§ 4.6.104 - L.R. 20 giugno 2024, n. 8.
Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:20/06/2024
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Ultimazione dei lavori e produzione della documentazione di rendicontazione finale)
Art. 2.  (Rendicontazione della spesa)
Art. 3.  (Attività regionale di controllo)
Art. 4.  (Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori)
Art. 5.  (Modificazione all'articolo 5 della l.r. 1/2017)


§ 4.6.104 - L.R. 20 giugno 2024, n. 8.

Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.

(B.U. 26 giugno 2024, n. 31)

 

Art. 1. (Ultimazione dei lavori e produzione della documentazione di rendicontazione finale)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998, titolari di concessione contributiva, che non hanno ultimato i lavori entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), ovvero entro i termini previsti dagli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), ultimano i lavori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune può riconoscere periodi di sospensione dei lavori in caso di adozione di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria o del Comune medesimo, ovvero in caso di contenzioso fra committenza ed impresa esecutrice.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Comune adotta apposito atto di sospensione dei lavori e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta giorni dalla sua adozione. Il Comune aggiorna almeno semestralmente la Regione sullo stato delle cause di sospensione di cui al medesimo comma 2.

4. Nei casi di cui al comma 3, a decorrere dalla data di ripresa dei lavori, il Comune può concedere proroghe per l'ultimazione degli stessi fino ad un massimo di diciotto mesi, fissando con apposito atto il nuovo termine di ultimazione dei lavori e dandone comunicazione alla Regione entro i successivi trenta giorni.

5. I soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, per gli interventi in esso previsti, entro centottanta giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, trasmettono al Comune la documentazione di rendicontazione finale, come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998, e la richiesta, presso lo Sportello Unico, del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19, della l.r. 30/1998.

6. Nel caso di interventi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori sono ultimati, il termine di centottanta giorni per la trasmissione della documentazione di cui al comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Qualora la documentazione di cui ai commi 5 e 6 risulti incompleta, il Comune assegna all'interessato un termine non superiore a centoventi giorni per l'integrazione documentale.

8. I soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, titolari di concessione contributiva, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ultimato i lavori oltre i termini stabiliti dai Comuni in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998, ovvero oltre i termini di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, della l.r. 1/2017, non decadono dal contributo.

9. Non decadono altresì dal contributo i soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, titolari di concessione contributiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato ai Comuni, entro i termini previsti, la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998, e il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19, della l.r. 30/1998 o quella prevista dall'articolo 4, commi 5, 6 e 7, della l.r. 1/2017, e dall'articolo 73, commi 1 e 2, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali).

10. È fatta salva la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998 e del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19, della l.r. 30/1998, trasmessi ai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché oltre i termini stabiliti dai Comuni medesimi. L'invio oltre il termine non costituisce causa di decadenza dal contributo.

11. È fatta altresì salva la documentazione trasmessa ai Comuni, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7, della l.r. 1/2017 ovvero oltre i termini stabiliti dall'articolo 73, commi 1 e 2, della l.r. 8/2018. L'invio oltre il termine non costituisce causa di decadenza dal contributo.

12. Qualora la documentazione di cui ai commi 10 e 11 risulti incompleta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune assegna all'interessato un termine non superiore a centoventi giorni per l'integrazione documentale.

13. In deroga rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, lettera f2), della l.r. 30/1998, non decadono infine dal contributo i soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, in caso di:

a) mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare interessata nel termine di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f2), della l.r. 30/1998, ovvero nel termine di cui all'articolo 73, comma 8, della l.r. 8/2018 ;

b) mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare interessata alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare interessata dopo l'ultimazione dei lavori successiva all'entrata in vigore della presente legge.

14. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 13, trovano applicazione anche nei casi in cui sono stati adottati provvedimenti di decadenza dal contributo da parte del Comune competente. In tal caso il Comune, sussistendone i presupposti, dispone l'annullamento del provvedimento di decadenza e restituisce all'avente diritto l'ammontare del contributo già restituito non maggiorato delle somme accessorie. Qualora a seguito della pronuncia di decadenza non siano stati restituiti al Comune competente gli importi dovuti, il Comune eroga il contributo spettante agli aventi diritto al netto delle somme precedentemente erogate e non restituite.

