§ 17.2.507 - Ordinanza 10 maggio 2023, n. 139.
Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:10/05/2023
Numero:139


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni degli articoli 3, 42 e 55 del testo unico della ricostruzione privata in tema di prezzario
Art. 2.  Modifiche e integrazioni degli articoli 11, 13 e 14 del testo unico della ricostruzione privata in tema di pertinenze e superfici accessorie
Art. 3.  Modifiche e integrazioni dell'art. 30 del testo unico della ricostruzione privata in tema di delocalizzazioni obbligatorie
Art. 4.  Modifiche e integrazioni dell'art. 42 del testo unico della ricostruzione privata in tema di modalità di calcolo del contributo
Art. 5.  Modifiche e integrazioni dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata in tema di tempi e modalità di erogazione del contributo
Art. 6.  Modifiche e integrazioni dell'art. 114 del testo unico della ricostruzione privata in tema di figure professionali
Art. 7.  Modifiche e integrazioni dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata in tema di anticipazione dei compensi per i professionisti
Art. 8.  Modifiche e integrazioni della lettera e) della tabella 7 dell'allegato 5 al testo unico della ricostruzione privata in tema di edifici singoli isolati e uni-bifamiliari
Art. 9.  Modifiche e integrazioni dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 in tema di disposizioni in materia di soggetti attuatori
Art. 10.  Modifiche e integrazioni dell'art. 1 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime
Art. 11.  Modifiche, integrazioni e abrogazioni all'art. 1 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022
Art. 12.  Modifiche e integrazioni dell'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021
Art. 13.  Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata
Art. 14.  Dichiarazione di efficacia


§ 17.2.507 - Ordinanza 10 maggio 2023, n. 139.

Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, all'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022 nonchè all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021.

(G.U. 23 agosto 2023, n. 196)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico;

     Dato atto che con un complesso lavoro che si è svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

     Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonchè quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessità ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il testo unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario»;

     Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli uffici speciali della ricostruzione;

     Vista l'ordinanza n. 136 del 21 marzo 2023, recante «Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata nonchè alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022»;

     Ritenuto opportuno, ai fini della maggiore chiarezza interpretativa e operativa, apportare modifiche e integrazioni agli articoli 3 e 55 del testo unico della ricostruzione privata, con riferimento alle analisi dei prezzi e all'applicazione, anche alternativa, del prezzario unico del cratere Centro Italia e del prezzario regionale di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda;

     Rilevata l'opportunità, attraverso la modifica degli articoli 11, 13 e 14 del testo unico della ricostruzione privata, di rendere maggiormente chiara l'indipendenza dell'ammissibilità a contributo dell'edificio pertinenziale rispetto a quella dell'edificio principale, esplicitando il diritto autonomo al contributo della pertinenza danneggiata dal sisma anche se funzionalmente connessa ad abitazione non danneggiata, anche negli interventi relativi ad aggregati edilizi;

     Considerato opportuno, al fine di favorire il reale avvio delle delocalizzazioni obbligatorie, attraverso una modifica dell'art. 30 del testo unico della ricostruzione privata, incentivare l'acquisto di immobili esistenti limitando così anche il conseguente consumo di nuovo suolo, consentendo l'acquisto di abitazione equivalente congiuntamente alla ricostruzione di parte dell'edificio da delocalizzare, precisando la misura del contributo concedibile;

     Rilevata l'esigenza, tramite una modifica dell'art. 42 del testo unico della ricostruzione privata, di rendere esplicita l'interpretazione secondo cui per cui nell'ipotesi di unità immobiliari collabenti in condominio, sia nella demolizione e ricostruzione che nella riparazione, sono escluse dal costo dell'intervento le finiture proprie delle unità immobiliari non utilizzabili, a prescindere dalla circostanza di essere queste ricomprese nelle parti comuni;

     Ritenuta l'opportunità, attraverso la modifica dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata, di ampliare la dichiarazione di pieno ripristino dell'agibilità prevedendo nella dichiarazione anche l'assenza di impedimenti al rientro delle persone nelle abitazioni;

     Rilevata l'esigenza, manifestata dalla Rete delle professioni tecniche, di prevedere una più ampia disciplina delle figure professionali coinvolte nell'intervento, ai fini della corresponsione diretta da parte degli USR dei relativi compensi professionali;

     Considerata l'opportunità, tramite una modifica dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata, di includere la dichiarazione sostitutiva dei professionisti concernente le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e dei presidenti di consorzio;

