§ 1.5.27 - L.R. 6 marzo 2023, n. 2.
Disposizioni in materia di amministrazione condivisa.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:06/03/2023
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Definizioni ed ambito di applicazione)
Art. 3.  (Competenze legislative ed amministrative regionali)
Art. 4.  (Sussidiarietà orizzontale nell'allocazione delle funzioni amministrative. Autonomia degli enti locali)
Art. 5.  (Principi e disposizioni comuni dei procedimenti di amministrazione condivisa)
Art. 6.  (Definizione)
Art. 7.  (Soggetti della co-programmazione)
Art. 8.  (Principi in materia di co-programmazione)
Art. 9.  (Conclusione del procedimento di co-programmazione)
Art. 10.  (Definizione)
Art. 11.  (Soggetti della co-progettazione)
Art. 12.  (Principi del procedimento di co-progettazione)
Art. 13.  (Conclusione del procedimento di co-progettazione)
Art. 14.  (Accreditamento)
Art. 15.  (Informazione e trasparenza)
Art. 16.  (Misure di sostegno)
Art. 17.  (Linee guida per il monitoraggio e la valutazione di impatto sociale)
Art. 18.  (Accordi di collaborazione)
Art. 19.  (Condivisione di risorse pubbliche)
Art. 20.  (Clausola valutativa)


§ 1.5.27 - L.R. 6 marzo 2023, n. 2.

Disposizioni in materia di amministrazione condivisa.

(B.U. 8 marzo 2023, n. 13 - S.O. n. 1)

 

CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce, favorisce e valorizza l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione e degli articoli 16 e 17 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce e promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nell'ambito regionale.

3. La presente legge, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, disciplina gli istituti e i procedimenti di cui all'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, che si configurano quali strumenti relativi all'amministrazione condivisa, al fine di assicurare il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale.

4. La Regione riconosce nell'amministrazione condivisa una delle modalità di esercizio di funzioni amministrative nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché delle norme che disciplinano gli specifici procedimenti di settore.

5. La Regione riconosce il valore della collaborazione fra gli enti del Terzo settore, nonché fra la Regione stessa e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e responsabilità e favorisce, altresì, la libera iniziativa degli enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa.

 

     Art. 2. (Definizioni ed ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) amministrazione condivisa: un modello di azione amministrativa fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, che si svolge ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017;

b) attività di interesse generale: le attività svolte senza scopo di lucro definite come tali ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017;

c) enti del Terzo settore: i soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto;

d) amministrazione procedente: i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).

2. Ai fini della presente legge sono soggetti dell'amministrazione condivisa:

a) gli enti del Terzo settore;

b) la Regione ed i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale;

c) gli enti locali, singoli ed associati, i propri enti dipendenti e strumentali e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)).

 

     Art. 3. (Competenze legislative ed amministrative regionali)

1. La presente legge si applica limitatamente alle materie di competenza legislativa regionale ed alle funzioni amministrative di titolarità regionale.

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), intendano procedere in alternativa rispetto ai procedimenti di amministrazione condivisa, provvedono attraverso affidamenti di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente.

3. Il ricorso all'amministrazione condivisa avviene, in ogni caso, garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento, nel rispetto delle normative vigenti.

 

     Art. 4. (Sussidiarietà orizzontale nell'allocazione delle funzioni amministrative. Autonomia degli enti locali)

1. La Regione e i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, negli ambiti di attività di interesse generale favoriscono l'esercizio delle funzioni amministrative, ove possibile, nelle forme dell'amministrazione condivisa.

2. Gli enti locali, i propri enti dipendenti e strumentali e le aziende pubbliche di servizi alla persona nell'ambito della loro autonomia, favoriscono il ricorso all'amministrazione condivisa e ne disciplinano l'esercizio per le funzioni amministrative di cui sono titolari nel rispetto della presente legge.

 

CAPO II

PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

 

     Art. 5. (Principi e disposizioni comuni dei procedimenti di amministrazione condivisa)

1. I procedimenti di amministrazione condivisa, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni procedenti, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi comuni:

a) il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene nel rispetto delle disposizioni della l. 241/1990 e delle norme di settore vigenti;

b) l'iniziativa per l'attivazione dei procedimenti può essere dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), e degli enti del Terzo settore, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge;

c) in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, gli istituti dell'amministrazione condivisa perseguono l'interesse pubblico, nello svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, attraverso la convergenza su obiettivi e l'aggregazione di risorse pubbliche e private nelle forme previste dalla presente legge;

d) al fine di sostenere l'efficacia dei procedimenti di amministrazione condivisa, le amministrazioni procedenti utilizzano, di norma, la valutazione di impatto sociale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), motivandone in caso contrario il mancato utilizzo;

e) al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi del contributo di soggetti diversi da questi ultimi così come definiti dall'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.

