§ 37.1.366 - D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235.
Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:29/12/2021
Numero:235


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Sportello unico doganale e dei controlli
Art. 3.  Portale dello sportello unico doganale e dei controlli
Art. 4.  Elenco dei procedimenti e dei controlli
Art. 5.  Trattamento dei dati personali
Art. 6.  Procedimenti prodromici all'assolvimento delle formalità doganali
Art. 7.  Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali
Art. 8.  Controlli disposti da altre amministrazioni o organi dello Stato
Art. 9.  Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente
Art. 10.  Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate
Art. 11.  Supporto logistico all'attività dello Sportello unico doganale e dei controlli
Art. 12.  Disposizioni transitorie per il coordinamento operativo
Art. 13.  Disposizioni di coordinamento normativo
Art. 14.  Disposizioni di attuazione della Riforma 2.1 della componente M3C2 PNRR
Art. 15.  Disposizioni finanziarie


§ 37.1.366 - D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235.

Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)

(G.U. 31 dicembre 2021, n. 310)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'articolo 2 (Conclusione del procedimento), commi 2, 3 e 4;

     Visto l'articolo 4, commi da 57 a 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», il quale prevede che "presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni";

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, attuativo dell'articolo 4, comma 59, della citata legge n. 350 del 2003, recante «Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione»;

     Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;

     Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE;

     Visto il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci;

     Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

     Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (CE) 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (CE) n. 429/2016 e (UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/93/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

     Visto l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", che prevede che "Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresì, la competenza nonchè i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, e che il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali già previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato, e che i controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorità Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo, e che il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli»";

     Visto l'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 169 del 2016 secondo cui «Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni si applicano i termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dai protocolli di settore»;

     Visto l'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, riguardante le Zone Economiche Speciali (ZES);

     Visto l'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l'anno 2018), riguardante le Zone Logistiche Semplificate (ZLS);

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

     Vista la missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa all'interoperabilità e logistica integrata nell'abito della quale è previsto, tra l'altro, al punto 2.1 la semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, finalizzato all'interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate e al coordinamento delle attività di controllo da parte degli uffici doganali;

     Ritenuta la necessità di adottare un regolamento di esecuzione per disciplinare in modo compiuto il funzionamento dello sportello unico doganale, di cui all'articolo 4, comma 57, della citata legge n. 350 del 2003, alla luce dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 169 del 2016;

     Ritenuta la necessità di assicurare livelli di sicurezza dei controlli dell'Agenzia, specialmente con riferimento alle merci in ingresso, non inferiori, anche sotto i profili sanitari e ambientali, a quelli attualmente garantiti;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2021;

     Acquisito, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 2 dicembre 2021;

     Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 2 dicembre 2021;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2021;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della cultura, della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e per il sud e la coesione territoriale;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Finalità

     1. In esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 57, 58, 59 e 60 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, il presente regolamento disciplina lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine di attuare il coordinamento in via telematica di tutti i procedimenti e controlli connessi all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale e di assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1., «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

     Art. 2. Sportello unico doganale e dei controlli

     1. I controlli di cui all'articolo 20, commi 1 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, sono assicurati dallo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, denominato «Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO)».

     2. Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonchè delle relative regole tecniche, il coordinamento per via telematica dei controlli, di cui al comma 1, è realizzato mediante accordi di cooperazione finalizzati all'interoperabilità, tramite il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi delle amministrazioni e organi dello Stato interessati.

     3. In caso di indisponibilità dei sistemi informativi, sono assicurate procedure di soccorso sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi negli accordi di cooperazione, di cui al comma 2.

 

     Art. 3. Portale dello sportello unico doganale e dei controlli

     1. Presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito il Portale dello sportello unico doganale e dei controlli («Portale SUDOCO»).

     2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 131 a 134 del regolamento (UE) 2017/625 riguardanti il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE, nonchè le altre disposizioni relative ai sistemi unionali per gli altri controlli diversi da quelli previsti dal citato regolamento (UE) 2017/625, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci, il Portale SUDOCO funge da interfaccia unica per l'attivazione, per la tracciabilità dello stato, per la conclusione e per la consultazione dei procedimenti e dei controlli di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4. Elenco dei procedimenti e dei controlli

     1. I procedimenti e i controlli connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale e finalizzati all'assolvimento delle formalità doganali sono elencati all'interno delle tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e pubblicati sul Portale SUDOCO.

