Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 14/10/2022 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modificazione e integrazione all'articolo 2. |
Art. 2. Modificazione e integrazione all'articolo 13. |
Art. 3. Modificazione e integrazione all'articolo 15. |
Art. 4. Integrazione all'articolo 17. |
Art. 5. Integrazione all'articolo 31. |
§ 5.2.94 - L.R. 14 ottobre 2022, n. 16.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini).
(B.U. 19 ottobre 2022, n. 53)
Art. 1. Modificazione e integrazione all'articolo 2.
1. Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 della
"q-bis) riconosce adeguata tutela alle donne con disabilità, quale categoria soggetta a discriminazioni multiple e trasversali, sostenendo azioni finalizzate a garantire loro una piena inclusione nel tessuto sociale.".
Art. 2. Modificazione e integrazione all'articolo 13.
1. Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 13 della
2. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 13 della
"k-bis) campagne di sensibilizzazione e informazione sul tema della parità di genere in riferimento alla discriminazione multipla delle donne disabili.".
Art. 3. Modificazione e integrazione all'articolo 15.
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della
"e-bis) assicura la piena accessibilità dei servizi e dei presidi sanitari, sociosanitari e sociali da parte delle donne con disabilità, assicurando l'offerta di informazioni, in modo specifico e adeguato alla propria disabilità, per consentire e favorire la libera scelta circa la propria salute, con riguardo anche all'ambito ginecologico, della salute sessuale e riproduttiva.".
Art. 4. Integrazione all'articolo 17.
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 della
"6-bis. La Regione, nell'ambito delle misure regionali per i servizi per il lavoro, elabora e promuove azioni per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne con disabilità, favorendo nelle sedi competenti forme di flessibilità adeguate alle specifiche esigenze connesse alla condizione di disabilità.".
Art. 5. Integrazione all'articolo 31.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 31 della