§ 4.5.164 - L.R. 27 febbraio 2024, n. 5.
Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:27/02/2024
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della l.r. 6/2012)
Art. 2.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.164 - L.R. 27 febbraio 2024, n. 5.

Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)

(B.U. 1 marzo 2024, n. 9, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della l.r. 6/2012)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 60 è abrogato;

b) al comma 5 dell'articolo 60 le parole 'prevedendone l'introduzione all'avvio dei servizi di trasporto pubblico locale affidati con le procedure di cui al comma 4' sono sostituite dalle seguenti: 'secondo le modalità stabilite nel medesimo regolamento';

c) al comma 6 dell'articolo 60 la parola '4' è soppressa;

d) dopo il comma 6 dell'articolo 60 è inserito il seguente:

'6 bis. Nel caso in cui gli enti competenti non rispettino le disposizioni vigenti in materia di affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente sia applicata a Regione la penalità disposta dall'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la quota di riparto annuale effettuato da Regione e destinata all'ente inadempiente è ridotta di un importo pari alla decurtazione del Fondo derivante dall'inadempimento.';

e) il comma 8 dell'articolo 60 è abrogato;

f) dopo il comma 6 dell'articolo 65 è aggiunto il seguente:

'6 bis. Rimangono salvi gli atti adottati dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale in attuazione dell’articolo 60, comma 4, così come sostituito dall’articolo 30, comma 1, lett. a), della legge regionale 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021), alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore trasporti).';

g) al comma 13 quater 1 dell'articolo 67 le parole 'di cui all'articolo 60, comma 4' sono soppresse.

 

     Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.