     2. Al fine di garantire l'efficace sviluppo dell'interoperabilità e il perseguimento dei principi generali di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, le amministrazioni e gli organi dello Stato competenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente, di cui all'articolo 9, per la successiva pubblicazione sul Portale SUDOCO:

     a) le modifiche, intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei termini di conclusione dei procedimenti;

     b) le modifiche normative e regolamentari con riferimento ai procedimenti e ai controlli connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale.

 

     Art. 5. Trattamento dei dati personali

     1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 135 e 136 del regolamento (UE) 2017/625 riguardanti il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori al Portale SUDOCO avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

     2. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativi ai procedimenti e ai controlli di cui all'articolo 2, sono esclusivamente le singole amministrazioni o i singoli organi dello Stato competenti, ivi inclusa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli è responsabile, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 8), del regolamento (UE) 2016/679, del trattamento dei dati forniti dagli operatori tramite il Portale SUDOCO alle Amministrazioni o altri organi dello Stato relativi ai procedimenti e ai controlli di cui all'articolo 2.

     3. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Le misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 sono specificate dalle amministrazioni o organi dello Stato anche nell'ambito dei sistemi di cooperazione di cui all'articolo 2, comma 2, e dei relativi accordi di servizio con le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

     Art. 6. Procedimenti prodromici all'assolvimento delle formalità doganali

     1. Gli operatori utilizzano il portale SUDOCO per l'attivazione in modalità telematica dei procedimenti prodromici di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.

     2. Il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma 1, i processi di interoperabilità necessari al rilascio delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta prodromici all'assolvimento delle formalità doganali.

     3. All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capo II del Titolo V del regolamento (UE) n. 952/2013, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano i processi di interoperabilità necessari al controllo di validità e all'eventuale scarico delle predette certificazioni, autorizzazioni, licenze e nulla-osta.

 

     Art. 7. Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali

     1. Gli operatori forniscono, attraverso il Portale SUDOCO, le informazioni necessarie, per avvalersi dell'esecuzione contemporanea e nello stesso luogo degli eventuali controlli contestuali alla presentazione della merce.

     2. Nel caso di controlli di animali e merci disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli da 44 a 72 del regolamento (UE) 2017/625, il comma 1 si applica nel rispetto prioritario di dette disposizioni, in particolare per quanto riguarda le modalità e la frequenza dei controlli da effettuarsi presso le strutture dei posti di controllo frontalieri.

     3. All'atto della presentazione delle merci in dogana di cui al capo II del Titolo IV del regolamento (UE) n. 952/2013, o della dichiarazione doganale di cui al capo II del Titolo V del citato regolamento, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli attiva i processi di interoperabilità necessari all'avvio dei controlli di cui al comma 1, avvalendosi delle informazioni raccolte attraverso il Portale SUDOCO.

     4. I sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma 3, i processi di interoperabilità necessari al coordinamento dei procedimenti e dei controlli e alla conclusione degli stessi.

 

     Art. 8. Controlli disposti da altre amministrazioni o organi dello Stato

     1. Le amministrazioni e gli organi dello Stato, che effettuano controlli ulteriori rispetto a quelli elencati nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 4 novembre 2010, n. 242, ma che comunque concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, utilizzano il Portale SUDOCO per darne comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

     2. I controlli disposti dall'Autorità giudiziaria e quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle Forze di polizia sono esclusi dalla comunicazione prevista al comma 1.

     3. Al fine di prevenire e contrastare l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito delle operazioni doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pone in essere ogni necessaria forma di coordinamento con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza.

 

     Art. 9. Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente

     1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello unico doganale e dei controlli, con il compito di coordinare e armonizzare le scelte strategiche che attengono allo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi informativi che cooperano nell'ambito dello Sportello unico doganale e dei controlli.

     2. Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, o da un dirigente di vertice suo delegato.

