Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 01/12/2021 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Modifiche all'articolo 44-ter della L.R. 65/2014. |
Art. 2. Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 70 della L.R. 65/2014. |
Art. 3. Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della L.R. 65/2014. |
Art. 4. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'articolo 93 della L.R. 65/2014. |
Art. 5. Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'articolo 94 della L.R. 65/2014. |
Art. 6. Piano operativo. Modifiche all'articolo 95 della L.R. 65/2014. |
Art. 7. Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti. Modifiche all'articolo 96 della L.R. 65/2014. |
Art. 8. Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all'articolo 97 della L.R. 65/2014. |
Art. 9. Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 99 della L.R. 65/2014. |
Art. 10. Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate. Modifiche all'articolo 122 della L.R. 65/2014. |
Art. 11. Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale. Modifiche all'articolo 124 della L.R. 65/2014. |
Art. 12. Tipologia degli atti. Modifiche all'articolo 133 della L.R. 65/2014. |
Art. 13. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'articolo 134 della L.R. 65/2014. |
Art. 14. Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della L.R. 65/2014. |
Art. 15. Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della L.R. 65/2014. |
Art. 16. Deroghe al D.M. 1444/1968. Modifiche all'articolo 140 della L.R. 65/2014. |
Art. 17. Procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Modifiche all'articolo 142 della L.R. 65/2014. |
Art. 18. Disciplina della SCIA. Modifiche all'articolo 145 della L.R. 65/2014. |
Art. 19. Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA e nella CILA. Modifiche all'articolo 147 della L.R. 65/2014. |
Art. 20. Commissione per il paesaggio. Modifiche all'articolo 153 della L.R. 65/2014. |
Art. 21. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'articolo 168 della L.R. 65/2014. |
Art. 22. Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 183 della L.R. 65/2014. |
Art. 23. Determinazione del costo di costruzione. Modifiche all'articolo 185 della L.R. 65/2014. |
Art. 24. Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. Modifiche all'articolo 188 della L.R. 65/2014. |
Art. 25. Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Modifiche all'articolo 191 della L.R. 65/2014. |
Art. 26. Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 196 della L.R. 65/2014. |
Art. 27. Determinazione delle variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 197 della L.R. 65/2014. |
Art. 28. Tolleranze di costruzione. Sostituzione dell'articolo 198 della L.R. 65/2014. |
Art. 29. Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'articolo 200 della L.R. 65/2014. |
Art. 30. Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali. Disciplina delle sanzioni. Modifiche all'articolo 203 della L.R. 65/2014. |
Art. 31. Annullamento del permesso di costruire. Modifiche all'articolo 204 della L.R. 65/2014. |
Art. 32. Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Modifiche all'articolo 206 della L.R. 65/2014. |
Art. 33. Demolizione di opere abusive. Sostituzione dell'articolo 212 della L.R. 65/2014. |
Art. 34. Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione. Modifiche all'articolo 213 della L.R. 65/2014. |
Art. 35. Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014. Modifiche all'articolo 222 della L.R. 65/2014. |
Art. 36. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014. Modifiche [...] |
Art. 37. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato. Modifiche all'articolo 229 della L.R. 65/2014. |
Art. 38. Disposizioni transitorie per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico. Modifiche all'articolo 230 della L.R. 65/2014. |
Art. 39. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato. Modifiche all'articolo 231 della L.R. 65/2014. |
Art. 40. Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato. Modifiche all'articolo 232 della L.R. 65/2014. |
Art. 41. Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale adottato. Modifiche all'articolo 233 della L.R. 65/2014. |
Art. 42. Disposizioni transitorie per i comuni privi di piano strutturale. Modifiche all'articolo 234 della L.R. 65/2014. |
Art. 43. Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all'articolo 1 della L.R. 31/2020. |
Art. 44. Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all'articolo 1-bis della L.R. 31/2020. |
Art. 45. Disposizioni transitorie. |
§ 5.1.173 - L.R. 1 dicembre 2021, n. 47.
Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla L.R. 65/2014 e alla L.R. 31/2020.
