§ 4.1.168 - R.R. 29 dicembre 2022, n. 13.
Modifiche al regolamento regionale 10 ottobre 2019, n. 11 - disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:29/12/2022
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche al r.r. 11/2019)


§ 4.1.168 - R.R. 29 dicembre 2022, n. 13.

Modifiche al regolamento regionale 10 ottobre 2019, n. 11 - disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016

(B.U. 30 dicembre 2022, n. 52, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche al r.r. 11/2019)

1. Al regolamento regionale 10 ottobre 2019, n. 11 (Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: 'Ove possibile, la suddetta domanda è presentata contestualmente all'anagrafe dell'utenza';

b) al comma 2 dell'articolo 7 dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'Al suddetto nucleo di valutazione partecipano, su richiesta dell'ente proprietario, i servizi sociali del comune';

c) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 le parole 'il criterio di valutazione delle domande' sono sostituite dalle seguenti: 'i criteri di valutazione delle domande';

d) alla fine del comma 3 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti periodi: 'Il pagamento del canone di locazione o l'adesione a piani di rientro dal debito contratto possono rientrare tra i criteri di valutazione delle domande ai fini dell'assegnazione del contributo regionale di solidarietà o della determinazione del relativo importo. In tal caso, gli enti proprietari facilitano, mediante appropriate modalità organizzative, la possibilità di scorporare il pagamento del canone di locazione da quello dei servizi a rimborso.';

e) alla fine della lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole: 'e tenuto conto di eventuali bonus sociali erogati direttamente all'assegnatario per le utenze condominiali';

f) alla fine della lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole: 'e provvede alla valutazione delle domande sulla base dei criteri presenti nell'avviso di cui al comma 3';

g) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

'c) determina, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3, l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nonché, ove previsto dall'avviso di cui al comma 3, del pagamento, anche parziale, del canone di locazione e dell'adesione a piani di rientro dal debito contratto, tenuto conto di eventuali bonus sociali erogati direttamente all'assegnatario per le utenze condominiali';

h) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

'Art. 8 bis. (Aggiornamento dei valori economici relativi alle spese standard dei servizi a rimborso, ai limiti massimi del contributo regionale di solidarietà e alla soglia ISEE di accesso)

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere aggiornati, anche in considerazione delle risorse disponibili nel bilancio regionale:

a) l'importo annuale delle spese standard dei servizi a rimborso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

b) i valori economici annui massimi del contributo regionale di solidarietà di cui agli articoli 3, comma 3 e 5, comma 3;

c) il valore soglia dell'ISEE previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), ai fini dell'accesso al contributo regionale di solidarietà per gli assegnatari in condizioni di comprovate difficoltà economiche.';

Art. 8 ter. (Disposizione transitoria e urgente per contrastare l'incremento dei prezzi dei prodotti energetici)

1. Fermo restando il sostegno ai nuclei familiari in condizioni di indigenza previsto dall'articolo 25, comma 2, della l.r. 16/2016, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, per l'anno 2023, gli enti proprietari, nelle more del riparto del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 5, con riferimento ai soli costi relativi alla stagione termica 2022-2023, possono:

a) assegnare, in via anticipata e provvisoria, ai nuclei familiari in possesso, sulla base delle informazioni disponibili al 31 dicembre 2022, dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, un contributo, salvo conguaglio, volto a neutralizzare o ad alleviare gli effetti degli aumenti delle spese di riscaldamento rispetto a quanto richiesto nel corso del 2022, acquisendo la domanda di cui al comma 4 dell'articolo 5, successivamente, in sede di anagrafe dell'utenza 2023;

b) adottare, a titolo di concorso alla sostenibilità dei servizi abitativi pubblici ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, per la parte di incremento delle spese di riscaldamento di cui alla lettera a), eventualmente non coperta dal contributo regionale di solidarietà, misure di compartecipazione al pagamento delle suddette spese, anche in deroga ai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 6, tutelando in particolare i nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prorogata la modalità semplificata di assegnazione del contributo di cui al comma 1, qualora perdurino livelli dei prezzi energetici che possano avere ripercussioni negative sulle famiglie assegnatarie.'.