§ 17.2.585 - Ordinanza 27 giugno 2024, n. 194.
Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:27/06/2024
Numero:194


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021
Art. 2.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.2.585 - Ordinanza 27 giugno 2024, n. 194.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021.

(G.U. 31 agosto 2024, n. 204)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

     Visto l'art. 57, comma 3-octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che dispone:

     «Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.»;

     Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonchè tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

     Visto l'art. 12 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 mediante il quale è stato avviato il censimento dei danni occorsi al patrimonio pubblico e privato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;

     Vista l'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 recante la «Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021» con la quale, all'esito del censimento di cui al punto che precede, si è provveduto a disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nel citato art. 57, comma 3-octies del decreto-legge n. 104 del 2020;

     Visto in particolare l'art. 3 rubricato «Ambito di applicazione e soggetti beneficiari» che dispone:

     «1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 57, comma 3-octies, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono finalizzate a disciplinare gli interventi sul patrimonio pubblico e privato, danneggiato dagli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, nonchè le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai medesimi eventi.

     2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza gli enti (regioni, comuni, amministrazioni provinciali, consorzi di bonifica, ATO Servizio idrico integrato) competenti sui territori dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per l'aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi di cui al comma 1.

     3. Possono, inoltre, beneficiare dei citati contributi:

     a. i soggetti privati proprietari, locatari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscono ai proprietari delle abitazioni danneggiate o distrutte, ivi compresi i familiari (parenti o affini fino al primo grado, il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76) che si sostituiscono ai proprietari;

     b. le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in esercizio alla data dell'evento ed ubicate in edifici danneggiati. Nei benefici contributivi rientrano anche le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonchè gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eccezionali eventi meteorologici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati in edifici danneggiati;

     c. le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ovvero mediante la ricostruzione in altra area ubicata nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati;

     d. i proprietari di immobili distrutti o danneggiati che alla data degli eccezionali eventi meteorologici risultavano utilizzati ad attività di impresa sulla base di un contratto di locazione, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l'attività o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi;

     e. le imprese o i privati proprietari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati;

     f. i proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo, nonchè i soggetti che abbiano acquisito tramite leasing le predette unità immobiliari;

     g. i proprietari ovvero i locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico, siano obbligati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria di unità immobiliari ad uso abitativo che si trovino all'interno di un edificio con tipologia e destinazione prevalentemente industriale o produttiva;

     4. Relativamente alle attività economiche e produttive, i richiedenti devono dimostrare che all'epoca dell'evento calamitoso erano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti ordinanze del Commissario straordinario.

     5. I benefici della presente ordinanza non si applicano a: a. immobili dichiarati inagibili a seguito di scheda FAST o AeDES o altra equivalente, ovvero ricadenti all'interno di piani attuativi di delocalizzazione, finanziabili mediante le procedure contributive ai sensi delle ordinanze commissariali vigenti, nonchè tutte le strutture prive del requisito di sicurezza statica in quanto non rispondenti ai requisiti minimi di cui alle norme tecniche per le costruzioni. b. ruderi o edifici collabenti per i quali si applicano esclusivamente i benefici di cui alle ordinanze commissariali regolanti la materia»;

     Ritenuto di dover integrare la disciplina di cui all'art. 3 della predetta ordinanza n. 120 del 2020 al fine di equiparare le condizioni di ammissibilità delle domande di contributo relative agli edifici appartenenti a imprese, con quelle utilizzate dalla protezione civile per i medesimi danni da eventi meteorologici occorsi ai beni ubicati nei territori dei comuni del c.d. «fuori cratere» attraverso il rinvio ai criteri previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372 del 16 agosto 2016;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, e di non creare disallineamenti tra discipline diverse dedicate tuttavia a fattispecie analoghe;

     Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

     Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella cabina di coordinamento del 26 giugno 2024;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021

     1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) al comma 3, lettera b), primo periodo, le parole «ed ubicate in» sono sostituite dalle seguenti: «e proprietarie di»;

     b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di equiparare le condizioni di ammissibilità delle domande di contributo di cui alla presente ordinanza con quelle utilizzate dalla Protezione civile per i medesimi danni da eventi meteorologici occorsi al patrimonio privato ricadente nei comuni del cd. "fuori cratere", in deroga a quanto previsto dal periodo che precede, i richiedenti possono provare il possesso del requisito di utilizzo degli immobili danneggiati secondo i criteri previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372 del 16 agosto 2016.».

     2. Le domande di contributo per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione per effetto delle previgenti disposizioni dell'art. 3 dell'ordinanza n. 120 del 2021, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, mediante la presentazione di specifica istanza corredata dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma che precede, a integrazione di quella originaria.

     3. In deroga alle specifiche disposizioni dettate dal testo unico della ricostruzione e ferme restando, nei limiti di compatibilità, le ulteriori cause di esclusione o revoca previste dalle vigenti ordinanze, il contributo concesso in applicazione di quanto disposto dai commi che precedono è revocato qualora entro sei mesi dalla conclusione e collaudo dei lavori l'immobile non venga adibito all'effettivo esercizio di attività produttiva. Il contributo è altresì revocato laddove, entro cinque anni dal pagamento del SAL finale, si verifichi quanto segue:

     a) cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'immobile oggetto di contributo;

     b) cambio di proprietà dell'immobile;

     c) cambio della destinazione d'uso dell'immobile.

 

     Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia

     1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione e per le ulteriori ragioni esposte in premessa, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2147