15. Il mancato rispetto, da parte dei soggetti e dei proprietari di cui al medesimo comma 1, dei termini di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 12 comporta la decadenza dal contributo ed il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. La decadenza non opera per il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui sia accertata dal Comune l'esistenza di un contenzioso il cui esito potrebbe incidere sulla determinazione del contributo finale. In tal caso il Comune adotta apposito atto di sospensione del procedimento e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta giorni successivi alla sua adozione. Il Comune aggiorna almeno semestralmente la Regione sullo stato del contenzioso.

16. Nel caso di sospensione del procedimento di cui al comma 15, penultimo periodo, a decorrere dal giorno di cessazione della sospensione il Comune può concedere proroghe per la trasmissione della documentazione di cui ai commi 5 e 6, fino ad un massimo di centoventi giorni, fissando con apposito atto il nuovo termine per la trasmissione stessa e dandone comunicazione alla Regione entro i successivi trenta giorni.

17. I periodi di sospensione di cui ai commi 2 e 15, penultimo periodo, non sono computati ai fini del termine di ultimazione dei lavori previsto al comma 1, nonché ai fini dei termini di trasmissione della documentazione di cui ai commi 5 e 6.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga a quanto previsto dalla l.r. 1/2017 e dalla l.r. 8/2018 per le medesime ipotesi.

 

     Art. 2. (Rendicontazione della spesa)

1. Al fine di concludere il processo di rendicontazione delle risorse finanziarie gestite mediante la contabilità speciale n. 1386 aperta ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d.l. 6/1998, sono dichiarati definitivamente conclusi i procedimenti di concessione del contributo di cui all'articolo 4, della l.r. 30/1998, per i quali è stata liquidata dal Comune la rata di saldo, non sussiste alcun contenzioso in atto e per i quali risulta ancora aperta l'attività di verifica di cui ai criteri e alle direttive emanati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 30/1998.

2. In applicazione del comma 1, il Comune, entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla struttura regionale competente la documentazione richiesta a seguito dell'attività di verifica dei procedimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione provvede, sussistendone i presupposti, a rideterminare il contributo concesso per la singola pratica oggetto di verifica e le eventuali minori somme non vengono computate nell'importo complessivo delle concessioni contributive rilasciate dal Comune. La Regione procede altresì alla rideterminazione delle risorse finanziarie trasferite al Comune e alle eventuali compensazioni e azioni di recupero.

 

     Art. 3. (Attività regionale di controllo)

1. I Comuni che non hanno provveduto a trasmettere la documentazione di cui all'articolo 5, comma 9, della l.r. 1/2017 entro i termini stabiliti dall'articolo 73, comma 10, della l.r. 8/2018, vi provvedono entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione esclude l'intero contributo, concesso per la singola pratica oggetto di verifica, dall'importo complessivo delle concessioni contributive rilasciate dal Comune, e procede alla rideterminazione delle risorse finanziarie trasferite al Comune stesso, nonché alle eventuali compensazioni e azioni di recupero.

 

     Art. 4. (Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori)

1. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 3, comma 5, del d.l. 6/1998 non abbiano provveduto a trasmettere al Comune la rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio approvata dall'assemblea dei consorziati entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 1/2017, ovvero entro i termini previsti all'articolo 73, comma 5, della l.r. 8/2018, possono provvedervi entro il termine di centoventi giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine i Presidenti possono altresì trasmettere eventuale documentazione di rendicontazione integrativa. Scaduto inutilmente il suddetto termine, il Comune eroga il contributo secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, della l.r. 1/2017.

2. È comunque fatta salva la documentazione di rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio approvata dall'assemblea dei consorziati già trasmessa dai Presidenti dei consorzi obbligatori, ancorché oltre i termini previsti all'articolo 6, della l.r. 1/2017 ovvero oltre i termini previsti all'articolo 73, comma 5, della l.r. 8/2018.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 trova applicazione anche nei casi in cui, all'entrata in vigore della presente legge il Comune abbia adottato atti di erogazione del contributo o di revoca totale o parziale dello stesso ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, della l.r. 1/2017. In tale caso il Comune può disporre la rettifica o l'annullamento degli atti assunti e procedere alla restituzione all'avente diritto dell'eventuale ammontare del contributo recuperato non maggiorato delle somme accessorie.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga a quanto previsto dalla l.r. 1/2017 e dalla l.r. 8/2018 per le medesime ipotesi.

 

     Art. 5. (Modificazione all'articolo 5 della l.r. 1/2017)

1. Al comma 9, dell'articolo 5, della l.r. 1/2017 il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.