al comma 6, dopo le parole: «conservano i propri effetti» è inserita la seguente: «anche»;
e) al comma 7, le parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» sono soppresse.
14. All'articolo 25-quinquies del
Art. 6. Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo II del
1. All'articolo 25-sexies del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.»;
b) al comma 2, le parole: «del deposito in cancelleria» sono inserite le seguenti: «del suo deposito».
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
d) al comma 4, dopo le parole: «Con il medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto»;
e) al comma 5, dopo le parole: «liquidazione giudiziale» sono inserite le seguenti: «o della liquidazione controllata».
2. All'articolo 25-septies del
Art. 7. Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo III del
1. All'articolo 25-octies del
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del
c) alla rubrica, dopo le parole: «Segnalazione dell'organo di controllo», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e del soggetto incaricato della revisione legale».
2. All'articolo 25-decies del
Art. 8. Modifiche alla Parte prima, Titolo III del
1. Alla parte prima, del
Art. 9. Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo II del
1. All'articolo 27, comma 1, del
2. All'articolo 28 del
Art. 10. Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo III del
1. All'articolo 33 del
a) al comma 1, dopo le parole: «liquidazione giudiziale» sono inserite le seguenti: «o controllata»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1.».
Art. 11. Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del
1. All'articolo 37, comma 1, del
2. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del
Art. 12. Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II del
1. All'articolo 40 del
a) al comma 2, dopo le parole: «a norma dell'articolo 120-bis» sono inserite le seguenti: «e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza»;
b) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359» sono sostituite dalle seguenti: «nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata»;
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalla seguente: «della»;
d) al comma 9, primo periodo, le parole: «e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 2»;
e) al comma 10, dopo le parole: «entro la prima udienza» sono inserite le seguenti: «fissata ai sensi dell'articolo 41».
2. All'articolo 44 del
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «soluzione efficace della crisi» sono inserite le seguenti: «e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);» e le parole: «. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);» sono soppresse;
3) alla lettera c), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1.
1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore può chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.».
3. All'articolo 45, comma 1, del
4. All'articolo 46, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: «, anche ai sensi dell'articolo 44,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1» sono soppresse.
5. All'articolo 47 del
a) al comma 1, dopo le parole: «se già nominato, verifica» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi»;
b) al comma 2, alla lettera d), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa.».
6. All'articolo 48 del
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 109» sono inserite le seguenti: «oppure se il debitore richiede l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2»;
b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il tribunale» sono inserite le seguenti: «, con decreto,».
7. All'articolo 49, comma 3, lettera f), numero 3), del
8. All'articolo 50, comma 6, del
9. All'articolo 51 del
a) al comma 2, lettera c), le parole: «dei fatti e degli elementi di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi»;
b) al comma 6:
1) le parole: «a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante,» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del reclamante»;
2) dopo le parole: «entro dieci giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla comunicazione del decreto»;
c) al comma 8 le parole «in cancelleria» sono soppresse;
d) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. La sentenza è notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonchè iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte d'appello.»;
e) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
10. All'articolo 53 del
a) al comma 1, dopo le parole: «liquidazione giudiziale,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di omologazione del concordato»;
b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il debitore deposita» sono inserite le seguenti: «presso il tribunale»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo le parole: «, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello,» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si applica l'articolo 51, comma 12.»;
d) al comma 6, le parole «Nel caso previsto dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dai commi 1 e 5».
Art. 13. Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III del
1. All'articolo 54 del
a) al comma 1, le parole: «Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 40,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda,»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.»;
c) al comma 4:
1) dopo le parole: «di cui all'articolo 40,» sono inserite le seguenti «anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,»;
2) le parole: «la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di cui agli articoli 17 e 18.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «diverso da quello» è inserita la seguente: «eventualmente»;
e) al comma 6, le parole: «procedura concorsuale aperta» sono sostituite dalle seguenti: «procedura aperta».
2. All'articolo 55 del
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza.»;
b) al comma 2, dopo il quinto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di misure richieste ai sensi dell'articolo 54, comma 2, terzo periodo, le disposizioni del presente comma si applicano solo se si tratta di misure diverse da quelle di cui al primo periodo del medesimo comma 2 dell'articolo 54.».
