§ 4.5.115 - L.R. 28 marzo 2022, n. 11.
Disposizioni in materia di Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche alla l.r. 73/2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:28/03/2022
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 73/2008
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.5.115 - L.R. 28 marzo 2022, n. 11.

Disposizioni in materia di Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche alla l.r. 73/2008.

(B.U. 31 marzo 2022, n. 19)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto. della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

 

Considerato quanto segue:

1. Per garantire l’operatività della Commissione regionale dei soggetti professionali, è opportuno ridurre il numero minimo di componenti, necessari per la nomina, da ventiquattro a dodici, a fronte della consolidata tendenza delle associazioni dei soggetti professionali ad aggregarsi in associazioni di secondo livello, che sono caratterizzate da una maggiore rappresentatività in quanto soggetti esponenziali di più professioni;

2. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge, rilevata l’urgenza di dar via ai lavori della Commissione regionale di cui al punto 1, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 73/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n.73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), la parola: “ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “dodici”.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.