Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, informazione e beni culturali |
Data: | 24/03/2022 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 1 della L.R. 17/2013. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della L.R. 17/2013. |
Art. 3. Modifica all'articolo 10 della L.R. n. 30/2020. |
§ III.5.43 - L.R. 24 marzo 2022, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) e alla legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo").
(B.U. 25 marzo 2022, n. 35)
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Modifica all'articolo 1 della
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
"2. La Regione, a norma dell'articolo 5 del
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della
"a) svolge compiti di catalogazione e conservazione dei beni librari e documentari, per promuoverne la conoscenza e la valorizzazione, anche avvalendosi dei soggetti costituenti la rete documentaria regionale di cui all'articolo 22 e compiti di tutela dei beni librari e documentari ove ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 5 comma 3 del
2. Al comma 2-bis dell'articolo 4 della
3. Il comma 2-ter dell'articolo 4 della
"2-ter. Per tutte le espressioni di identità culturale collettiva cui fa riferimento la presente norma, i soggetti interessati possono richiedere alla Regione la loro inventariazione, allo scopo di sostenerne la conoscenza e la valorizzazione. Per il riconoscimento di bene culturale anche per gli elementi del patrimonio culturale immateriale si applica quanto previsto dall'articolo 7-bis e dall'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004.".
CAPO II
Modifica alla
Art. 3. Modifica all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della
"2-bis. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2 di spettanza degli enti locali territorialmente interessati e della nomina del commissario ad acta di cui all'articolo 2, comma 3, la struttura regionale preposta all'esercizio delle funzioni in materia di parchi e tutela delle biodiversità provvede al rilascio del parere di cui al comma 2, limitatamente agli aspetti di propria stretta competenza nonché dopo aver acquisito elementi istruttori da parte dell'ente locale nel cui territorio ricade l'intervento, l'opera o l'impianto.".
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della