Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 26/05/2022 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico [...] |
Art. 2. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007 per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.7.221 - L.R. 26 maggio 2022, n. 11.
Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).
(B.U. 30 maggio 2022, n. 22 suppl.)
Art. 1. (Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della
1. I confini del Parco regionale del Mincio sono ampliati a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore del Parco regionale del Mincio subentra ai comuni di Pomponesco, Ostiglia, Borgocarbonara e Desenzano del Garda nella gestione, rispettivamente, delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco'. I comuni di cui al precedente periodo concorrono a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del Parco nei rapporti giuridici riguardanti le riserve naturali e il monumento naturale di rispettivo riferimento, tenendo conto dei contenuti delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della
3. La gestione della riserva naturale 'Complesso morenico Castellaro Lagusello', ricadente nei comuni di Monzambano e Cavriana, resta in capo all'ente gestore del Parco regionale del Mincio, in continuità con quanto previsto all'articolo 100 della
4. I confini del Parco regionale del Mincio sono individuati nella planimetria 'Parco del Mincio', in scala 1:10.000 allegata alla presente legge, che sostituisce le precedenti.
5. L'ente gestore del Parco regionale del Mincio subentra, altresì, ai sensi degli articoli 4 e 12, comma 1, lettera f), della
a) ZSC IT20B0016 Ostiglia;
b) ZSC/ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
c) ZSC IT20B0015 Pomponesco;
d) ZPS IT20B0402 Riserva regionale Garzaia di Pomponesco;
e) ZPS IT20B0008 Palude di Ostiglia;
f) ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia.
Art. 2. (Modifiche e integrazioni alla
1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della
a) al comma 1 dell'articolo 96 i numeri '1:25.000' sono sostituiti dai seguenti: '1:10.000';
b) al comma 1 dell'articolo 97 dopo la parola 'Marmirolo' sono inserite le seguenti: ', Cavriana, Ostiglia, Borgocarbonara, Pomponesco, Desenzano del Garda';
c) la rubrica dell'articolo 100 è sostituita dalla seguente: 'Riserve naturali e monumento naturale';
d) al comma 1 dell'articolo 100 le parole 'e 'complesso di Castellaro Lagusello', istituite ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983' sono sostituite dalle seguenti: ', 'Vallazza', 'Complesso morenico di Castellaro Lagusello', 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone' e il monumento naturale 'Area umida di San Francesco', istituiti ai sensi della l.r. 86/1983';
e) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:
'Art. 100 bis. (Ulteriori disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale del Mincio ai sensi della legge regionale recante 'Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della
f) all'ALLEGATO A, in corrispondenza del riferimento al parco del Mincio, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Ampliamento dei confini del parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Allegati
(Omissis)