Art. 14. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV del
1. Alla parte prima, del
Art. 15. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I del
1. All'articolo 56 del
a) al comma 1, le parole: «della situazione economico finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il piano deve avere data certa e deve contenere:
a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;
c) le strategie d'intervento;
d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonchè l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonchè le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonchè i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;
g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.»;
c) al comma 4, le parole: «i creditori» sono sostituite dalle seguenti: «le parti interessate».
Art. 16. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II del
1. All'articolo 57 del
a) al comma 2, dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Si applica l'articolo 116.»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.».
2. All'articolo 58, comma 2, del
3. All'articolo 60, comma 1, lettera b), del
4. All'articolo 61 del
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
2) alla lettera d), le parole: «rispetto alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «dalla data della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «dalla data della notificazione» e dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Su istanza del debitore il tribunale può autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento.»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «banche e intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti».
5. All'articolo 62 del
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione;»
b) al comma 5, dopo le parole: «avanti al tribunale» sono inserite le seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 27» e dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Se sono proposte più opposizioni il tribunale procede alla loro riunione.».
6. L'articolo 63 del
«Art. 63 (Transazione su crediti tributari e contributivi). - 1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonchè dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente di cui all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell'impresa.
2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Alla proposta di transazione è allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
3. La domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell'avviso.
4. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale:
a) l'accordo non ha carattere liquidatorio;
b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
5. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 60 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi:
a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto;
b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data;
2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
7. L'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), si verifica anche quando il proponente ha proseguito, ancorchè solo parzialmente, a seguito di fusione o scissione, cessione di azienda, anche di fatto, conferimento o affitto di azienda ovvero a seguito di atti produttivi di effetti analoghi, l'attività esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della proposta, ha concluso una transazione risolta di diritto ai sensi del comma 8, ovvero risponde a qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi del debitore originario.
8. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.»
7. All'articolo 64 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 oppure dalla data della richiesta di cui all'articolo 54, comma 3, i creditori non possono, sino all'omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 20»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.»
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive».
Art. 17. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I-bis del
1. All'articolo 64-bis del
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a novanta giorni.»;
b) al comma 4, la parola: «mera» è soppressa;
c) al comma 8, le parole: «il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.» sono sostituite dalle seguenti: «il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione.»;
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonchè le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a 162.».
e) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o più rami su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.».
Art. 18. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I del
1. All'articolo 65 del
a) al comma 2:
1) le parole: «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo»;
2) dopo le parole: «titolo III,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 44,»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del
2. All'articolo 66 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.»;
b) al comma 5, le parole: «dei debiti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attivo».
Art. 19. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II del
1. All'articolo 67 del
a) al comma 2, lettera c), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l'ordinaria»;
b) al comma 4, le parole: «avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» e, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.».
2. All'articolo 70 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.»;
c) al comma 4:
1) dopo le parole: «al comma 1,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
2) le parole: «, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati» sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «scambio di memorie scritte» è inserito il segno d'interpunzione: «,»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.»;
f) al comma 8:
1) le parole: «di omologa» sono sostituite dalle seguenti: «che provvede sull'omologazione»;
2) le parole: «quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «i due giorni successivi»;
g) il comma 9 è abrogato;
h) al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «provvede con decreto motivato e» sono soppresse;
2) il secondo periodo è soppresso;
i) i commi 11 e 12 sono abrogati;
l) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Apertura e omologazione del piano».
3. All'articolo 71 del
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso.»;
b) al comma 5, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC è liquidato dal giudice tenuto conto dell'attività svolta.».
4. All'articolo 72 del
a) al comma 1:
1) le parole: «d'ufficio» sono soppresse;
2) dopo le parole: «di un creditore,» sono inserite le seguenti: «dell'OCC,»;
3) le parole: «in contraddittorio con il debitore,» sono soppresse;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 4, le parole: «e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta» sono soppresse;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.»;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revoca della sentenza di omologazione».
5. All'articolo 73 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.»;
b) al comma 2, le parole: «anche dai creditori o» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «In caso di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione».
Art. 20. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III del
1. All'articolo 74 del
a) al comma 2, le parole: «aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda»;
b) al comma 3:
1) le parole: «ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento» sono sostituite dalle seguenti «prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento»;
2) dopo le parole: «è obbligatoria» è inserita la seguente: «solo».
2. All'articolo 75 del
a) al comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
2) alla lettera d), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l'ordinaria»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «continuazione dell'attività aziendale, è possibile» sono sostituite dalle seguenti: «continuazione dell'attività, è altresì possibile»;
2) dopo le parole: «all'esercizio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «o all'attività professionale».
