§ 38.11.233 - Ordinanza 9 settembre 2024, n. 1098.
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:09/09/2024
Numero:1098


Sommario
Art. 1.  Proroga del termine di cui all'art. 19, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021
Art. 2.  Modifica del comma 5 dell'art. 20 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 978/2023
Art. 3.  Clausola di invarianza


§ 38.11.233 - Ordinanza 9 settembre 2024, n. 1098.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

(G.U. 16 settembre 2024, n. 217)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

     della protezione civile

 

     Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

     Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

     Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

     Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

     Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

     Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, l'art. 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all'art. 22;

     Visto l'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

     Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

     Visti gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

     Viste le «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (FAC)» approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

     Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

     Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonchè le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2004, n. 3362 che all'allegato 2 determina, tra l'altro, il costo convenzionale delle verifiche tecniche;

     Visti gli obiettivi e i criteri per l'individuazione delle azioni per la prevenzione del rischio sismico, sintetizzati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, definiti da una apposita Commissione di esperti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010 ed istituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'art. 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l'istituzione di una commissione tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 marzo 2016 in attuazione dell'art. 3, comma 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che istituisce il tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2015 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2018 che istituisce, in sostituzione del precedente, un nuovo tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2016 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675 del 18 maggio 2020, che disciplina le risorse non utilizzate di cui alle ordinanze nn. 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede la revoca delle risorse non utilizzate entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima ordinanza n. 675, con scadenza al 25 maggio 2022;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780 del 2021, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021 di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 a seguito del rifinanziamento previsto dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

     Considerato che il comma 1 dell'art. 19 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 780/2021 della protezione civile prevede che le risorse di tale ordinanza, trasferite alle regioni per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, comma 1 della medesima ordinanza, siano revocate dal Dipartimento della protezione civile ove le stesse non siano state utilizzate entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, ovvero entro il 16 settembre 2024;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 978 del 2023, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per le annualità 2022 e 2023 di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 a seguito del rifinanziamento previsto dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

     Visto il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 781 del 30 marzo 2023 recante «Nuova istituzione del tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77»;

     Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. 7867 del 13 febbraio 2024 indirizzata alla Conferenza delle regioni e delle province autonome dalla quale, tra le altre cose, risulta che le risorse non utilizzate relative alla ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021 ammontano a complessivi 105.644.814,63 euro, di cui 10.882.617,31 euro relativi all'art. 2, comma 1, lettera a), e 94.762.197,32 euro relativi all'art. 2, comma 1, lettera b);

     Vista la nota della Commissione protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome prot. n. 15151 del 20 marzo 2024 nella quale, tra le altre cose, viene richiesta una proroga dei termini di cui all'art. 19, comma 1 dell'OCPDC n. 780/2021 al fine di consentire un più ampio utilizzo delle risorse trasferite alle regioni medesime nonchè l'utilizzo delle economie generate dalla conclusione degli studi e degli interventi nonchè da eventuali revoche regionali per adeguare i costi parametrici degli interventi finanziati ai più alti costi parametrici dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 978/2023, prima della data di scadenza dei termini di utilizzo delle risorse della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021;

     Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. 29882 del 10 giugno 2024 indirizzata alla Commissione protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella quale il Dipartimento rappresenta di valutare l'opportunità di una proroga dei termini della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2023, sulla base dello stato di avanzamento delle attività che risulterà dalle regioni e che sarà illustrata in sede di successiva riunione del tavolo tecnico;

     Visto il verbale della riunione del tavolo tecnico del 17 giugno 2024, trasmesso con nota prot. n. 35819 del 9 luglio 2024, in cui l'ammontare delle risorse non utilizzate relative all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021 risulta essere pari a complessivi 100.411.567,10 euro, di cui 10.586.390,14 euro relativi all'art. 2, comma 1, lettera a), e 89.825.176,96 euro relativi all'art. 2, comma 1, lettera b);

     Considerato che, in occasione della suddetta riunione del tavolo tecnico, le regioni hanno reiterato la richiesta di proroga della scadenza dei termini della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021;

     Considerato che, in fase di rendicontazione semestrale prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021, all'art. 18, comma 1, le regioni hanno proceduto ad aggiornare lo stato di attuazione nelle piattaforme dipartimentali dedicate al Fondo, dal quale deriva che il dato delle risorse non utilizzate è pari a complessivi 94.010.868,80 euro, di cui 10.343.129,34 euro relativi all'art. 2, comma 1, lettera a), e 83.667.739,46 euro relativi all'art. 2, comma 1, lettera b).

     Ritenuto necessario, al fine di portare a compimento le iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021, accordare una proroga di diciotto mesi del termine previsto dall'art. 19, comma 1 della medesima ordinanza nonchè consentire l'applicazione della misura ivi prevista per l'utilizzo delle economie generate dalla conclusione degli studi e degli interventi nonchè da eventuali revoche regionali per adeguare i costi parametrici degli interventi finanziati ai più alti costi parametrici dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 978/2023, senza attendere la data di scadenza dei termini di utilizzo delle risorse della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 25 luglio 2024;

     Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Proroga del termine di cui all'art. 19, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021

     Il termine, di cui all'art. 19, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021, è prorogato di diciotto mesi.

 

     Art. 2. Modifica del comma 5 dell'art. 20 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 978/2023

     Il comma 5 dell'art. 20, dell'ordinanza n. 978/2023 è sostituito dal seguente: «Qualora, dalle risorse relative alla ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021 trasferite alle regioni, si generino economie derivanti dalla conclusione degli studi e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), da eventuali revoche regionali, nonchè da eventuali residui di programmazione, le stesse possono essere utilizzate, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b) dell'ordinanza n. 780/2021, nei limiti dei costi convenzionali indicati all'art. 15 della presente ordinanza.».

 

     Art. 3. Clausola di invarianza

     All'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.