Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 07/11/2022 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Disciplina delle Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva |
Art. 4. Istituzione di nuove Strade e integrazione delle Strade del vino esistenti |
Art. 5. Denominazione delle Strade |
Art. 6. Comitato promotore e riconoscimento delle Strade |
Art. 7. Comitato di gestione |
Art. 8. Riconducibilità alle attività agrituristiche |
Art. 9. Contributi finanziari |
Art. 10. Monitoraggio e valutazione |
Art. 11. Centri di informazione e di accoglienza |
Art. 12. Competenze dei Comuni, della Città Metropolitana di Bari delle Province |
Art. 13. Disciplina in materia di oleoturismo |
Art. 14. Regolamento di attuazione |
Art. 15. Rispetto della normativa dell’Unione europea |
Art. 16. Norma finanziaria |
§ IV.7.63 - L.R. 7 novembre 2022, n. 24.
Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva.
(B.U. 8 novembre 2022, n. 122)
Art. 1. Finalità
1. La Regione Puglia con la presente legge si propone di:
a) valorizzare e promuovere il proprio territorio e i suoi prodotti di qualità attraverso l’istituzione delle Strade del vino e delle Strade dell’olio extravergine di oliva, ai sensi della
b) favorire le attività di ricezione e di ospitalità, nonché l’organizzazione di attività culturali, didattiche e ricreative connesse alle produzioni enologiche e olearie;
c) promuovere la formazione professionale, le indagini di mercato, nonché le iniziative di informazione tecnico-scientifica e commerciale a favore degli operatori del settore;
d) sviluppare la ricerca nel campo viticolo-enologico, olivicolo-oleario, dei Centri sperimentali, anche organizzando incontri specifici a carattere periodico;
e) valorizzare il patrimonio architettonico e ambientale pubblico o privato dei territori interessati dai percorsi segnalati dalle Strade del vino e dalle Strade dell’olio extravergine d’oliva, ai fini dell’accoglienza turistica.
Art. 2. Definizioni
1. Le Strade del vino e le Strade dell’olio extravergine di oliva, d’ora innanzi denominate Strade, sono percorsi viari inseriti nell’ambito dei territori su cui insistono le produzioni vitivinicole e olearie a denominazione di origine e a indicazione geografica, evidenziati con apposita segnaletica, differenziati per tipologia di prodotto, lungo i quali insistono coltivazioni e strutture produttive, in cui operano aziende agricole singole o associate che, mediante la propria disponibilità ad accogliere visitatori, consentono la promozione dei territori e delle relative produzioni, nonché la fruizione dei prodotti in forma di offerta turistica.
Art. 3. Disciplina delle Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva
1. Le Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva sono itinerari enoturistici, oleoturistici, evidenziati con apposita segnaletica, lungo i quali insistono vigneti, oliveti, cantine, frantoi, valori naturali, culturali e ambientali.
2. Le Strade possono comprendere il territorio relativo a uno o più prodotti a Denominazione di origine protetta (DOP) e a Indicazione geografica protetta (IGP).
3. Le Strade si possono caratterizzare per la presenza di:
a) un centro di informazione finalizzato alla diffusione di notizie relative alle attività inerenti alla Strada di riferimento;
b) un centro espositivo e di documentazione dedicato, secondo le specifiche realtà produttive e culturali, alla vite e al vino, all’olivo e all’olio, e alla civiltà contadina;
c) spazi di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici caratterizzanti la Strada.
4. Le Strade possiedono gli standard minimi di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000.
Art. 4. Istituzione di nuove Strade e integrazione delle Strade del vino esistenti
1. Le Strade sono istituite nei territori in cui non sono presenti le strade del vino riconosciute dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, per le quali conserva efficacia il riconoscimento già ottenuto.
2. Le Strade riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate, sia per quanto riguarda gli itinerari sia per quanto riguarda i prodotti, a condizione del mantenimento dell’unitarietà del percorso della Strada esistente.
3. Le Strade riconosciute dalla Regione Puglia possono associarsi a livello regionale per la promozione e la valorizzazione del sistema complessivo delle Strade stesse.
Art. 5. Denominazione delle Strade
1. Le Strade adottano una denominazione in cui sono indicati il nome del prodotto o dei prodotti che si intende valorizzare e il nome geografico della zona nel cui ambito territoriale ricade il percorso.
