Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 formazione professionale |
Data: | 07/07/2021 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 5 della L.R. 1/2018. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 7 della L.R. 1/2018. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 10 della L.R. 1/2018. |
Art. 4. Modifica all'articolo 11 della L.R. 1/2018. |
Art. 5. Integrazione alla L.R. 1/2018. |
Art. 6. Modifica all'articolo 13 della L.R. 1/2018. |
Art. 7. Modifiche all'articolo 14 della L.R. 1/2018. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 15 della L.R. 1/2018. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 16 della L.R. 1/2018. |
Art. 10. Modifica all'articolo 17 della L.R. 1/2018. |
Art. 11. Modifica all'articolo 18 della L.R. 1/2018. |
Art. 12. Integrazione alla L.R. 1/2018. |
Art. 13. Modifica all'articolo 19 della L.R. 1/2018. |
Art. 14. Modifica all'articolo 22 della L.R. 1/2018. |
Art. 15. Modifica all'articolo 23 della L.R. 1/2018. |
Art. 16. Modifica all'articolo 24 della L.R. 1/2018. |
Art. 17. Modifiche all'articolo 25 della L.R. 1/2018. |
Art. 18. Modifiche all'articolo 28 della L.R. 1/2018. |
Art. 19. Modifiche all'articolo 29 della L.R. 1/2018. |
Art. 20. Modifiche all'articolo 32 della L.R. 1/2018. |
Art. 21. Modifiche all'articolo 33 della L.R. 1/2018. |
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 47 della L.R. 1/2018. |
Art. 23. Modifiche all'articolo 48 della L.R. 1/2018. |
Art. 24. Norme transitorie e finali. |
Art. 25. Entrata in vigore. |
§ 3.8.44 - L.R. 7 luglio 2021, n. 11.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).
(B.U. 9 luglio 2021, n. 42, edizione straordinaria)
Art. 1. Modifica all'articolo 5 della
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della
"e) le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della
"2. La Giunta regionale trasmette la programmazione di cui al comma 1 all'Assemblea legislativa ai fini dell'approvazione.".
3. Al comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 10 della
1. La rubrica dell'articolo 10 della
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 10 della
"La Regione svolge, mediante ARPAL Umbria, le funzioni di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con il compito di effettuare analisi sul mercato del lavoro, rilevare i fabbisogni professionali e formativi, monitorare e valutare l'efficacia delle politiche del lavoro, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo delle fasce deboli e dei disabili di cui alla
L'Osservatorio regionale, in particolare, ha lo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale per il perseguimento delle seguenti finalità:".
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della
4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della
"g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati dalle reti di cui agli articoli 5 e 6 anche al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni con particolare riferimento al monitoraggio dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, garantendo, inoltre, una adeguata diffusione dei risultati con cadenza almeno annuale; ".
5. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 della
6. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 della
"h bis) comunicare a tutti i soggetti delle reti di cui agli articoli 5 e 6 con cadenza annuale, anche in collaborazione con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, i risultati della elaborazione dei dati raccolti anche al fine dell'individuazione delle attività formative, di accompagnamento al lavoro, di orientamento, di sostegno alle imprese, necessarie allo sviluppo economico della Regione alla luce della valutazione d'impatto delle politiche attuate.".
7. Al comma 2 dell'articolo 10 della
Art. 4. Modifica all'articolo 11 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della
"3-bis. Fermo restando i requisiti di cui al comma 3, gli organismi autorizzati ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'articolo 11-bis, gli organismi accreditati per i servizi al lavoro in altre realtà regionali e gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dell'articolo 12 del
Art. 5. Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 11 della
"Art. 11 bis. (Istituzione dell'albo regionale delle agenzie autorizzate per il lavoro)
1. È istituito, con la presente legge, l'albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ad operare esclusivamente nel territorio regionale. L'iscrizione all'albo comporta, ai sensi della normativa statale vigente, l'iscrizione nella corrispondente sub-sezione regionale delle sezioni III, IV e V dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, previo confronto con le parti sociali, stabilisce i criteri e le modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e) del
3. I requisiti per le autorizzazioni di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 5, commi 1 e 4, lettere a) e c) del
4. Gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, possono richiedere l'autorizzazione senza dover produrre la documentazione già valutata per l'accreditamento.".
