§ 64.1.57 - L. 8 agosto 2024, n. 115.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:08/08/2024
Numero:115


Sommario
Art. 1. 


§ 64.1.57 - L. 8 agosto 2024, n. 115.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

(G.U. 13 agosto 2024, n. 189)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2024, N. 84

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «regolamento (UE) 2024/1252, del» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1252 del».

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: «dal Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «, dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita,».

     All'articolo 3:

     al comma 3, secondo periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, secondo periodo»;

     al comma 5, le parole: «un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «non più di»;

     al comma 6, le parole: «programmi lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dei lavori» e dopo le parole: «previsti dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

     al comma 7:

     al primo periodo, le parole: «la elaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento» e le parole: «della miniera, sono» sono sostituite dalle seguenti: «della miniera sono»;

     al secondo periodo, la parola: «vincolo» è sostituita dalle seguenti: «il vincolo»;

     al comma 9:

     al primo periodo, dopo le parole: «ai sensi» sono inserite le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «n. 1443, e al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

     All'articolo 4:

     al comma 3:

     al secondo periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, secondo periodo»;

     al terzo periodo, le parole: «che non supera» sono sostituite dalle seguenti: «la cui durata massima non supera»;

     al comma 6, la parola: «ricompresa» è sostituita dalla seguente: «compresa,»;

     dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

     «7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonchè la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024.

     7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

     All'articolo 5:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «punto di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti: «punto unico di contatto»;

     al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «e nulla osta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al sesto periodo, dopo le parole: «comma 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 5, secondo periodo, la parola: «interessata» è sostituita dalla seguente: «competente».

     All'articolo 6:

     al comma 2, la parola: «indicate» è sostituita dalla seguente: «indicati» e le parole: «disponibili, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «disponibili nonchè»;

     al comma 3:

     alla lettera c), le parole: «di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di vulnerabilità e resilienza, di cui all'articolo 11, comma 1,»;

     alla lettera e), le parole: «e di monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «e del monitoraggio»;

     alla lettera f), le parole: «o l'aumento» sono sostituite dalle seguenti: «o all'aumento»;

     al comma 4, la parola: «ossia,» è sostituita dalla seguente: «ossia»;

     al comma 5, al primo periodo, la parola: «ciascuno» è sostituita dalle seguenti: «per ciascuno» e, al secondo periodo, le parole: «due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e tre rappresentanti della Conferenza unificata, di cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse»;

     al comma 6, le parole: «di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «di spese»;

     al comma 7, quarto periodo, le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate» e le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e una spesa di euro»;

     al comma 8, dopo le parole: «dall'anno 2025» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     alla lettera d), le parole: «tunnel o cave» sono sostituite dalle seguenti: «gallerie o aree minerarie»;

     dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

     «h-bis) campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «punto di contatto» sono sostituite dalle seguenti: «punto unico di contatto»;

     il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza»;

     al quarto periodo, la parola: «inosservanza» è sostituita dalla seguente: «inosservanze» e le parole: «l'adozione del relativo provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «dell'Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente» e dopo la parola: «finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

     All'articolo 8:

     al comma 2, le parole: «di intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e dopo le parole: «secondo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «al momento della data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti».

     All'articolo 9:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «regolamento (UE) 1252/ 2024» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1252» e la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese»;

     al comma 2:

     alla lettera a), le parole: «dopo le parole: "lettera d)" sono aggiunte le seguenti: "e d-bis)"» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e d-bis)"»;

     alla lettera b), numero 1), lettera d-bis), le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

     alla lettera c), capoverso Art. 5-bis, comma 4, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese».

     Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     «Art. 9-bis (Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati). - 1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo anche attraverso l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime secondarie, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     "10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attività di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.";

     b) all'articolo 24-bis, comma 1:

     1) al quarto periodo, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

     2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative".

     2. Le attività derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono svolte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., nell'ambito di quelle allo stesso già attribuite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente».

     All'articolo 10:

     al comma 1, dopo le parole: «e la ricerca ambientale» è inserita la seguente: «(ISPRA)»;

     al comma 2, le parole: «milestone e target» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi intermedi e finali»;

     al comma 3, alinea, la parola: «include» è sostituita dalle seguenti: «comprende le seguenti attività»;

     al comma 6, le parole da: «sul sito internet» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonchè delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate»;

     al comma 7, primo periodo, le parole: «è pubblicata sul sito internet di ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «, è pubblicata nel sito internet dell'ISPRA»;

     al comma 8, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «, compresi» e dopo le parole: «vettori di materie prime critiche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

     All'articolo 11:

     al comma 2:

     al secondo periodo, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti» e le parole: «la tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi»;

     al terzo periodo, le parole: «rottami ferrosi» sono sostituite dalle seguenti: «rottami metallici» e le parole: «le tempistiche indicate» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi indicati»;

     al comma 4, secondo periodo, le parole: «si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante».

     All'articolo 13:

     al comma 2, capoverso 8-septies, alinea, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».

     All'articolo 14:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «dopo le parole: "I rottami ferrosi" sono inserite le seguenti: "ricompresi nel codice 7204"» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "I rottami ferrosi" sono sostituite dalle seguenti: "I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902"» e la parola: «comune,» è sostituita dalla seguente: «comune»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2"»;

     alla lettera b), capoverso 3-ter, le parole: «a compensi» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione di compensi» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

     Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

     «Art. 14-bis (Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime). - 1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo.

     2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del made in Italy, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione.

     3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.

     4. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente può darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso l'Unità di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni.

     5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12».

     All'articolo 15:

     al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo la parola: «CITE» sono inserite le seguenti: «, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate,» e le parole: «regolamento (UE) 1252/ 2024» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1252».

     All'articolo 16:

     al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: «è aggiunto» sono inserite le seguenti: «, in fine,».