2. Le Strade, riconosciute alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, qualora siano integrate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, possono modificare la loro denominazione, nonché indicare itinerari aggiuntivi, collegati al percorso preesistente, relativi all’olio extravergine di oliva.
Art. 6. Comitato promotore e riconoscimento delle Strade
1. Per il riconoscimento delle Strade è costituito un Comitato promotore.
2. Il Comitato promotore è composto da aziende agricole, singole o associate, ricadenti nella zona geografica della Strada, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 14.
3. Gli enti locali interessati dal percorso della Strada possono partecipare al Comitato promotore e a tale scopo sono invitati a farne parte dai soggetti promotori dell’iniziativa.
4. Al Comitato promotore possono partecipare anche i seguenti soggetti:
a) le aziende non agricole, presenti nel territorio interessato dalla Strada, che gestiscono impianti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti valorizzati dalla Strada;
b) le organizzazioni professionali agricole;
c) le associazioni di produttori agricoli riconosciute dalla Regione;
d) i consorzi di tutela dei prodotti valorizzati dalla Strada; e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) interessate dalla Strada; f) gli operatori economici, le istituzioni e le associazioni operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessati al raggiungimento degli obiettivi delle presenti disposizioni.
5. Il Comitato promotore deve essere costituito dai rappresentanti legali delle aziende agricole, con indirizzo produttivo coerente con la denominazione della Strada, che dovranno rappresentare almeno il 30 per cento della superficie relativa ai soggetti di cui al comma 2 cui fa riferimento la denominazione della Strada. Il presidente del Comitato è scelto tra i titolari delle aziende agricole promotrici, sia singole che associate.
6. Il Comitato promotore presenta alla Regione un disciplinare per la realizzazione e per la gestione della Strada. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione e alla gestione della Strada da parte dei componenti.
7. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, provvede all’approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada.
8. In presenza di più Comitati promotori per il riconoscimento della Strada si dà priorità a quello cui aderiscono aziende agricole con la maggiore superficie agricola di cui al comma 5.
9. La Regione revoca il riconoscimento della Strada qualora si verifichino gravi inadempienze nella gestione della stessa, secondo quanto disciplinato dal regolamento di attuazione.
Art. 7. Comitato di gestione
1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della Strada, il Comitato promotore avvia la costituzione, a pena di decadenza del riconoscimento, del Comitato di gestione, aperto anche a soggetti non facenti parte del Comitato promotore, fermo restando che il Comitato di gestione sia rappresentativo di almeno il 30 per cento della superficie agricola a cui fa riferimento la DOP o la IGP. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni al momento della nomina del Comitato di gestione.
2. Il Comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e alla gestione della Strada.
3. Il Comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:
a) procede alla realizzazione e alla gestione della Strada, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dall’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000, nel rispetto del disciplinare approvato;
b) diffonde, in collaborazione con i produttori agricoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della Strada;
c) promuove l’inserimento della Strada nei vari strumenti di promozione economica; d) vigila sul buon funzionamento della Strada;
e) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni, potendo anche predisporre azioni a carattere didattico-formativo in rapporto con le scuole del territorio;
f) presenta le domande di contributo di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b), e) ed f);
g) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati.
4. Nel caso in cui si proceda all’integrazione delle Strade del vino di cui all’articolo 4, comma 2, il Comitato di gestione della Strada:
a) presenta alla struttura regionale competente una nuova proposta del disciplinare della Strada che regoli in particolare l’inserimento dei nuovi prodotti prescelti secondo le specifiche previste dal regolamento di attuazione;
b) è integrato dai soggetti rappresentativi dei nuovi prodotti prescelti, secondo i requisiti definiti dal regolamento di attuazione;
c) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.
