Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 28/02/2023 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Inserimento dell’articolo 50 bis nella l.r. 40/2009 |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria |
§ 2.1.352 - L.R. 28 febbraio 2023, n. 8.
Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009.
(B.U. 8 marzo 2023, n. 12)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e z), dello Statuto;
Visto il
Visto il regolamento emanato con
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La semplificazione delle procedure amministrative è un obiettivo dell’ordinamento sin dall’approvazione della
2. Le regioni possono, nell’ambito della propria potestà legislativa in materia sanitaria, perseguire l’obiettivo di semplificazione amministrativa abolendo anche l’obbligo di presentare certificati medici che siano ormai ritenuti obsoleti;
3. Il certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni previsto dal
4. Undici Regioni hanno già approvato leggi che aboliscono l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni;
5. È opportuno che la Regione Toscana, anche sull’esempio di quanto hanno fatto le altre regioni, provveda alla soppressione in via legislativa dell’obbligo di presentazione del citato certificato;
6. È opportuno altresì ricordare che la proposta di soppressione dell’obbligo di presentazione non fa venir meno l’obbligo di denuncia delle malattie infettive che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ai sensi degli articoli 253 e 254 del
7. La presente legge non fa venir meno l’obbligo di presentazione del certificato nelle regioni in cui vige una disciplina diversa;
Approva la presente legge
Art. 1. Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Inserimento dell’articolo 50 bis nella
1. Dopo l’articolo 50 della
“Art. 50 bis. Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con
2. L’obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.”
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria
1. Le disposizioni della presente legge non sono idonee a comportare nuove o maggiori spese, né a determinare comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.