     Considerata inoltre l'esigenza, anche sulla base di diversi quesiti pervenuti al SAS, di definire con maggiore chiarezza l'interpretazione delle nozioni di «edificio isolato e uni-bifamiliare», rettificando in tal senso la lettera e) della tabella 7 dell'allegato 5 al testo unico;

     Ritenuto altresì opportuno, attraverso una modifica dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», includere nel novero dei soggetti dei quali i soggetti attuatori possono avvalersi per le attività di supporto specialistiche, previa stipula di convenzione, anche le società a capitale interamente pubblico che gestiscono servizi in regime di house providing;

     Considerato che è stata fortemente avvertita nella prassi l'esigenza di interpretare con chiarezza la nozione di «disposizione di maggior favore», ai fini dell'applicazione del testo unico alle domande pendenti, contenuta nell'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022. A riguardo si è ritenuto di eliminare il riferimento contenuto nel secondo comma del medesimo articolo all'emanazione di una circolare commissariale interpretativa e di enucleare direttamente nel testo dell'ordinanza, in modo più chiaro ed esplicito, le «disposizioni di maggior favore» contenute nel testo unico ed applicabili alle domande e ai procedimenti non ancora conclusi;

     Dato atto dell'urgenza di precisare, con riferimento all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, che l'obbligo dei soggetti attuatori di accedere all'incentivo del conto termico è circoscritto ai soli interventi di demolizione e ricostruzione, in conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, come modificato dall'art. 12 dell'ordinanza n. 136 del 2023, relativamente agli interventi previsti dalle ordinanze numeri 105 e 109 del 2020;

     Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si è ritenuto opportuno, nella continuità con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia;

     Dato atto dell'intesa espressa nella cabina di coordinamento tenutasi in data 27 aprile 2023, da parte dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni degli articoli 3, 42 e 55 del testo unico della ricostruzione privata in tema di prezzario

     1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) all'art. 3, comma 1, lettera i), dopo le parole «al netto del ribasso ottenuto in seguito all'individuazione dell'impresa», sono aggiunte le seguenti: «e tenuto conto delle voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»;

     b) all'art. 42, comma 1, lettera a), dopo le parole «prezzi di contratto, desunti dal prezzario unico del cratere Centro Italia vigente,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente,»;

     c) all'art. 55, comma 7, lettera b), punto vii), dopo le parole «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda di cui al precedente comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva per le voci non previste l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,».

 

     Art. 2. Modifiche e integrazioni degli articoli 11, 13 e 14 del testo unico della ricostruzione privata in tema di pertinenze e superfici accessorie

     1. All'art. 11 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le parole «, indipendentemente dalla sussistenza dell'inagibilità dell'edificio principale al cui servizio sono destinate».

     b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente «Le pertinenze utilizzabili, pur se non funzionali ad abitazione o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma, facenti parte di aggregati edilizi o interventi unitari, che comprendano almeno tre edifici di diversa proprietà, essendo equiparabili a superfici accessorie dell'aggregato o dell'intervento unitario, sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1 e, pertanto, ammesse al contributo al 100%.».

     2. All'art. 13 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo» sono aggiunte le seguenti: «e/o destinate a pertinenza»;

     b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È inoltre possibile, ove ne ricorrano i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2 del precedente art. 11.».

     3. All'art. 14 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «e/o produttiva» sono aggiunte le seguenti: «e/o destinate a pertinenza»;

     b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, qualora il numero di edifici - di cui al comma 1 - sia almeno pari a tre, ove ne ricorrano i presupposti, trovano applicazione le previsioni di cui al secondo periodo del comma 2 del precedente art. 11.».

 

     Art. 3. Modifiche e integrazioni dell'art. 30 del testo unico della ricostruzione privata in tema di delocalizzazioni obbligatorie

     1. All'art. 30 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) al comma 1 sono soppresse le parole «non oggetto di contributo» e le parole «o in un comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, previo assenso dei comuni interessati»;

     b) al comma 1, dopo le parole «senza la necessità di interventi» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di obbligatorietà della stessa,»;

     c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     «4. Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo, siano comprese più unità immobiliari, di diversa proprietà, previa deliberazione unanime dell'assemblea di condominio, è riconosciuta ai proprietari delle singole unità immobiliari, la facoltà di procedere all'acquisto di abitazioni equivalenti, aventi i requisiti di cui al precedente comma 1, non localizzate nel medesimo edificio. Qualora solamente alcuni dei proprietari vogliano avvalersi dell'acquisto di singole abitazioni equivalenti di cui al periodo che precede, fermo restando l'accordo unanime dell'assemblea del condominio, ai restanti proprietari è, comunque, riconosciuta la facoltà di ricostruire una nuova unità strutturale priva delle unità immobiliari oggetto di acquisto equivalente, in altra area di sedime nello stesso comune, nel limite delle singole quote e connesse maggiorazioni, di pertinenza di ciascuna unità immobiliare, del costo convenzionale dell'intero edificio d'origine. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento, l'acquisto equivalente è subordinato all'assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione dell'immobile.