3. All'articolo 76 del
a) al comma 1, le parole: «all'albo dei gestori della crisi di cui al
b) al comma 2:
1) alla lettera c), dopo le parole: «esistenza di atti» sono inserite le seguenti: «in frode o di atti»;
2) alla lettera d), le parole: «nonchè sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata»;
3) alla lettera e), il segno d'interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.»;
4) le lettere f) e g) sono abrogate.
4. All'articolo 78 del
a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.»;
c) al comma 2-bis, alla lettera a), le parole: «delle azioni esecutive individuali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle azioni esecutive e cautelari»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.».
5. All'articolo 80 del
a) al comma 1, la parola: «giuridica» è soppressa;
b) al comma 3, le parole: «è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria» sono sostituite dalle seguenti: «è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata».
6. All'articolo 82 del
a) al comma 1, le parole: «Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore,» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato»;
b) al comma 3, le parole: «e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta» sono soppresse;
c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 5, le parole: «Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti,»;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revoca della sentenza di omologazione».
7. All'articolo 83 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.»;
b) al comma 2, le parole: «anche dai creditori o» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «in caso di conversione,» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione».
Art. 21. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I del
1. All'articolo 84 del
a) al comma 1, dopo le parole: «la liquidazione del patrimonio,» sono aggiunte le seguenti: «anche con cessione dei beni,»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.»;
c) al comma 7, dopo le parole: «sul valore di liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),»;
d) i commi 8 e 9 sono abrogati.
2. All'articolo 85, comma 3, del
3. All'articolo 87, comma 1, del
a) alla lettera a), le parole: «situazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonchè delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;»;
c) alla lettera e):
1) le parole: «la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti»;
2) le parole: «riequilibrio della situazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «riequilibrio della situazione economico-finanziaria»;
d) alla lettera f), le parole: «in forma diretta» sono inserite le seguenti: «e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda»;
e) alla lettera p), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
f) dopo la lettera p), è aggiunta la seguente:
«p-bis) l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.».
4. L'articolo 88 del
«Art. 88 (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonchè dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
4. Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.
5. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, è presentata agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonchè delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, è presentata, per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi e, infine, per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorchè non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonchè dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106.
6. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.
7. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.»
5. All'articolo 89, comma 2, del
a) le parole: «al deposito delle domande e della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «al deposito della domanda»;
b) dopo le parole: «di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 20».
6. All'articolo 90 del
a) al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) al comma 3, il segno d'interpunzione: «,» e le parole: «neppure» e «dello stesso sesso» sono soppresse;
d) al comma 5, dopo le parole: «dell'ammontare» è inserita la seguente «complessivo»;
e) il comma 8 è abrogato.
Art. 22. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II del
1. All'articolo 92, comma 3 del
2. Dopo l'articolo 93 del
«Art. 93 bis. (Reclami). - 1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124.
2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.».
Art. 23. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III del
1. All'articolo 94 del
a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, si applica l'articolo 91.»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni».
2. All'articolo 94-bis, comma 1, del
3. All'articolo 95, comma 2, del
4. All'articolo 96, comma 1, del
5. All'articolo 97 del
a) al comma 2, le parole: «L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «La richiesta»;
b) al comma 4, la parola «scritta» è soppressa;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «prima del deposito della proposta e del piano» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 44, comma 1-quater,»;
2) al secondo periodo, le parole: «Quando siano stati presentati» sono sostituite dalle seguenti: «Quando sono presentati» e le parole «anche per una durata ulteriore» sono sostituite dalle seguenti: «anche per una maggior durata»;
d) al comma 10, le parole: «giudice ordinariamente competente» sono sostituite dalle seguenti «giudice competente secondo le regole ordinarie»;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all'articolo 40, comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6.»;
f) al comma 12, la parola: «contatto» è sostituita dalla seguente «contratto».
6. All'articolo 99 del
a) al comma 1, le parole: «Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87» sono sostituite dalle seguenti: «Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore»;
b) al comma 5:
1) le parole: «o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse;
2) le parole: «ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati» sono soppresse;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo».
7. All'articolo 100 del
a) al comma 1, le parole: «Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87» sono sostituite dalle seguenti: «Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore»;
b) al comma 2, dopo le parole: «domanda di concordato,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a),» e le parole «effettuata a valore di mercato» sono soppresse.