(B.U. 3 dicembre 2021, n. 102)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2;
Considerato quanto segue:
1. È necessario inserire nella
2. È necessario inserire correttivi alle disposizioni della
3. A seguito delle modifiche introdotte all'articolo 5, comma 5, della
4. L'articolo 10 del
5. Le disposizioni contenute nel
6. La
a) recepire, in relazione ai poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo, quanto previsto all'articolo 14 del
b) intervenire sulle categorie funzionali e sui mutamenti delle destinazioni d'uso in adeguamento all'articolo 23-ter, comma 2, del
c) adeguare alla nuova riscrittura della lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del
d) ampliare la definizione di ristrutturazione edilizia in recepimento delle novità introdotte dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del
e) ampliare il concetto di "tolleranza costruttiva" ai sensi dell'articolo 34-bis inserito nel
7. È opportuno intervenire anche nell'ambito della verifica di legittimità dello stato di fatto degli immobili soggetti a demolizione e ricostruzione, prevedendo che questa sia effettuata in riferimento al volume totale o alla superficie totale ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile, escludendo tale disposizione per gli immobili soggetti ai vincoli previsti dal Codice e qualora l'edificio sia interessato da interventi realizzati in assenza del legittimo titolo abilitativo, in totale difformità dello stesso ovvero con variazioni essenziali;
8. In considerazione delle diverse discipline regionali oggi vigenti, con riferimento alla determinazione di quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell'articolo 32 del
9. La sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della
10. Risulta, pertanto, necessario adeguare alcune disposizioni della
11. Risulta opportuno modificare gli articoli 142 e 168 della
12. È necessario prevedere una norma transitoria che chiarisca che le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134, 135 e 136 della
Approva la presente legge
Art. 1. Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Modifiche all'articolo 44-ter della
1. Il comma 1 dell'articolo 44-ter della
"1. L'autorità di sistema portuale competente, in esito al procedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della
2. Il comma 2 dell'articolo 44-ter della
Art. 2. Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 70 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 70 della
"6-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo VI, l'installazione da parte dell'imprenditore agricolo dei manufatti necessari allo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti è disciplinata dalla
Art. 3. Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della
1. Al comma 1 dell'articolo 78 della
Art. 4. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'articolo 93 della
1. Al comma 2 dell'articolo 93 della
Art. 5. Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'articolo 94 della
1. Al comma 2-ter dell'articolo 94 della
Art. 6. Piano operativo. Modifiche all'articolo 95 della
1. Al comma 12 dell'articolo 95 della
Art. 7. Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti. Modifiche all'articolo 96 della
1. Al comma 2 dell'articolo 96 della
Art. 8. Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all'articolo 97 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 97 della
2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 97 della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 della
"2-bis. Il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree, o parti di essi, in deroga alle destinazioni d'uso ammesse dal piano operativo nel rispetto delle finalità e delle condizioni previste dall'articolo 23-quater del
Art. 9. Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 99 della
1. Il comma 4 dell'articolo 99 della
"4. La destinazione d'uso legittima dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella risultante dalla documentazione di cui all'articolo 133, comma 7-bis, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 per gli edifici situati nel territorio rurale.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 99 della
"4-bis. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell'unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato di cui all'articolo 13 della
3. Il comma 6 dell'articolo 99 della
Art. 10. Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate. Modifiche all'articolo 122 della
1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 122 della
Art. 11. Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale. Modifiche all'articolo 124 della
1. Al comma 1 dell'articolo 124 della
Art. 12. Tipologia degli atti. Modifiche all'articolo 133 della
1. Al comma 1 dell'articolo 133 della
2. Al comma 7 dell'articolo 133 della
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 133 della
"7-bis. La verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata sulla base della documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del
4. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 133 della
"7-ter. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti la verifica della legittimità dello stato di fatto dell'immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata unicamente in relazione alla volumetria complessiva o alla superficie totale dello stesso ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di immobili soggetti ai vincoli previsti dal Codice e, in ogni caso, qualora l'edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali di cui all'articolo 197.".
Art. 13. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'articolo 134 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 134 della
2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 134 della
"h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al
3) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al
4) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al
3. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 134 della
"i) gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli di cui alla lettera h), numero 4;".
4. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della
"l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui alla lettera h). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.
5. Il comma 2-ter dell'articolo 134 della
"2-ter. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA i manufatti di cui all'articolo 78, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.".
6. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 134 della
"2-quater. Nei casi di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall'articolo 145, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 380/2001.".
Art. 14. Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 135 della
"b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli stessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera e bis), detti interventi possono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, purché non implicanti incremento del carico urbanistico. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l'agibilità dell'unità immobiliare, oppure per l'accesso alla stessa, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice;".
2. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 135 della
Art. 15. Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 136 della
"e-bis) l'installazione, anche in via continuativa, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, di tende e di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti, e loro pertinenze e accessori, purché si tratti di manufatti che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalla normativa regionale di settore;".
2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell’ articolo 136 della
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 136 della
"c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti;".
4. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 136 della
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 136 della
"4-bis. Nel caso in cui in corso d'opera siano apportate modifiche al progetto allegato alla comunicazione di inizio lavori asseverata, è facoltà dell'interessato depositare allo sportello unico, ad ultimazione dei lavori, l'elaborato tecnico aggiornato relativo allo stato finale dell'opera come effettivamente realizzata, unitamente alla asseverazione di un tecnico abilitato con i contenuti di cui al comma 4.".
Art. 16. Deroghe al
1. Il comma 1 dell'articolo 140 della
"1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a 10 metri, purché non inferiore a quella preesistente. Alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 140 della
"1-bis. Nelle zone omogenee A di cui al
Art. 17. Procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Modifiche all'articolo 142 della
1. Alla fine del comma 13 dell'articolo 142 della
Art. 18. Disciplina della SCIA. Modifiche all'articolo 145 della
1. Al comma 5 dell’ articolo 145 della
2. Alla fine del comma 6 dell'articolo 145 della
Art. 19. Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA e nella CILA. Modifiche all'articolo 147 della
1. Al comma 1 dell'articolo 147 della
2. Al comma 2 dell'articolo 147 della
Art. 20. Commissione per il paesaggio. Modifiche all'articolo 153 della
1. Al comma 8 dell'articolo 153 della
Art. 21. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'articolo 168 della
1. Il comma 3 dell'articolo 168 della
"3. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta ed è trasmessa per via telematica al comune e al richiedente.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 168 della
"3-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 3, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.".
