Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 energia |
Data: | 11/04/2022 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Individuazione delle superfici utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici) |
Art. 4. (Disposizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici) |
Art. 5. (Disposizioni per la realizzazione di impianti agro-fotovoltaici su aree agricole) |
Art. 6. (Disposizioni per il supporto economico e finanziario) |
Art. 7. (Norma finanziaria) |
§ 3.9.41 - L.R. 11 aprile 2022, n. 6.
Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale.
(B.U. 13 aprile 2022, n. 15 sup.)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge incentiva la realizzazione e diffusione di impianti fotovoltaici, anche abbinati ai sistemi di accumulo, sugli immobili di proprietà dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano, degli enti gestori dei parchi regionali di cui alla
2. Le disposizioni della presente legge, anche al fine di conseguire gli obiettivi dei piani e programmi regionali in materia di energia e ambiente, perseguono le seguenti finalità:
a) promuovere lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) raggiungere gli obiettivi derivanti dall'assunzione di impegni nazionali ed europei in materia di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
3. Le finalità di cui al comma 2 sono perseguite attraverso le seguenti azioni:
a) sviluppare le energie rinnovabili e promuovere l'autoconsumo di energia;
b) realizzare infrastrutture a supporto di comunità energetiche;
c) promuovere la decarbonizzazione e lo sviluppo della green economy;
d) aumentare l'adattamento e la resilienza del sistema lombardo ai cambiamenti climatici;
e) ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera;
f) promuovere l'autonomia energetica della Lombardia.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
b) impianto agro-voltaico: impianto fotovoltaico che prevede il posizionamento di pannelli fotovoltaici con modalità tali da consentire la conduzione di pratiche agricole o agro-pastorali;
c) potenza nominale di un impianto fotovoltaico o potenza di picco: la potenza elettrica massima che l'impianto è in grado di produrre alle condizioni nominali come definite dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano);
d) sistema di accumulo: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);
e) diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati e a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
f) superficie utilizzabile: superficie libera atta all'installazione di un impianto fotovoltaico.
Art. 3. (Individuazione delle superfici utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro dodici mesi dall'approvazione dei criteri di cui al comma 3, trasmettono ai competenti uffici regionali la ricognizione delle superfici utilizzabili.
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono redigere, altresì, una diagnosi energetica volta alla determinazione dei fabbisogni energetici degli edifici di proprietà e delle opportunità di risparmio energetico.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, la Giunta regionale disciplina:
a) i criteri per l'identificazione delle superfici utilizzabili tenuto conto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti, compresi quelli che possono essere dotati di sistemi di accumulo dell'energia prodotta opportunamente dimensionati;
b) i criteri per l'individuazione degli ambiti urbanistici che per caratteristiche paesaggistiche, storiche e artistiche possono essere esclusi dalla ricognizione;
c) le modalità operative di trasmissione della ricognizione;
d) le modalità di informazione e comunicazione ai cittadini, anche in tempo reale, in ordine alla quantità di energia prodotta dagli impianti realizzati ai sensi della presente legge.
4. Fatta salva la disciplina statale in materia di tutela del paesaggio, la ricognizione di cui al comma 1 riguarda anche i beni sottoposti a tutela ai sensi del
5. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono effettuare anche in forma associata le attività di ricognizione e di redazione della diagnosi energetica previste dal presente articolo.
6. Gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi della presente legge possono essere utilizzati nell'ambito di comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del
7. La ricognizione di cui al comma 1 è pubblicata sul sito web istituzionale degli enti e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia.
8. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti privati possono concorrere alla ricognizione delle superfici utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici di loro proprietà mediante trasmissione ai corrispondenti uffici comunali dei relativi elementi identificativi per il loro inserimento nella ricognizione, senza che ciò possa costituire accesso ai supporti economici di cui all'articolo 6.
Art. 4. (Disposizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici)
1. Per la realizzazione di impianti ed eventuali sistemi di accumulo di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, entro ventiquattro mesi dall'assegnazione dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, affidano i lavori ovvero assegnano in concessione le superfici utilizzabili.
2. In caso di affidamento di contratti di concessione delle superfici utilizzabili, l'utilità economica per l'amministrazione può essere costituita anche dalla condivisione dell'energia prodotta.
Art. 5. (Disposizioni per la realizzazione di impianti agro-fotovoltaici su aree agricole)
1. Possono essere oggetto della ricognizione di cui all'articolo 3, comma 1, le aree agricole individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della
2. Sulle aree agricole utilizzabili per la realizzazione di impianti fotovoltaici possono essere installati unicamente impianti agro-fotovoltaici che consentano la conduzione di pratiche agricole o agro-pastorali.
Art. 6. (Disposizioni per il supporto economico e finanziario)
1. La Giunta regionale promuove, attraverso specifici stanziamenti di bilancio, le ricognizioni e le diagnosi energetiche di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale istituisce un fondo per la realizzazione degli impianti ed eventuali sistemi di accumulo di cui alla presente legge, a cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano presentato la ricognizione delle superfici utilizzabili.
3. Con deliberazione di Giunta sono stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti.
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. Per i contributi previsti all'articolo 6, comma 1, destinati ad agevolare la predisposizione delle ricognizioni delle superfici degli immobili di proprietà da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell'articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, cui si provvede con l'incremento di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 delle risorse della missione 17 'Energia e diversificazione delle fonti energetiche', programma 01 'Fonti energetiche' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti ' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Per i contributi previsti all'articolo 6, comma 2, destinati alla realizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 , degli impianti pubblici fotovoltaici e degli eventuali correlati accumuli di cui alla presente legge, è prevista la spesa di euro 500.000,00 nel 2023 e di euro 1.500.000,00 nel 2024, cui si provvede con le risorse di cui alla missione 17 'Energia e diversificazione delle fonti energetiche', programma 01 'Fonti energetiche' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
3. A partire dagli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.