Art. 6. Modifica all'articolo 13 della
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 7. Modifiche all'articolo 14 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della
2. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della
3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della
"d bis) gestisce e sviluppa il Sistema informativo di cui all'articolo 9, cura il sistema di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10 realizzando la funzione di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e il raccordo dello stesso con le competenti strutture nazionali, individua, inoltre, le modalità tecniche e operative di integrazione con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, nonché le modalità di verifica dell'attività di raccolta dati e di implementazione dell'Osservatorio stesso;
d ter) coordina e favorisce l'integrazione operativa e strategica del sistema pubblico e privato e definisce i meccanismi di vigilanza posti in essere al fine di verificare l'efficacia dell'attività del privato in termini di soddisfacimento dell'interesse generale;
d quater) gestisce il Centro di Formazione Professionale Regionale articolato nelle sedi di Terni, Orvieto e Narni, che detiene un ruolo centrale, anche al fine di realizzare il raccordo con il sistema di formazione professionale e le reti territoriali di cui all'articolo 6.".
4. Al comma 4-bis dell'articolo 14 della
5. I commi 5 e 6 dell'articolo 14 della
Art. 8. Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della
2. Il comma 2 dell'articolo 15 della
"2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali di ARPAL Umbria e disciplina, per l'espletamento delle sue funzioni, le modalità di coordinamento e cooperazione tra la stessa ARPAL Umbria e le strutture della Giunta regionale.".
Art. 9. Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
2. Al comma 1 dell'articolo 16 della
3. Al comma 1 dell'articolo 16 della
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della
"3-bis. Nel rispetto delle previsioni degli articoli 11, comma 4 e 18, comma 2 del
3-ter. ARPAL Umbria, nell'ambito delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato nei servizi per il lavoro, può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 13 del
3-quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa nazionale e previo confronto con le parti sociali, individua le caratteristiche dei lavoratori e i contenuti delle convenzioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
3-quinquies. Gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 che stipulano le convenzioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, qualora risultino in possesso di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza in altre imprese o società aventi fini di lucro o che svolgono attività di rilievo imprenditoriale, oppure ne abbiano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, onde evitare situazioni in conflitto di interesse, non possono avvalersi di dette imprese o società per espletare servizi di formazione professionale finanziati dalla Regione o quelli oggetto della convenzione. ARPAL Umbria vigila affinché le attività poste in essere in convenzione siano realizzate nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2 e a garanzia della loro occupabilità nonché nel rispetto di quanto previsto al primo periodo. Il mancato rispetto delle disposizioni determina la revoca della convenzione.".
Art. 10. Modifica all'articolo 17 della
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della
"1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Direttore;
d) il Collegio dei revisori.".
Art. 11. Modifica all'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
"Art. 18
(Presidente)
1. Il Presidente, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della
2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
3. Il trattamento economico del Presidente è determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria.
5. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, e trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 23, comma 2.".
Art. 12. Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 18 della
"Art. 18 bis. (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della
2. Al termine di ciascuna legislatura il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Ai membri del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e delibera su proposta del Direttore i seguenti atti:
a) il regolamento di organizzazione;
b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
c) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
d) l'articolazione organizzativa;
e) il regolamento di contabilità;
f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento;
g) il conto consuntivo;
h) la relazione annuale sulle attività svolte.".
Art. 13. Modifica all'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
"Art. 19
(Direttore)
1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla
2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria.
5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione e a tal fine annualmente predispone apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.
6. Il Direttore, inoltre:
a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
c) cura le relazioni sindacali;
d) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;
e) propone al Consiglio di amministrazione gli atti di cui all'articolo 18-bis, comma 3;
f) esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL Umbria.
7. In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito da altro dipendente dell'ARPAL Umbria di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui all'articolo 21.
8. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente.".
Art. 14. Modifica all'articolo 22 della
1. Il comma 4 dell'articolo 22 della
"4. La Giunta regionale può definire procedure per la mobilità del personale fra le strutture della Giunta stessa e ARPAL Umbria.".