 

CAPO III

CO-PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 6. (Definizione)

1. La co-programmazione è il procedimento con il quale l'amministrazione procedente realizza un'istruttoria partecipata e condivisa, delle azioni da intraprendere, con gli enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'articolo 7 ed, eventualmente, gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

2. Il procedimento di co-programmazione è finalizzato alla definizione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili e attivabili.

 

     Art. 7. (Soggetti della co-programmazione)

1. Sono soggetti della co-programmazione:

a) l'amministrazione procedente titolare del relativo procedimento;

b) gli enti del Terzo settore individuati nel rispetto dell'articolo 8;

c) altre amministrazioni, enti e soggetti individuati con provvedimento motivato ed invitati dall'amministrazione procedente il cui apporto conoscitivo sia ritenuto utile e funzionale all'attività istruttoria.

 

     Art. 8. (Principi in materia di co-programmazione)

1. Il procedimento di co-programmazione, ferma restando l'autonomia anche regolamentare dell'amministrazione procedente, si svolge, nel rispetto dei seguenti principi comuni, tenuto conto delle disposizioni attuative del d.lgs. 117/2017 :

a) l'amministrazione procedente, con proprio atto, attiva il procedimento di co-programmazione e individua gli enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero mediante istituzione di apposito elenco aperto di enti del Terzo settore, ugualmente individuati mediante avviso pubblico. In caso di elenco aperto l'amministrazione procedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);

b) l'atto di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce, in particolare, le finalità del procedimento, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e le modalità di svolgimento del procedimento;

c) l'attivazione del procedimento di co-programmazione può essere richiesta ad istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli enti del Terzo settore in forma singola o associata, previa presentazione di un progetto contenente anche le motivazioni dell'attivazione stessa, ferma restando l'autonomia dell'amministrazione procedente nella determinazione di attivare il procedimento. L'amministrazione procedente assicura, in ogni caso, l'effettivo coinvolgimento degli enti del Terzo settore, assicurando una presenza attiva continua e propositiva.

 

     Art. 9. (Conclusione del procedimento di co-programmazione)

1. L'attività di co-programmazione si conclude con l'elaborazione, condivisa, di un documento istruttorio di sintesi, mentre le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione procedente, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria, in coerenza con gli indirizzi dell'amministrazione medesima.

2. L'amministrazione procedente tiene conto degli esiti dell'attività di co-programmazione ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

 

CAPO IV

CO-PROGETTAZIONE

 

     Art. 10. (Definizione)

1. La co-progettazione è il procedimento amministrativo con il quale l'amministrazione procedente e altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), nonché gli enti del Terzo settore, singoli e associati, nelle forme di legge, attivano rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento in una o più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

 

     Art. 11. (Soggetti della co-progettazione)

1. Sono soggetti della co-progettazione:

a) l'amministrazione procedente, titolare del relativo procedimento;

b) gli enti del Terzo settore, individuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 12;

c) altre amministrazioni, enti e soggetti nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 12.

 

     Art. 12. (Principi del procedimento di co-progettazione)

1. Il procedimento di co-progettazione, ferma restando l'autonomia, anche regolamentare, delle amministrazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), si svolge garantendo il rispetto dei seguenti principi comuni, che tengono conto delle disposizioni attuative del d.lgs. 117/2017 :

a) l'amministrazione procedente avvia il procedimento di co-progettazione con proprio atto ove sono stabiliti gli elementi costitutivi dell'attività di co-progettazione, individua gli enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero mediante istituzione di apposito elenco aperto di enti del Terzo settore ugualmente individuati mediante avviso pubblico. In caso di elenco aperto l'amministrazione procedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);

b) l'atto di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce, in particolare, le finalità, l'oggetto, le modalità di svolgimento e la durata del procedimento, il quadro progettuale ed economico di riferimento;

c) l'attivazione del procedimento di co-progettazione può essere richiesta ad istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli enti del Terzo settore in forma singola o associata, previa presentazione di un progetto. In caso di accoglimento della proposta, l'amministrazione procedente pubblica un avviso con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri enti del Terzo settore, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, precisandone i criteri di valutazione;

d) l'amministrazione procedente disciplina nei propri atti l'eventuale utilizzo della valutazione d'impatto sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l. 106/2016.