8. All'articolo 101 del
a) Al comma 1, le parole: «ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili» sono sostituite dalle seguenti: «omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili»;
b) al comma 2, le parole: «o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo».
9. All'articolo 102, comma 2, del
10. Alla parte prima, titolo IV, capo III del
Art. 24. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV del
1. All'articolo 104 del
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3.»;
3) il terzo periodo è soppresso;
b) al comma 3, al primo periodo le parole: «esclusivamente mediante deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 3» e il secondo periodo è soppresso.
2. All'articolo 105 del
a) al comma 1, le parole: «in cancelleria» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «in cancelleria» sono soppresse.
Art. 25. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V del
1. All'articolo 107 del
a) al comma 3, le parole: «comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati»;
b) al comma 8, il segno d'interpunzione: «,» è sostituito dal seguente: «.».
2. All'articolo 109 del
a) al comma 5, sesto periodo, le parole: «primo e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto»;
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Quando sono approvate più proposte di concordato che si fondano su piani differenti è sottoposta a omologazione la proposta che prevede la continuità aziendale. Se sono approvate più proposte in continuità aziendale è sottoposta a omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti chirografari ammessi al voto.»;
3. All'articolo 110 del
«2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore.».
4. All'articolo 111, comma 1, del
Art. 26. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del
1. All'articolo 112 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purchè almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.»;
b) al comma 3, le parole: «alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)»;
c) al comma 5, le parole: «alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato»;
d) il comma 6 è abrogato.
2. All'articolo 114 del
a) al comma 1, le parole: «Se il concordato consiste nella cessione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalità attraverso le quali il liquidatore dà idonea pubblicità delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti.»
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «La cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le cancellazioni» e le parole «sono effettuati» sono sostituite dalla seguente: «sono effettuate»;
d) al comma 5, le parole: «presso la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo informatico»;
e) al comma 6, le parole: «presso la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo informatico»;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio».
3. Dopo l'articolo 114 del
«Art. 114 bis. (Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità). - 1. Quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale può nominare uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
2. Se il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, il tribunale dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte ai sensi dell'articolo 91.
3. In caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, è effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.».
4. All'articolo 115 del
5. L'articolo 116 del
«Art. 116 (Trasformazione, fusione o scissione). - 1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge.
2. L'opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.
3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non è omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della società debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre società partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.
4. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidità delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non può essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidità della deliberazione e il credito è soddisfatto come credito prededucibile.
5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.
6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino alla loro attuazione.».
6. All'articolo 118 del
a) al comma 5, le parole: «approvata e omologata dai creditori» sono sostituite dalle seguenti: «approvata dai creditori e omologata»;
b) al comma 6:
1) le parole: «ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse le deliberazioni»;
2) le parole: «per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza» sono soppresse.
7. Dopo l'articolo 118 del
«Art. 118 bis. (Modificazioni del piano). - 1. Se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1.
2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.
3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48, commi 1, 2 e 3, e all'esito il tribunale provvede con decreto motivato.».
Art. 27. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI-bis del
1. All'articolo 120-bis del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «il piano» sono inserite le seguenti: «, anche modificato prima dell'omologazione,».
2. All'articolo 120-quater del
a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, la parola: «rango», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «grado»;
b) al comma 2:
1) le parole: «imprese minori» sono sostituite dalle seguenti: «imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo periodo»;
2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il valore effettivo è determinato in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.».
3. All'articolo 120-quinquies del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con riguardo alla società debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Il tribunale demanda agli amministratori l'adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori può nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Se il notaio incaricato» sono inserite le seguenti: «della redazione di atti esecutivi delle operazioni di cui al comma 1,»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esecuzione delle operazioni societarie».
4. Alla parte prima, titolo IV, capo III le parole: «sezione VI-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Capo III-bis» e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società».
Art. 28. Modifiche alla Parte prima, Titolo V del
1. Alla parte prima, titolo V del
Art. 29. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione I del
1. All'articolo 124, comma 3, lettera c) del
2. All'articolo 126 del
a) al comma 1, dopo le parole: «la propria accettazione» sono inserite le seguenti: «, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione»;
b) al comma 2, le parole: «l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura».
3. All'articolo 131 del
«4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
4. All'articolo 136, comma 4, del
5. All'articolo 137, comma 2, secondo periodo, del
6. All'articolo 140 del
a) al comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.».