     5. Il contributo concedibile per ogni singola abitazione equivalente è pari al minore importo tra il costo di acquisto della nuova unità immobiliare, determinato ai sensi del precedente comma 2, e la quota di pertinenza della medesima unità immobiliare relativa al costo convenzionale dell'intero edificio e calcolata - al netto degli eventuali incrementi del costo parametrico - sulla superficie complessiva come definita al precedente art. 3, comma 1, lettera ff) o, se inferiore, su quella oggetto di acquisto, applicando il costo parametrico previsto per il livello operativo L4. Limitatamente alle sole unità immobiliari oggetto di ricostruzione di cui al precedente comma 4, sono altresì applicabili, ai fini del calcolo del contributo concedibile, anche gli eventuali incrementi dei costi parametrici previsti dalle presenti disposizioni normative e relativi allegati nonchè l'ulteriore incremento percentuale previsto al comma 7 del precedente art. 23, fermo restando la determinazione del contributo nei limiti di ogni singola quota di pertinenza. Sono fatti salvi i maggiori costi assunti in accollo dal titolare del contributo. Per gli immobili non situati nei comuni di cui all'allegato n. 7 al presente testo unico, la nuova unità immobiliare equivalente non potrà essere di superficie superiore a quella da delocalizzare.».

     d) al comma 9 dopo le parole «commi da 1 a 8 del presente articolo.» sono aggiunte le seguenti parole «L'acquisto di un immobile in alternativa alla delocalizzazione può avvenire anche in un comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, previo assenso dei comuni interessati.».

 

     Art. 4. Modifiche e integrazioni dell'art. 42 del testo unico della ricostruzione privata in tema di modalità di calcolo del contributo

     1. All'art. 42 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) il comma 6 è sostituito dal seguente «Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico e altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o adibite ad attività produttiva in esercizio al momento del sisma, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, il cui costo convenzionale è riconosciuto nel limite del 65% e il costo dell'intervento, a condizione che venga garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne. Il costo dell'intervento, nel caso di demolizione e ricostruzione, deve intendersi quello indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio e la realizzazione delle finiture sulle parti comuni, tra le quali, in difformità da quanto previsto dal precedente comma 4, non sono computabili le finiture esclusive proprie delle unità immobiliari non utilizzabili. Il costo dell'intervento, nel caso di riparazione e in difformità da quanto previsto dal successivo comma 7, deve intendersi quello indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonchè le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.».

 

     Art. 5. Modifiche e integrazioni dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata in tema di tempi e modalità di erogazione del contributo

     1. Al comma 3 dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) alla lettera b) dopo le parole «l'asseverazione di cui al comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «comprensiva dell'attestazione sulla raggiunta piena agibilità dell'edificio nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano, anche ai fini, laddove necessario, della revoca - entro i trenta giorni successivi - dei benefici di assistenza o di delocalizzazione, concessi per il superamento delle fasi emergenziale e di ricostruzione degli immobili danneggiati».

 

     Art. 6. Modifiche e integrazioni dell'art. 114 del testo unico della ricostruzione privata in tema di figure professionali

     1. Il comma 2 dell'art. 114 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

     «2. Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonchè, ove diversi dal precedente al direttore dei lavori e, in base alle esigenze, ad un diverso direttore specialistico strutturale, al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonchè a due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto. Fermi gli obblighi di legge, il limite numerico massimo è aumentato dieci e le figure professionali possono essere anche diverse da quelle innanzi indicate. Il ruolo di coordinamento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio può essere svolto, in corso d'opera, anche dal direttore dei lavori, quando diverso dal progettista architettonico.».

 

     Art. 7. Modifiche e integrazioni dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata in tema di anticipazione dei compensi per i professionisti

     1. Al comma 4 dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) alla lettera b) le parole «all'art.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»;

     b) alla lettera b) dopo la parola «geologica» sono inserite le seguenti: «, delle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e dei presidenti di consorzio».

