§ 80.3.106 - L. 8 agosto 2024, n. 119.
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonchè di quelle previste dall'articolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.3 leggi e decreti
Data:08/08/2024
Numero:119


Sommario
Art. 1.  Proroga di termini
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 80.3.106 - L. 8 agosto 2024, n. 119.

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonchè di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118

(G.U. 16 agosto 2024, n. 191)

 

Art. 1. Proroga di termini

     1. All'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

     2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente all'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis) del medesimo comma 1.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.