Art. 30. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione II del
1. All'articolo 149 del
«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonchè gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.».
Art. 31. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV del
1. All'articolo 166 del
2. All'articolo 170, comma 2, del
Art. 32. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione V del
1. All'articolo 173 del
a) al comma 3:
1) le parole: «non si scioglie se ha ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto»;
2) le parole: «nel termine» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini»;
3) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con l'accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto.»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario può contestare, con l'impugnazione di cui all'articolo 206, comma 3, la congruità del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente può evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull'impugnazione ai sensi dell'articolo 207, comma 13.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonchè delle ipoteche iscritte sull'immobile.».
2. L'articolo 189 del
«Art. 189 (Rapporti di lavoro subordinato). - 1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.
3. Quando non è disposta nè autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e non è possibile il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dal comma 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.
4. Il curatore può chiedere al giudice delegato la proroga del termine di cui al comma 3, se sussistono elementi concreti per l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa o per il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori; l'istanza del lavoratore deve contenere l'elezione di domicilio o l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le proprie determinazioni. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, si applica il comma 3, secondo e terzo periodo.
5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del
6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 24, comma 1, della
a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della
b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonchè del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;
c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita;
d) l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;
e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1,
f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;
g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della
7. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della
8. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6, non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
9. In ogni caso di cessazione del rapporto ai sensi del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Nei casi di cessazione dei rapporti ai sensi del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della
10. Quando è disposta o autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono e resta salva la facoltà del curatore di procedere al licenziamento o di sospendere i rapporti, In caso di sospensione si applicano le disposizioni del presente articolo.».
3. All'articolo 190 del
«1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del
4. All'articolo 191, comma 1, del
Art. 33. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo II del
1. All'articolo 198 del
a) al comma 1, le parole: «sono depositati in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «sono depositati nel fascicolo informatico»;
b) al comma 2:
1) le parole: «; in mancanza, alla redazione provvede il curatore» sono soppresse;
2) le parole: «inoltre apporta» sono sostituite dalle seguenti: «può apportare»;
2. All'articolo 199, comma 1, del
Art. 34. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo III del
1. All'articolo 200, comma 1, del
a) all'alinea, le parole: «, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati,»;
b) alla lettera e), le parole: «assegnato alla procedura» sono sostituite dalle seguenti: «della procedura»;
c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54 del
2. All'articolo 201 del
a) al comma 1, dopo la parola: «ipotecati» sono inserite le seguenti: «o dati in pegno»;
b) al comma 3:
1) alla lettera a) le parole: «, nonchè le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1» sono soppresse;
2) alla lettera b), dopo le parole: «se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca» sono inserite le seguenti: «o di pegno»;
3) alla lettera e) il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»
4) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis). l'indicazione delle coordinate bancarie.».
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Si applica l'articolo 10, comma 3.».
3. All'articolo 203, comma 2 del
4. All'articolo 204 del
a) al comma 4, le parole: «depositato in cancelleria» sono soppresse;
b) al comma 5:
1) dopo le parole: «ha concesso ipoteca» sono inserite le seguenti: «o pegno»;
2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206.».
5. All'articolo 207 del
a) al comma 2, lettera c), le parole: «fatti e degli elementi di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «motivi»;
b) al comma 3, le parole: «, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.»;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis Il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive.»;
d) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di transazione autorizzata ai sensi dell'articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformità.»;
e) dopo il comma 16, è inserito il seguente:
«16-bis. All'esito dell'impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo può costituire motivo di revoca dell'incarico.».
6. All'articolo 209 del
a) al comma 1, le parole: «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice delegato»;
b) al comma 3, le parole: «alla corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale».
Art. 35. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I del
1. All'articolo 213 del
a) al comma 1:
1) le parole: «da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7»;
2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma presentato.»;
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il curatore, fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente.»;
c) al comma 5, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e secondo periodo senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di particolare complessità o difficoltà delle vendite, questo termine può essere differito dal giudice delegato.»;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Quando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla
Art. 36. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II del
1. All'articolo 215, comma 1 del
2. All'articolo 216, comma 2, del
3. All'articolo 217, comma 1, secondo periodo, del
Art. 37. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo V del
1. All'articolo 227, comma 1, del
2. All'articolo 231, comma 2 del
Art. 38. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VI del
1. All'articolo 234 del
«1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non è impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.»;
2. All'articolo 235, comma 1, del
3. All'articolo 236 del
a) al comma 1, le parole: «Con la chiusura cessano» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano»;
b) al comma 4, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite le seguenti: «, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo»;
c) al comma 5, le parole: «Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi previste dall'articolo 234».