 

     Art. 8. Modifiche e integrazioni della lettera e) della tabella 7 dell'allegato 5 al testo unico della ricostruzione privata in tema di edifici singoli isolati e uni-bifamiliari

     1. La lettera e) della tabella 7 dell'allegato 5 al testo unico della ricostruzione privata è sostituita dalla seguente:

     «e) del 20% per gli interventi di ricostruzione da eseguirsi su edifici singoli isolati unifamiliari e bifamiliari comprendenti superfici accessorie con livelli operativi L1, L2 e L3 e del 25% per quelli classificati con livello operativo L4. Per edificio singolo isolato si intende quello costituito da un edificio singolo, nonchè anche il risultato raggiunto dall'edificio originario al quale, con progressivi accrescimenti edilizi operati negli anni, siano stati affiancati ampliamenti e/o superfetazioni, fermo restando il carattere di uni e bi-familiarità. La presente maggiorazione non è comunque cumulabile con quelle previste per gli aggregati di cui all'art. 13 del presente testo unico e non è applicabile a edifici aventi sola funzione pertinenziale. Ai fini dell'applicazione del suddetto incremento, il numero delle unità immobiliari dello stato di fatto deve rimanere invariato nello stato di progetto.

     Il medesimo incremento è riconosciuto anche agli edifici isolati comprendenti una o due unità immobiliari di superficie complessiva non superiore a 220 mq e con destinazioni d'uso diverse da quella abitativa. Tale limite dimensionale non si applica agli edifici strategici.».

 

     Art. 9. Modifiche e integrazioni dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 in tema di disposizioni in materia di soggetti attuatori

     1. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) al secondo periodo, dopo le parole «decreto legislativo n. 50 del 2016», sono aggiunte le seguenti: «delle società a capitale interamente pubblico che gestiscono servizi secondo l'assetto organizzativo di in house providing, ovvero delle società a capitale interamente pubblico che gestiscono i servizi pubblici locali di rilevanza economica, compresi quelli a rete, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201,».

 

     Art. 10. Modifiche e integrazioni dell'art. 1 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime

     1. All'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) all'art. 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7. Per gli interventi di cui alle lettere a.1) e a.2) del comma 2, in presenza di voci non previste e già ammesse a contributo mediante analisi dei prezzi e nel caso di persistente assenza delle medesime voci nei prezzari di cui al comma 6, l'aggiornamento del relativo costo avviene mediante nuova analisi prezzi, ovvero incremento percentuale dello stesso, fermi restando i limiti di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.»;

     b) all'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «10. Con riferimento ai fondi speciali di cui al presente articolo, il ricorso all'analisi dei prezzi, come disciplinata dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, è consentito per soli casi eccezionali preventivamente autorizzati dall'ufficio speciale.».

 

     Art. 11. Modifiche, integrazioni e abrogazioni all'art. 1 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022

     1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, le parole dopo l'espressione «alla data del 31 dicembre 2022» sono abrogate e sostituite dalle seguenti: «mediante corresponsione della rata di saldo finale, i soggetti interessati hanno facoltà, su esplicita richiesta approvata dall'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dal testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, in materia di termini per l'esecuzione dei lavori, di legittimazione alla richiesta di contributo in presenza di procedure di esecuzione forzata e concorsuali, nonchè delle ulteriori disposizioni di ordine procedurale che non comportino un aumento contributivo. I medesimi soggetti possono altresì avvalersi, entro i termini indicati, delle disposizioni di maggior favore contributivo relative agli incrementi e alle anticipazioni per gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, all'aumento del contributo con riferimento agli interventi su ruderi ed edifici collabenti non ammissibili a contributo, agli interventi riguardanti ruderi dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli interventi di demolizione o messa in sicurezza degli edifici, alla disciplina delle varianti in corso d'opera, al rimborso delle spese forfettarie per i compensi professionali calcolati sulla base del decreto ministeriale n. 140 del 2012 e all'incompatibilità tra i professionisti incaricati e le imprese esecutrici dei lavori e delle indagini preliminari.

     Fermo restando l'esercizio della facoltà di cui sopra, nessuna maggiore somma può gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'applicazione delle norme di maggior favore contributivo previste dal presente articolo, salvo che lo stesso soggetto legittimato non vi abbia appositamente acconsentito mediante sottoscrizione di uno specifico accordo contrattuale, anche in caso di variante in riduzione degli interventi ammessi a contributo».

     2. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 è riformulato nel modo seguente: «L'Ufficio speciale della ricostruzione dà seguito alle domande presentate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse».

 

     Art. 12. Modifiche e integrazioni dell'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021

     1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 dopo le parole «I soggetti attuatori hanno l'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione,».

 

     Art. 13. Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata

     1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel testo unico, allegato all'ordinanza 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione, garantendo il tempestivo aggiornamento e la pubblicità del testo unico.

 

     Art. 14. Dichiarazione di efficacia

     1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2023  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1559