Art. 8. Riconducibilità alle attività agrituristiche
1. Le attività di ricezione e ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell’ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui alla
2. Le cantine e le enoteche presenti nell’ambito di una Strada del vino e aderenti al relativo disciplinare possono effettuare la degustazione e la mescita dei prodotti vinicoli nel rispetto delle norme previste, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della
Art. 9. Contributi finanziari
1. Per la realizzazione delle finalità delle presenti disposizioni, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione della segnaletica di cui all’articolo 3, comma 1, anche attraverso mappe virtuali con applicazioni sul web;
b) allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all’articolo 3, comma 3, in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;
c) adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;
d) realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all’interno degli stabilimenti di produzione e di trasformazione, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;
e) realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle Strade singole o associate, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione;
f) interventi per la realizzazione di una sagra annuale della Strada, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della Strada
Art. 10. Monitoraggio e valutazione
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Regione trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell’anno precedente, comprendente tra l’altro:
a) l’elenco delle Strade istituite a seguito delle presenti disposizioni, nonché la composizione dei relativi Comitati;
b) l’elenco delle Strade del vino già istituite che abbiano provveduto alla integrazione con i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità;
c) l’elenco delle Strade del vino che abbiano provveduto, a seguito dell’integrazione con gli altri prodotti, alla modifica della propria denominazione e all’individuazione di itinerari aggiuntivi, con l’indicazione della nuova denominazione e degli itinerari aggiunti.
Art. 11. Centri di informazione e di accoglienza
1. I Comitati di gestione di ciascuna Strada possono istituire un centro di informazione e di accoglienza finalizzato all’informazione e alla promozione del prodotto, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.
2. Il centro di cui al comma 1 fornisce informazioni sulle caratteristiche della Strada e sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della Strada stessa. Il centro può porre in vendita prodotti editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; può, altresì, fornire pacchetti turistici di breve durata secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. L’attività del centro di informazione e di accoglienza può essere anche congiunta tra le diverse Strade.
Art. 12. Competenze dei Comuni, della Città Metropolitana di Bari delle Province
1. I Comuni, la Città Metropolitana di Bari e le Amministrazioni provinciali provvedono alla localizzazione e alla posa in opera della segnaletica informativa lungo le Strade di rispettiva competenza.
2. Alla realizzazione della segnaletica provvedono i Comitati di gestione, sulla base della strategia di comunicazione e di immagine definita dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera c).
3. I Comuni, la Città Metropolitana di Bari e le Province sono tenuti a segnalare alla Giunta regionale eventuali violazioni o inadempienze nella attività di gestione della Strada.
Art. 13. Disciplina in materia di oleoturismo
1. Le attività di oleoturismo in Puglia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 513 e 514, della
2. Le attività di promozione e valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva di cui al presente articolo possono essere svolte anche dai Comuni.
3. Le disposizioni attuative in materia di oleoturismo di cui al comma 1, rispetto a specificità riguardanti le costituite e costituende Strade dell’olio extra vergine di oliva, sono approvate con decreto dell’Assessore regionale all’agricoltura
Art. 14. Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni approva il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:
a) i requisiti di ammissibilità per la costituzione dei Comitati promotori di cui all’articolo 6;
b) i requisiti di ammissibilità per la costituzione dei Comitati di gestione esistenti;
c) le modalità per giungere a un’immagine coordinata della Strada, anche tramite una specifica e omogenea segnaletica definita con particolare riferimento all’articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del
d) gli standard minimi di qualità della Strada, dei soggetti aderenti, del centro informazione, del centro espositivo e di documentazione, degli spazi espositivi e di degustazione;
e) le caratteristiche e l’ubicazione degli spazi espositivi e di degustazione;
f) la tipologia e le caratteristiche generali delle iniziative relative alle attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e);
g) le caratteristiche generali relative agli interventi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f);
h) le linee guida del disciplinare per la realizzazione e la gestione della Strada;
i) le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento;
j) le modalità di presentazione della domanda di finanziamento;
k) i casi di revoca del riconoscimento della Strada, nonché i casi di revoca dei contributi;
l) i tempi e le modalità per l’invio, da parte di ciascun Comitato, della relazione sulle attività da svolgere e di quella amministrativa e finanziaria delle attività svolte.
Art. 15. Rispetto della normativa dell’Unione europea
1. I contributi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea.
2. La struttura regionale competente per le agevolazioni di cui all’articolo 9 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 52, comma 7, della
Art. 16. Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 199.308,00 per l’anno 2022, si provvede con iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, del bilancio regionale e contestuale riduzione della corrispondente somma dalla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3862 – esercizio 2022.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della