Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 24/12/2021 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi. Modifiche al preambolo della L.R. 46/2015. |
Art. 2. Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi. Inserimento del titolo I nella L.R. 46/2015. |
Art. 3. Soggetti coinvolti nello svolgimento delle iniziative. Modifiche all'articolo 1 della L.R. 46/2015. |
Art. 4. Celebrazioni delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana. Sostituzione della rubrica del capo II-bis della L.R. 46/2015. |
Art. 5. Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana. Modifiche all'articolo 3-bis della L.R. 46/2015. |
Art. 6. Celebrazione delle personalità storiche della Toscana. Modifiche all'articolo 3-quater della L.R. 46/2015. |
Art. 7. Premio regionale Innovazione Toscana. Sostituzione della rubrica del capo IV della L.R. 46/2015. |
Art. 8. Premio regionale Innovazione Toscana. Modifiche all'articolo 5 della L.R. 46/2015. |
Art. 9. Iniziative relative a premi. Abrogazioni. |
Art. 10. Toscana 2050. Inserimento del titolo II e del capo I nella L.R. 46/2015. |
Art. 11. Iniziative relative a Toscana 2050. Inserimento dell'articolo 8-bis nella L.R. 46/2015. |
Art. 12. Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050. Inserimento dell'articolo 8-ter nella L.R. 46/2015. |
Art. 13. Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II. Inserimento dell'articolo 8-quater nella L.R. 46/2015. |
Art. 14. Entrata in vigore. |
§ 3.5.179 - L.R. 24 dicembre 2021, n. 51.
Iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Modifiche alla L.R. 46/2015.
(B.U. 28 dicembre 2021, n. 107)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 3-bis, articolo 4, comma 1, lettere m-bis) e n-bis), e l'articolo 11, dello Statuto;
Vista la
Vista
Considerato quanto segue:
1. La
2. In fase di attuazione, nel caso di specie, a differenza di altri premi regionali, si sono registrate difficoltà organizzative che hanno interferito nella programmazione delle attività propedeutiche alla sua effettiva istituzione e si ritiene pertanto opportuno procedere alla sua soppressione;
3. Il Consiglio regionale intende promuovere la ricerca e l'innovazione per garantire lo sviluppo sostenibile, nonché l'individuazione di strumenti utili a valutare l'impatto sulle future generazioni delle politiche economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza che l'impegno per lo sviluppo sostenibile richiede integrazione nelle azioni di un'ampia platea di soggetti pubblici ma anche privati e della società civile;
4. L'abrogazione della previsione normativa concernente il premio regionale "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane" consente di recuperare le relative risorse finanziarie, già a suo tempo previste ma non impegnate, per assegnarle ad una destinazione più aderente alla mutata sensibilità collettiva legata ad esigenze di studio, di ricerca e di prefigurazione della condizione della Toscana del futuro;
5. Inoltre l'esperienza ad oggi maturata ha evidenziato la necessità di apportare alcune limitate modifiche alle denominazioni di ricorrenze e premi già disciplinati dalla
6. Si stabilisce l'entrata in vigore della legge al 15 gennaio 2022 per assicurare la copertura finanziaria delle misure previste al capo II, il cui finanziamento è previsto a partire dall'annualità 2022;
Approva la presente legge
CAPO I
Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi. Modifiche alla
Art. 1. Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi. Modifiche al preambolo della
1. Al numero 2 del preambolo della
a) le parole: "Capodanno toscano" sono sostituite dalle seguenti: "Capodanno dell'Annunciazione";
b) le parole: "Innovazione - Made in Tuscany" sono sostituite dalle seguenti: "Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci";
c) le parole: "e il premio regionale "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane" sono soppresse.
2. Al numero 4-quater del preambolo della
3. Al numero 9 del preambolo della
4. Il numero 10 del preambolo della
5. Dopo il numero 10 del preambolo della
"10-bis. Il Consiglio regionale intende sostenere la ricerca e l'innovazione per garantire lo sviluppo sostenibile e favorire l'individuazione di strumenti utili a valutare l'impatto sulle generazioni future delle politiche economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza che l'impegno per promuovere uno sviluppo sostenibile richiede integrazione nelle azioni di un'ampia platea di soggetti pubblici, ma anche privati, e della società civile;".
6. Dopo il punto 10-bis del preambolo della
"10-ter. Per perseguire le finalità del punto 10-bis, il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio, di ricerca ed eventi finalizzati a costruire le politiche regionali del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale;".
Art. 2. Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi. Inserimento del titolo I nella
1. Prima del capo I della
Art. 3. Soggetti coinvolti nello svolgimento delle iniziative. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 4. Celebrazioni delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana. Sostituzione della rubrica del capo II-bis della
1. La rubrica del capo II-bis della
Art. 5. Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana. Modifiche all'articolo 3-bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 3-bis della
Art. 6. Celebrazione delle personalità storiche della Toscana. Modifiche all'articolo 3-quater della
1. La rubrica dell'articolo 3-quater della
2. Al comma 1 dell'articolo 3-quater della
Art. 7. Premio regionale Innovazione Toscana. Sostituzione della rubrica del capo IV della
1. La rubrica del capo IV della
Art. 8. Premio regionale Innovazione Toscana. Modifiche all'articolo 5 della
1. La rubrica dell'articolo 5 della
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 9. Iniziative relative a premi. Abrogazioni.
1. Il capo V "Premio regionale Giovanni da Verrazzano- Eccellenze toscane" della
2. L'articolo 6 "Premio regionale Giovanni da Verrazzano- Eccellenze toscane" della
3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 della
CAPO II
Toscana 2050. Modifiche alla
Art. 10. Toscana 2050. Inserimento del titolo II e del capo I nella
1. Dopo l'articolo 8 della
2. Dopo il titolo II della
Art. 11. Iniziative relative a Toscana 2050. Inserimento dell'articolo 8-bis nella
1. Dopo il capo I del titolo II della
"Art. 8 bis. Iniziative relative a Toscana 2050
1. Il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio e di eventi volti a stimolare il più ampio dibattito e una generale riflessione sulla configurazione dell'immagine della To scana del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale.".
Art. 12. Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050. Inserimento dell'articolo 8-ter nella
1. Dopo l'articolo 8-bis della
"Art. 8 ter. Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale redige con deliberazione il programma delle iniziative culturali e di ricerca, tra cui in particolare l'istituzione di borse di studio e la sottoscrizione di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8-bis, nonché degli eventi finalizzati alla configurazione e valorizzazione dell'immagine della Toscana del futuro; ne stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento.
2. Allo scopo di fornire un supporto nella programmazione e nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può nominare un comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta.".
Art. 13. Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II. Inserimento dell'articolo 8-quater nella
1. Dopo l'articolo 8-ter della
"Art. 8 quater. Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui al titolo II, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale nel modo seguente:
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2022 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca ed innovazione" Titolo 1 "Spese correnti";
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2023 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca ed innovazione" Titolo 1 "Spese correnti";
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2024 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca ed innovazione" Titolo 1 "Spese correnti".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.".
Art. 14. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il 15 gennaio 2022.