Art. 39. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VII del
1. All'articolo 240 del
a) al comma 4:
1) le parole: «purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti» sono sostituite dalle seguenti: «purchè in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti»;
2) le parole: «iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358» sono soppresse;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Quando il tribunale dispone l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell'articolo 287 la proposta di cui al comma 1 può essere presentata con unica domanda, con più domande tra loro coordinate o con domanda autonoma. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda unica o le domande coordinate devono contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda autonoma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 286, commi 5, 6 e 8.»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «, anche provvisoriamente,» sono soppresse.
2. All'articolo 241, comma 2, del
a) al terzo periodo, le parole: «il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti»;
b) il quarto e il quinto periodo sono soppressi.
3. All'articolo 242, comma 1, del
4. All'articolo 243 del
a) al comma 1, la parola: «provvisoriamente» è soppressa;
b) al comma 5, le parole: «tra persone dello stesso sesso» sono soppresse.
5. All'articolo 244 del
«4. Quando sono sottoposte al voto più proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.».
6. All'articolo 245 del
a) al comma 2, dopo le parole: «l'omologazione del concordato» sono inserite le seguenti: «nel termine di dieci giorni dalla comunicazione»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell'articolo 124, comma 3. L'opposizione è proposta con memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, nonchè, se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il concordato.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti è conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.»;
e) al comma 6, le parole: «Il tribunale provvede con decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto che provvede sulla omologazione è».
7. All'articolo 246 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione.»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio può essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all'articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull'accertamento del credito o della causa di prelazione.».
8. All'articolo 247 del
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.»;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria. Il decreto produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.»;
c) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. Proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, oppure inibire, in tutto o in parte o temporaneamente, l'attuazione del piano o dei pagamenti.».
9. All'articolo 249 del
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di cessione di uno o più beni compresi nella liquidazione giudiziale, eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.».
Art. 40. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VIII del
1. L'articolo 254 del
2. All'articolo 255 del
«1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.»;
3. All'articolo 262, comma 3, del
Art. 41. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IX del
1. All'articolo 268, comma 3, del
2. All'articolo 269, comma 2, del
3. All'articolo 270 del
a) al comma 2:
1) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale»;
2) alla lettera d), la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta»;
3) alla lettera e), dopo le parole: «a cura del liquidatore» sono inserite le seguenti: «secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.».
4. L'articolo 271 del
«Art. 271 (Concorso di procedure). - 1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, può concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.».
5. All'articolo 272 del
a) al comma 2, le parole: «. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.» sono sostituite dalle seguenti: «e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.».
6. L'articolo 273 del
«Art. 273 (Formazione del passivo). - 1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.
3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.
4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4».
7. All'articolo 274, comma 3, del
8. All'articolo 275 del
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla liquidazione del compenso del liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.»;
b) al comma 5, le parole: «l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo»;
c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Nella ripartizione dell'attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5.».
9. Dopo l'articolo 275 del
«Art. 275 bis. (Disciplina dei crediti prededucibili). - 1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalità di cui all'articolo 273.
2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l'articolo 223, comma 3.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato.
4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.».
10. All'articolo 276, comma 1, del
11. All'articolo 277 del
Art. 42. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, del
1. All'articolo 279, comma 1, del
2. Alla parte prima, titolo V, capo X del
3. All'articolo 280, comma 1, lettera a), del
4. All'articolo 281 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.»;
b) al comma 2, le parole: «, su istanza del debitore,» sono soppresse;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.»;
d) al comma 4, le parole: «; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni».
5. Alla parte prima, titolo V, capo X del
Art. 43. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, Sezione II del
1. All'articolo 282 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.»;
b) al comma 2, le parole: «non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonchè nelle ipotesi in cui il debitore» sono sostituite dalle seguenti: «opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.»;
d) al comma 3:
1) le parole: «al pubblico ministero,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «ai creditori» sono inserite le seguenti: «ammessi al passivo»;
3) dopo le parole: «articolo 124» sono inserite le seguenti: «nel termine di trenta giorni»;
4) le parole: «; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni» sono soppresse;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Condizioni e procedimento di esdebitazione».
