Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 29/03/2024 |
Numero: | 172 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 rubricato «Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici» e dell'art. 12 dell'ordinanza n. 109 del 23 [...] |
Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.557 - Ordinanza 29 marzo 2024, n. 172.
Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici. Integrazione dell'articolo 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 come modificato dall'articolo 12 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020.
(G.U. 20 maggio 2024, n. 116)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista la
Visto l'art. 1, comma 990, della
Vista l'ordinanza del 20 marzo 2020, n. 95, recante «Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 dell'8 settembre 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, nonchè disposizioni in materia di livello operativo, di modalità attuative dell'art. 6, comma 2-ter e dell'art. 14, comma 3.1, del
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonchè disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e in particolare l'art. 12 (Modifiche e abrogazioni) con il quale si è stabilito che: «1. all'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 sono aggiunti i seguenti commi: a) "2. La percentuale di cui la precedente comma è elevata al 10% per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale."; b) "3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli oneri strettamente necessari per la custodia e conservazione dei beni mobili e opere d'arte esistenti negli immobili pubblici danneggiati oggetto di intervento, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale". 2. Al comma 3 dell'art. 6, dell'ordinanza n. 56 del 2018 sono abrogate le parole "A tal fine:" e le successive lettere a) e b).»;
Ritenuta la necessità di assicurare la continuità delle attività scolastiche e didattiche svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati mediante estensione della disciplina di cui al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 come modificato con ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 ai soggetti attuatori titolari di una pluralità di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di immobili danneggiati ove al momento del sisma si svolgevano le attività scolastiche;
Ritenuto, in presenza di edifici pubblici danneggiati a uso scolastico, di dover garantire:
una migliore e più efficiente gestione delle attività scolastiche;
gli importi necessari a far fronte al prosieguo delle attività didattiche ai soggetti attuatori titolari di una pluralità di interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino;
la definizione, anche se non in maniera esaustiva, delle attività per le quali possono essere utilizzate in maniera complessiva le risorse (ex multis: costruzione di immobili temporanei a uso scolastico, locazione di immobili, rifunzionalizzazione di immobili locati o di proprietà pubblica, operazioni di logistica);
Visti l'art. 33, comma 1, del
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di non generare soluzioni di continuità nella ricostruzione degli edifici destinati a importanti attività pubbliche, culturali e sociali;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 marzo 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria;
Dispone:
Art. 1. Modifica dell'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 rubricato «Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici» e dell'art. 12 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020
1. All'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 come modificato dall'art. 12 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 sono aggiunti i seguenti commi:
«4. I soggetti attuatori titolari di una pluralità di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di edifici scolastici di cui occorre assicurare la continuità delle relative attività scolastiche, possono applicare la percentuale di cui al comma 2 alla somma complessiva dei relativi importi lavori, al fine di attuare soluzioni unitarie ottimizzandone i costi di realizzazione e gestione.
5. La somma complessiva derivante dall'applicazione del comma 4 può essere utilizzata in maniera unitaria, anche attraverso una pluralità di interventi, per la costruzione o la locazione di immobili o strutture temporanee a uso scolastico, per la rifunzionalizzazione ad uso scolastico di immobili di proprietà pubblica e, ove necessario, di immobili privati da assoggettare a locazione, per l'attrezzamento e il trasloco delle sedi scolastiche e per tutto quanto risulti necessario per assicurare la continuità delle attività scolastiche precedentemente ospitate negli immobili oggetto di tutti gli interventi di cui utilizzate le somme al comma 4.
6. Per addivenire all'accorpamento in un unico intervento delle somme di cui ai commi precedenti, i soggetti attuatori dovranno predisporre e consegnare all'USR un cronoprogramma unitario contenente le fasi di intervento e i trasferimenti della popolazione scolastica, in grado di dimostrare la fattibilità della realizzazione di un'unica struttura provvisoria e quindi la correttezza della programmazione lavori».
Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1200