Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 27/06/2024 |
Numero: | 194 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche e integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 |
Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.585 - Ordinanza 27 giugno 2024, n. 194.
Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021.
(G.U. 31 agosto 2024, n. 204)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista la
Visto l'art. 1, comma 990, della
Visto l'art. 57, comma 3-octies, del
«Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonchè tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 mediante il quale è stato avviato il censimento dei danni occorsi al patrimonio pubblico e privato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
Vista l'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 recante la «Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021» con la quale, all'esito del censimento di cui al punto che precede, si è provveduto a disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nel citato art. 57, comma 3-octies del
Visto in particolare l'art. 3 rubricato «Ambito di applicazione e soggetti beneficiari» che dispone:
«1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 57, comma 3-octies, del
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza gli enti (regioni, comuni, amministrazioni provinciali, consorzi di bonifica, ATO Servizio idrico integrato) competenti sui territori dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al
3. Possono, inoltre, beneficiare dei citati contributi:
a. i soggetti privati proprietari, locatari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscono ai proprietari delle abitazioni danneggiate o distrutte, ivi compresi i familiari (parenti o affini fino al primo grado, il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della
b. le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'allegato I al
c. le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ovvero mediante la ricostruzione in altra area ubicata nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati;
d. i proprietari di immobili distrutti o danneggiati che alla data degli eccezionali eventi meteorologici risultavano utilizzati ad attività di impresa sulla base di un contratto di locazione, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l'attività o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi;
e. le imprese o i privati proprietari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati;
f. i proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo, nonchè i soggetti che abbiano acquisito tramite leasing le predette unità immobiliari;
g. i proprietari ovvero i locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico, siano obbligati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria di unità immobiliari ad uso abitativo che si trovino all'interno di un edificio con tipologia e destinazione prevalentemente industriale o produttiva;
4. Relativamente alle attività economiche e produttive, i richiedenti devono dimostrare che all'epoca dell'evento calamitoso erano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti ordinanze del Commissario straordinario.
5. I benefici della presente ordinanza non si applicano a: a. immobili dichiarati inagibili a seguito di scheda FAST o AeDES o altra equivalente, ovvero ricadenti all'interno di piani attuativi di delocalizzazione, finanziabili mediante le procedure contributive ai sensi delle ordinanze commissariali vigenti, nonchè tutte le strutture prive del requisito di sicurezza statica in quanto non rispondenti ai requisiti minimi di cui alle norme tecniche per le costruzioni. b. ruderi o edifici collabenti per i quali si applicano esclusivamente i benefici di cui alle ordinanze commissariali regolanti la materia»;
Ritenuto di dover integrare la disciplina di cui all'art. 3 della predetta ordinanza n. 120 del 2020 al fine di equiparare le condizioni di ammissibilità delle domande di contributo relative agli edifici appartenenti a imprese, con quelle utilizzate dalla protezione civile per i medesimi danni da eventi meteorologici occorsi ai beni ubicati nei territori dei comuni del c.d. «fuori cratere» attraverso il rinvio ai criteri previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372 del 16 agosto 2016;
Visti l'art. 33, comma 1, del
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, e di non creare disallineamenti tra discipline diverse dedicate tuttavia a fattispecie analoghe;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella cabina di coordinamento del 26 giugno 2024;
Dispone:
Art. 1. Modifiche e integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021
1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 3, lettera b), primo periodo, le parole «ed ubicate in» sono sostituite dalle seguenti: «e proprietarie di»;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di equiparare le condizioni di ammissibilità delle domande di contributo di cui alla presente ordinanza con quelle utilizzate dalla Protezione civile per i medesimi danni da eventi meteorologici occorsi al patrimonio privato ricadente nei comuni del cd. "fuori cratere", in deroga a quanto previsto dal periodo che precede, i richiedenti possono provare il possesso del requisito di utilizzo degli immobili danneggiati secondo i criteri previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372 del 16 agosto 2016.».
2. Le domande di contributo per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione per effetto delle previgenti disposizioni dell'art. 3 dell'ordinanza n. 120 del 2021, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, mediante la presentazione di specifica istanza corredata dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma che precede, a integrazione di quella originaria.
3. In deroga alle specifiche disposizioni dettate dal testo unico della ricostruzione e ferme restando, nei limiti di compatibilità, le ulteriori cause di esclusione o revoca previste dalle vigenti ordinanze, il contributo concesso in applicazione di quanto disposto dai commi che precedono è revocato qualora entro sei mesi dalla conclusione e collaudo dei lavori l'immobile non venga adibito all'effettivo esercizio di attività produttiva. Il contributo è altresì revocato laddove, entro cinque anni dal pagamento del SAL finale, si verifichi quanto segue:
a) cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'immobile oggetto di contributo;
b) cambio di proprietà dell'immobile;
c) cambio della destinazione d'uso dell'immobile.
Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione e per le ulteriori ragioni esposte in premessa, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2147