2. All'articolo 283 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.»;
c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «somme dovute» sono inserite le seguenti: «e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella»;
d) al comma 7, le parole: «sopravvenienze rilevanti ai sensi dei» sono sostituite dalle seguenti: «utilità ulteriori di cui ai»;
e) al comma 8:
1) al primo periodo, la parola: «opposizione» è sostituita dalle seguenti: «reclamo a norma dell'articolo 124»;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.».
3. Alla parte prima, titolo V, capo X del
Art. 44. Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo I del
1. All'articolo 284 del
a) al comma 1, le parole: «collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «collegati o coordinati»;
b) al comma 4:
1) le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1 o del comma 2»;
2) le parole: «collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «collegati o coordinati»;
c) al comma 5:
1) le parole: «Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati»;
2) le parole: «della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati».
2. Dopo l'articolo 284 del
«Art. 284 bis. (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.
2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della società, ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge.
3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284.
4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284.».
3. All'articolo 285, comma 1, del
4. All'articolo 286 del
a) al comma 5, le parole: «le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna proposta è approvata»;
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Per l'omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti previsti agli articoli 48 e 112.»;
c) al comma 7, le parole: «quando il concordato prevede la cessione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «ove occorre»;
d) al comma 8:
1) le parole «risolto o annullato» sono sostituite dalle seguenti: «revocato, risolto o annullato»
2) le parole «risoluzione o l'annullamento» sono sostituite dalle seguenti: «revoca, risoluzione o l'annullamento».
Art. 45. Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo II del
1. All'articolo 287, comma 2, del
Art. 46. Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo IV del
1. All'articolo 291, comma 1, del
2. All'articolo 292, comma 1, del
Art. 47. Modifiche alla Parte prima, Titolo VII, Capo II del
1. All'articolo 297, comma 4, del
2. All'articolo 306, comma 2, del
3. All'articolo 308 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario ai sensi dell'articolo 10.».
4. All'articolo 310 del
a) al comma 1, le parole: «lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli interessi principali» sono sostituite dalle seguenti: «lo deposita nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell'elenco di cui al comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande tardive il commissario procede ai sensi del comma 1. Allo stesso modo procede, sino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell'attivo, sulle domande tardive presentata oltre termine di cui al primo periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo è ammissibile se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le impugnazioni sono disciplinate dagli articoli 206 e 207, sostituito al curatore il commissario liquidatore.»
Art. 48. Modifiche alla Parte prima, Titolo IX, Capo III del
1. All'articolo 341, comma 3, del
Art. 49. Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo I del
1. All'articolo 353, comma 1, del
Art. 50. Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo II del
1. All'articolo 356 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del
c) al comma 3, la parola: «albo» è sostituita dalla seguente: «elenco»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti».
2. All'articolo 357 del
a) al comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «albo» è sostituita dalla seguente: «elenco»;
2) alla lettera b), la parola: «albo» è sostituita dalla seguente: «elenco»;
b) al comma 2, la parola: «albo» è sostituita dalla seguente: «elenco»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Funzionamento dell'elenco».
3. All'articolo 358 del
a) al comma 1, dopo le parole: «della crisi e dell'insolvenza» sono inserite le seguenti: «ove iscritti nell'elenco di cui all'articolo 356»;
b) al comma 2 le parole: «dello stesso sesso» sono soppresse;
c) al comma 3:
1) dopo le parole: «nominati dall'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario,»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) dell'attività pregressa svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi;».
Art. 51. Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo III del
1. L'articolo 359 del
2. L'articolo 361 del
Capo II
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie
Art. 52. Modifiche alla
1. L'articolo 1, comma 226, della
«226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), e 12 del
Art. 53. Modifiche al
1. All'articolo 19, comma 3, del
Art. 54. Modifiche al
1. All'articolo 38 del
Art. 55. Modifiche alla
1. All'articolo 47 della
a) al comma 4-bis, alla lettera b), il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.» e la lettera c) è soppressa;
b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. Se il trasferimento riguarda imprese ammesse all'amministrazione straordinaria trova applicazione la disciplina speciale di riferimento.».
Art. 56. Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'articolo 17 del
3. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6, 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4, del presente decreto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del
Art. 57. Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8 del