§ 57.2.80 - D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:24/04/2024
Numero:82


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212
Art. 2.  Clausola finanziaria


§ 57.2.80 - D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

(G.U. 20 giugno 2024, n. 143)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'articolo 2, commi 7, lettera h), e 8;

     Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM», di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) e lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

     Considerato che si ritiene necessario un intervento di revisione della disciplina relativa agli ordinamenti didattici, con un'attenzione specifica alle attività di ricerca, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

     Acquisito il parere espresso dal Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), nelle adunanze del 7 e 8 luglio 2022;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2022;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024;

     Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse;

     b) alla lettera b), le parole: «l'Accademia nazionale di danza,» sono soppresse, e le parole: «, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati» sono sostituite dalle seguenti: «e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici»;

     c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;»;

     d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) per regolamento didattico generale: il regolamento adottato da ciascuna istituzione concernente la disciplina degli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio;»;

     e) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

     «g-bis) per regolamenti dei corsi: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;»;

     f) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     «h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i master;»;

     g) alla lettera i), le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca»;

     h) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

     «m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali scuole ad esso afferenti;».

     2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico»;

     b) al comma 1, lettera d), le parole: «diploma accademico di formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «diploma accademico di dottorato di ricerca,» e le parole: «corso di formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «corso di dottorato di ricerca»;

     c) al comma 1, lettera e,) dopo le parole: «corso di perfezionamento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o del corso di master»;

     d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 le istituzioni e le istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso.»;

     e) al comma 5, le parole: «, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 5» sono soppresse;

     f) al comma 6, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca»;

     g) il comma 7 è sostituito dal il seguente: «7. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio. Il corso di master risponde ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta formazione permanente e ricorrente.».

     3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo le parole: «nei propri bilanci» sono inserite le seguenti: «e senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo 3», e dopo le parole: «educazione degli adulti,» sono inserite le seguenti: «all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale,»;

     b) al comma 3, dopo le parole: «regolamento didattico» è aggiunta, in fine, la seguente: «generale»;

     c) al comma 4, al primo periodo dopo le parole: «regolamento didattico» è inserita la seguente: «generale».

     4. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è sostituito dal seguente:

     «Art. 5 (Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole). - 1. L'offerta formativa delle istituzioni è articolata in corsi di diverso livello. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, possono raggruppare corsi di materie omogenee in scuole. I corsi e le scuole afferiscono ai dipartimenti.

     2. I dipartimenti coordinano l'attività didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole ad essi afferenti. I dipartimenti formulano proposte al consiglio accademico sulle attività di produzione artistica. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei diversi livelli ad esse afferenti. I corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti. Ogni dipartimento e ogni scuola si dotano di un organo collegiale di coordinamento.

     3. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplinano il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento e di scuola, eletti dai docenti afferenti rispettivamente al dipartimento o alla scuola.

     4. Nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola, è nominato almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto. In mancanza del rappresentante degli studenti la funzione di rappresentanza, nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola è svolta da uno studente individuato dalla consulta degli studenti dell'istituzione.

     5. Fino all'adozione da parte del consiglio accademico della delibera di cui al comma 3, l'offerta formativa dell'istituzione rimane articolata nei corsi, scuole e dipartimenti esistenti.

     6. Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati».

     5. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale è convenzionalmente fissata in trentasei crediti.»;

     b) al comma 3, al primo periodo, le parole: «per ciascuna scuola» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun corso»;

     c) al comma 4, le parole: «all'articolo 10, comma 4, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10, comma 2, lettera d)»;

     d) al comma 5, dopo le parole: «o università» sono inserite le seguenti: «o istituti tecnici superiori» e, alla fine, le parole «, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le relative procedure sono stabilite nel regolamento didattico generale e seguono specifici criteri prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso.»;

     e) al comma 6, la parola: «didattici» è sostituita dalle seguenti: «dei corsi»;

     f) al comma 7, la parola; «didattico» è sostituita dalle seguenti: «del corso».