Art. 22. Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 183 della
1. Alla lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 183 della
Art. 23. Determinazione del costo di costruzione. Modifiche all'articolo 185 della
1. Al comma 4 dell'articolo 185 della
Art. 24. Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. Modifiche all'articolo 188 della
1. La rubrica dell'articolo 188 della
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 188 della
"d-bis) per gli interventi comunque denominati finalizzati all'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 188 della
"3-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, di efficientamento energetico, di messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di cui all'articolo 183 è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.".
Art. 25. Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Modifiche all'articolo 191 della
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 191 della
Art. 26. Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 196 della
1. Al comma 9-bis dell’ articolo 196 della
Art. 27. Determinazione delle variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 197 della
1. Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 197 della
2. Al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 197 della
3. Al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 197 della
4. Al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 197 della
Art. 28. Tolleranze di costruzione. Sostituzione dell'articolo 198 della
1. L'articolo 198 della
"Art. 198
Tolleranze di costruzione
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente capo, non costituiscono violazione edilizia le variazioni di altezza, di distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari eseguite in corso d'opera, che non eccedano il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, anche nel caso in cui tali misure coincidano con quelle minime previste da disposizioni in materia di distanze o di requisiti igienicosanitari.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, non sono da considerarsi violazioni edilizie rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo gli errori materiali di rappresentazione contenuti nel progetto edilizio e gli errori materiali di progetto eventualmente corretti in cantiere.
3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice, costituiscono tolleranze di costruzione le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite nel corso dei lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
4. Le tolleranze di costruzione realizzate nel corso dei lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi precedentemente rilasciati oppure presentati, non costituendo violazioni edilizie passibili di sanzionamento, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, oppure con dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, oppure scioglimento della comunione o di diritti reali. In caso di interventi comunque denominati comportanti demolizione e ricostruzione di interi edifici o di parti di essi, i quantitativi ricostruibili sono calcolati con esclusivo riferimento a volumi e superfici legittimati da titoli abilitativi.".
Art. 29. Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'articolo 200 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 200 della
2. Il comma 7-bis dell'articolo 200 della
Art. 30. Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali. Disciplina delle sanzioni. Modifiche all'articolo 203 della
1. Al comma 1 dell'articolo 203 della
Art. 31. Annullamento del permesso di costruire. Modifiche all'articolo 204 della
1. Al comma 4-bis dell'articolo 204 della
Art. 32. Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Modifiche all'articolo 206 della
1. Al comma 3 dell'articolo 206 della
2. Il comma 4 dell'articolo 206 della
Art. 33. Demolizione di opere abusive. Sostituzione dell'articolo 212 della
1. L'articolo 212 della
"Art. 212
Demolizione di opere abusive
1. Accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per dar corso alle operazioni di demolizione, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la demolizione delle opere abusive, previa valutazione tecnico economica effettuata dall'ufficio comunale competente.
2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori di demolizione o di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento di cui al comma 1, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi, per ogni esigenza tecnico-progettuale, degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire. Per la materiale esecuzione dell'intervento il Prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle forze armate.
3. Nei casi di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede a trasferire all'ufficio del Prefetto, entro il termine ivi indicato, tutte le informazioni relative agli abusi edilizi di cui al comma 1 per provvedere alla loro demolizione.".
Art. 34. Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione. Modifiche all'articolo 213 della
1. Al comma 5 dell'articolo 213 della
Art. 35. Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014. Modifiche all'articolo 222 della
1. Al comma 2-ter dell'articolo 222 della
Art. 36. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014. Modifiche all'articolo 228 della
1. Al comma 3 dell'articolo 228 della
Art. 37. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato. Modifiche all'articolo 229 della
1. Al comma 3 dell'articolo 229 della
Art. 38. Disposizioni transitorie per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico. Modifiche all'articolo 230 della
1. Al comma 1-bis dell'articolo 230 della
2. Al comma 1-ter dell'articolo 230 della
3. Al comma 3 dell'articolo 230 della
Art. 39. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato. Modifiche all'articolo 231 della
1. Al comma 3 dell'articolo 231 della
Art. 40. Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato. Modifiche all'articolo 232 della
1. Al comma 3 dell'articolo 232 della
Art. 41. Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale adottato. Modifiche all'articolo 233 della
1. Al comma 4 dell'articolo 233 della
Art. 42. Disposizioni transitorie per i comuni privi di piano strutturale. Modifiche all'articolo 234 della
1. Al comma 4 dell'articolo 234 della
Art. 43. Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 44. Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all'articolo 1-bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis della
2. Al comma 2 dell'articolo 1-bis della
Art. 45. Disposizioni transitorie.
1. Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134, 135 e 136 della