     3. Il Comitato è composto da:

     a) il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;

     b) il presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

     c) i presidenti delle Autorità di Sistema portuale;

     d) un dirigente generale di ogni amministrazione titolare dei procedimenti e dei controlli di cui all'articolo 2 nonchè il direttore dell'Autorità nazionale-UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali;

     e) i dirigenti di vertice responsabili dei sistemi informativi, dei controlli e delle procedure dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

     f) i presidenti delle Società di gestione aeroportuali;

     g) tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

     h) il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

     i) un dirigente generale dell'Agenzia delle entrate.

     4. In caso di impossibilità a partecipare, i componenti del Comitato di cui al comma 3 nominano in sostituzione un delegato con poteri decisionali.

     5. Al Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno.

     6. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono disponibili a legislazione vigente e può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico-scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni che lo compongono. Si ricorre all'avvalimento di cui al precedente periodo nei limiti delle disponibilità definite dalle predette amministrazioni e per le finalità devolute al Comitato. Ai componenti del Comitato e agli osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Le attività di segreteria del Comitato sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

     7. Il Comitato stabilisce le azioni, nonchè le tempistiche, per lo sviluppo dello Sportello unico doganale e dei controlli e ne monitora l'andamento. Qualora emergano delle criticità in relazione alle attività sopra descritte, il Comitato adotta ogni misura idonea ad assicurarne il regolare funzionamento.

     8. In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, le amministrazioni partecipanti sono tenute ad informare il Comitato circa le modifiche dei regolamenti intervenute sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine del coordinamento delle attività derivanti dalle modifiche stesse.

     9. Il Comitato, dopo aver ricevuto dalle amministrazioni e organi dello Stato interessati la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, provvede a dare tempestiva pubblicità delle modifiche e aggiornamenti intervenuti, attraverso la pubblicazione degli atti normativi di modifica e aggiornamento dei termini procedimentali sul Portale SUDOCO.

 

     Art. 10. Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate

     1. Il Comitato di cui all'articolo 9, nell'ambito delle scelte strategiche relative allo sviluppo dell'interoperabilità, si raccorda con il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, nonchè, ove istituito, con il Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata (ZLS), anche al fine di perseguire ulteriori azioni di semplificazione amministrativa a beneficio delle imprese operanti nelle predette Zone speciali.

 

     Art. 11. Supporto logistico all'attività dello Sportello unico doganale e dei controlli

     1. Le Autorità di Sistema Portuale:

     a) forniscono, in caso di necessità e a titolo gratuito, le infrastrutture adeguate a supportare lo svolgimento dei compiti istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli;

     b) coadiuvano, nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali, lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine dell'esecuzione efficiente dei controlli.

     2. Le Società di gestione aeroportuale ed i gestori delle strutture logistiche interessate dallo Sportello unico doganale e dei controlli, nell'ottica dell'ottimale organizzazione delle attività di competenza relative alla gestione delle infrastrutture volte ad assicurare la fluidità del traffico merci, forniscono, a titolo gratuito, con modalità stabilite in apposito accordo, il supporto logistico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli e per l'esecuzione efficiente dei controlli.

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie per il coordinamento operativo

     1. La richiesta di esecuzione dei controlli per i quali non è ancora attiva l'interoperabilità va comunicata attraverso il Portale SUDOCO, affinchè il controllo sia eseguito, di norma, contemporaneamente e nello stesso luogo.

     2. Il Comitato di cui all'articolo 9 promuove le iniziative necessarie per attuare il coordinamento dei procedimenti e dei controlli anche nella fase transitoria.

 

     Art. 13. Disposizioni di coordinamento normativo

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 5, 6 e 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.

     2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 14. Disposizioni di attuazione della Riforma 2.1 della componente M3C2 PNRR

     1. Per il perseguimento delle finalità dello Sportello unico doganale e dei controlli si tengono in considerazione le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE nonchè del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci.

     2. Le modalità tecniche di realizzazione del SUDOCO e il loro aggiornamento sono definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenendo anche conto delle specifiche e tempistiche del sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe»), di cui al regolamento (UE) 2021/1239, anche con l'obiettivo di assicurare l'interoperabilità tra i relativi sistemi in conformità con gli sviluppi tecnici e regolatori definiti in sede europea.

     3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce gli elementi di competenza per il monitoraggio dell'attuazione della Riforma 2.1 della Missione 3 componente 2 del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche ai fini della relazione sullo stato di attuazione del PNRR, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

     Art. 15. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2021  Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne n. 1814