 

     Art. 13. (Conclusione del procedimento di co-progettazione)

1. Il procedimento di co-progettazione si conclude con la definizione congiunta del progetto definitivo fra l'amministrazione procedente e gli enti del Terzo settore, singoli o associati, a conclusione delle sessioni di co-progettazione sulla base di quanto previsto nell'avviso e negli atti del procedimento.

2. I rapporti fra amministrazione procedente ed enti del Terzo settore sono regolati mediante apposita convenzione anche ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990 in quanto compatibile. Nella convenzione sono individuati i contributi economici materiali ed immateriali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e gli enti del Terzo settore conferiscono per lo svolgimento dello specifico progetto di servizio o di intervento.

3. La convenzione di cui al comma 2, per sopravvenute esigenze, può prevedere l'eventuale riapertura delle attività di co-progettazione, ove prevista dall'atto che dà avvio alla co-progettazione.

4. Gli enti del Terzo settore devono rendicontare, alla conclusione dei progetti, le attività realizzate e i contributi ricevuti, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017.

 

CAPO V

ACCREDITAMENTO

 

     Art. 14. (Accreditamento)

1. L'amministrazione e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), nell'ambito della propria autonomia anche regolamentare, attivano procedimenti di accreditamento in forma di co-progettazione.

2. Gli enti del Terzo settore, individuati nelle forme e nelle modalità previste dalla presente legge, sono coinvolti attivamente nella definizione degli obiettivi, dei requisiti, degli standard dell'accreditamento per la realizzazione di specifici progetti di servizio ed intervento, nonché di sistemi di verifica e valutazione.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 15. (Informazione e trasparenza)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la raccolta, l'iscrizione, e la diffusione delle iniziative di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento avviate ai sensi della presente legge, avviene nell'ambito del sistema informativo sociale (SISO) di cui all'articolo 350, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) al fine di consentire la diffusione delle buone prassi, il controllo e il monitoraggio da parte di tutti i soggetti portatori di interesse.

2. L'iscrizione di iniziative ai sensi del comma 1 può essere richiesta da qualsiasi soggetto che partecipi al procedimento di amministrazione condivisa ed è effettuata dalla Regione.

 

     Art. 16. (Misure di sostegno)

1. Nell'ambito della propria attività programmatoria, la Regione promuove le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti:

a) del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017;

b) del Fondo Sociale Regionale mediante atto di programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 357 della l.r. 11/2015.

2. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa da parte degli enti locali, la Regione può prevedere, altresì, con l'atto di programmazione di cui al comma 1, lettera b), misure premiali a favore dei medesimi enti locali.

 

     Art. 17. (Linee guida per il monitoraggio e la valutazione di impatto sociale)

1. La Giunta regionale adotta Linee guida per l'attuazione della presente legge, nonché per promuovere la valutazione di impatto sociale.

 

     Art. 18. (Accordi di collaborazione)

1. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), possono concludere accordi ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990 con il centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017, con le Fondazioni di origine bancaria, con le articolazioni delle reti associative di cui all'articolo 41 del citato decreto, con le articolazioni delle Associazioni di enti del Terzo settore più rappresentative del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 117/2017.

 

     Art. 19. (Condivisione di risorse pubbliche)

1. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), possono promuovere l'attuazione, per la parte di propria competenza, dell'articolo 71, commi 2 e 3, dell'articolo 81 e dell'articolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017 attraverso gli istituti e i procedimenti di cui alla presente legge.

 

     Art. 20. (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il primo trimestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni di dettaglio riguardanti:

a) le iniziative di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento avviate ai sensi della presente legge, con l'indicazione delle amministrazioni procedenti, gli enti del Terzo settore coinvolti ed i relativi esiti;

b) gli accordi di collaborazione in essere, ai sensi dell'articolo 18;

c) le attività di valutazione di impatto sociale avviate o concluse ai sensi della presente legge, con l'illustrazione degli effetti delle attività svolte, rispetto agli obiettivi individuati.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e di valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.