§ 1.10.161 - R.R. 30 dicembre 2021, n. 8.
Modifica al regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 5“Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:30/12/2021
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Introduzione dell'art. 18 bis al r.r. 5/2019)


§ 1.10.161 - R.R. 30 dicembre 2021, n. 8.

Modifica al regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 5“Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale, in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'”.

(B.U. 31 dicembre 2021, n. 52 suppl.)

 

Art. 1. (Introduzione dell'art. 18 bis al r.r. 5/2019)

1. Dopo l'articolo 18 del regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 5 (Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana') è inserito il seguente:

'Art. 18 bis. (Proroga del termine per l'adeguamento della livrea e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale)

1. Per gli interventi di adeguamento alla disciplina del presente regolamento della livrea e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale, il termine di cui all'articolo 18, comma 3, è prorogato al 31 dicembre 2025. '.