Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 acque minerali e termali |
Data: | 11/10/2022 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Politiche di sostegno al settore termale. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 38/2004 |
Art. 2. Inserimento dell’allegato A nella l.r. 38/2004 |
§ 4.4.16 - L.R. 11 ottobre 2022, n. 33.
Disposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. 38/2004.
(B.U. 19 ottobre 2022, n. 52)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), n), m), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la nota protocollo 10482 dell’11 agosto 2022, con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato la decisione di non esprimere parere;
Considerato quanto segue:
1. Il settore termale costituisce una risorsa fondamentale della Regione Toscana atteso che le cure termali hanno, da sempre, esercitato un’incisiva azione per la tutela della salute per quanto riguarda la prevenzione, la cura e la riabilitazione di determinate patologie, e, più in generale, per la cura ed il benessere dello stato psico-fisico della persona;
2. Il termalismo rappresenta, inoltre, un fattore determinante per lo sviluppo economico, ricettivo ed occupazionale di determinate aree della Toscana per le quali occorre intraprendere una serie di azioni finalizzate al rilancio del sistema termale regionale, anche attraverso progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana;
3. Al fine di rendere più efficienti le politiche di sostegno che la Regione realizza tramite il programma regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione, risulta opportuno individuare i comuni termali intesi quali territori urbani all’interno dei quali il termalismo costituisce un fattore di sviluppo urbano, nonché una caratteristica importante dello sviluppo economico, ricettivo ed occupazionale del contesto di riferimento;
4. A tal fine si interviene a modificare la
Approva la presente legge
Art. 1. Politiche di sostegno al settore termale. Inserimento dell’articolo 7 bis nella
1. Dopo l’articolo 7 della
“Art. 7 bis. Politiche di sostegno al settore termale
1. La Regione attua le politiche di sostegno e promozione del settore termale tramite il programma regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione regionale, dando priorità, in particolare, agli interventi di riqualificazione del patrimonio idro-termale e di rigenerazione urbana.
2. Le politiche di cui al comma 1 sono attuate avendo come riferimento i comuni termali individuati nell’Allegato A della presente legge.”.
Art. 2. Inserimento dell’allegato A nella
1. Nella
ALLEGATO A
Comuni termali della Toscana (articolo 7 bis, comma 2,
Bagni di Lucca
Campiglia Marittima
Casciana Terme Lari
Castiglione d’Orcia
Chianciano Terme
Fivizzano
Gambassi Terme
Grosseto
Manciano
Monsummano Terme
Montecatini Terme
Montepulciano
Monticiano
Montignoso
Pitigliano
Pontremoli
Rapolano Terme
San Casciano dei Bagni
San Giuliano Terme
San Quirico d’Orcia
Sassetta
Sorano
Sovicille