     6. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «diploma di primo livello» sono inserite le seguenti: «o a un corso di diploma accademico a ciclo unico» e le parole: «, riconosciuto idoneo» sono sostituite dalle seguenti: «e riconosciuto equipollente»;

     b) al comma 2, la parola: «didattici» è sostituita dalle seguenti: «dei corsi» e le parole: «10, comma 4, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «10, comma 2, lettera h)»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorchè privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.».

     d) al comma 4, le parole: «, riconosciuto idoneo» sono sostituite dalle seguenti: «e riconosciuto equipollente»;

     e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli previgenti ad essi equiparati, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente.»;

     f) al comma 6, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca» e la parola: «idoneo» è sostituita dalla seguente: «equipollente»;

     g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o ad un master di primo livello, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Per essere ammesso ad un master di secondo livello, è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o titoli previgenti ad essi equiparati ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.»;

     h) al comma 8, le parole: «dell'idoneità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'equipollenza».

     7. All' articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, il comma 2, è sostituito dal seguente:

     «2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e al secondo periodo può essere modificato con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.».

     8. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è sostituito dal seguente:

     «Art. 10 (Regolamenti didattici). - 1. Con regolamenti delle istituzioni, redatti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi decreti attuativi, sono disciplinati gli ordinamenti didattici.

     2. Il regolamento didattico generale è redatto in conformità allo statuto dell'istituzione ed è approvato dal Ministero. Il regolamento di cui al presente comma disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica dei corsi, con particolare riferimento:

     a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

     b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato nel rispetto delle norme contrattuali vigenti;

     c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonchè della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

     d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

     e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;

     f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2;

     g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonchè di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;

     h) ad un apposito servizio istituito per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonchè, in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

     i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti a tempo parziale;

     l) alle modalità di individuazione, per ciascuna attività, della struttura o del soggetto responsabili;

     m) alla valutazione della qualità della didattica;

     n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

     o) alle modalità per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8;

     p) al numero dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti, e nelle scuole se costituite, e alle relative modalità di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti;

     q) al numero di crediti formativi richiesto per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta.

     3. I regolamenti dei corsi, proposti dalle competenti strutture didattiche sulla base di uno schema-tipo di regolamento definito dal consiglio accademico e nel rispetto delle disposizioni del regolamento didattico generale, sono approvati dal consiglio accademico, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione per i profili di sostenibilità finanziaria. I regolamenti dei corsi disciplinano la funzionalità dei singoli corsi di studio, con riferimento ai seguenti aspetti:

     a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei singoli corsi, con indicazione dei dipartimenti e, se costituite, delle scuole di afferenza;

     b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

     c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;

     d) le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo;

     e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonchè delle altre attività formative;

     f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

     g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

     h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

     i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore al 50 per cento per ciascuna attività formativa, con esclusione dello studio individuale, con facoltà di incrementare tale percentuale.

     4. I regolamenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima.

     5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

     6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e del regolamento didattico generale. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.».

     9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 10 bis. (Diplomi ad honorem). - 1. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei componenti, possono conferire il diploma accademico ad honorem ovvero il dottorato di ricerca ad honorem a personalità di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si sono distinte per attività artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo.

     2. Il diploma accademico ad honorem attribuisce i diritti del diploma accademico di II livello. Il dottorato di ricerca ad honorem attribuisce i diritti del dottorato di ricerca.

     3. Ciascuna istituzione può attribuire al massimo un diploma accademico ad honorem e un dottorato di ricerca ad honorem per ciascun anno accademico.

 

     Art. 10 ter. (Diplomi in restauro). - 1. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302.

     2. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico abilitante di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 30 dicembre 2010, n. 302, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2011.».

     10. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la loro qualificazione, la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonchè la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine l'ANVUR può avvalersi di esperti della valutazione ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.»;

     c) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi può essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca.».

     11. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «Le istituzioni» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di introduzione di nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attività non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.»;

     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Le istituzioni possono erogare i corsi di cui all'articolo 3 mediante convenzioni esclusivamente in base all'articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

     d) i commi 4 e 5 sono abrogati.

     12. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dopo le parole: «per la finanza pubblica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

     13. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dopo le parole: «regolamento didattico» è inserita la seguente: «generale».

 

     Art. 2. Clausola finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica e agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2024  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1595