Art. 15. Modifica all'articolo 23 della
1. Il comma 2 dell'articolo 23 della
"2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
a) il regolamento di organizzazione;
b) il piano annuale di attività;
c) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali;
d) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
e) il bilancio di previsione e il conto consuntivo.".
Art. 16. Modifica all'articolo 24 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della
"2-bis. Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore, ARPAL Umbria adotta ogni anno il bilancio di previsione e il conto consuntivo.".
Art. 17. Modifiche all'articolo 25 della
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della
2. Al comma 1 dell'articolo 25 della
3. Al comma 2 dell'articolo 25 della
4. Al comma 2 dell'articolo 25 della
5. Il comma 6 dell'articolo 25 della
6. Al comma 7 dell'articolo 25 della
Art. 18. Modifiche all'articolo 28 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 della
3. Alla alinea del comma 6 dell'articolo 28 della
Art. 19. Modifiche all'articolo 29 della
1. Al comma 4 dell'articolo 29 della
2. Al comma 5 dell'articolo 29 della
3. Al comma 5 dell'articolo 29 della
Art. 20. Modifiche all'articolo 32 della
1. La rubrica dell'articolo 32 della
2. Al comma 2 dell'articolo 32 della
3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 32 della
"d) misure di accompagnamento al lavoro e di incontro tra domanda e offerta di lavoro sostenute anche attraverso una banca dati regionale gestita dai sistemi informativi di ARPAL Umbria.".
4. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 32 della
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della
"2-bis. Le misure di cui al comma 2 costituiscono il Buono Umbro per il Lavoro, di seguito denominato BUL, che rappresenta lo strumento sostenuto dalla Regione Umbria per la fruizione dei servizi per l'impiego erogati dalla rete regionale finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed accrescere l'occupabilità dei lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.
2-ter. Il BUL è utilizzabile, a scelta del lavoratore, presso i Centri per l'impiego o presso gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 ovvero, limitatamente alle misure a carattere formativo, presso gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 12.
2-quater. La remunerazione del BUL è prevalentemente a risultato occupazionale, nel rispetto dei meccanismi di premialità. Il valore economico del BUL è determinato sulla base della tipologia contrattuale dell'assunzione e della profilazione quali-quantitativa del lavoratore.
2-quinquies. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i destinatari, le modalità e i criteri di erogazione, il valore economico del BUL, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) del
2-sexies. Il BUL, al fine di favorire l'occupazione, con particolare riguardo ai lavoratori svantaggiati e alle persone con disabilità, può essere integrato da incentivi all'occupazione graduati in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati nonché dal finanziamento dell'indennità di frequenza delle misure formative e di tirocinio extracurriculare e da misure di conciliazione vita lavoro.
2-septies. I programmi di cui al comma 1 possono altresì prevedere misure per l'accompagnamento al lavoro autonomo e alla creazione d'impresa di cui agli articoli 38 e 39 e misure di accompagnamento alla quiescenza.".
Art. 21. Modifiche all'articolo 33 della
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
2. Al comma 3 dell'articolo 33 della
3. Il comma 4 dell'articolo 33 della
"4. La Regione promuove e sostiene con risorse specifiche la definizione di intese con le Aziende unità sanitarie locali, i Comuni e le zone sociali di cui all'articolo 268-bis della
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 33 della
"8-bis. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e fornire un servizio alle imprese obbligate, promuove le convenzioni di cui alla
8-ter. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ARPAL Umbria può stipulare con i soggetti di cui all'articolo 14 del
8-quater. La convenzione quadro di cui al comma 8-ter è approvata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del
8-quinquies. Nel rispetto delle previsioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 14 del
8-sexies. La Regione promuove e favorisce la strutturazione di percorsi per l'acquisizione di competenze professionali delle persone svantaggiate, con particolare riguardo alle disabilità, da realizzarsi anche all'interno delle cooperative sociali di tipo B.".
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 47 della
1. L'articolo 47 della
"Art. 47
(Clausola valutativa)
1. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale, valuta la presente legge in termini di efficacia delle politiche attive del lavoro e del sistema regionale integrato per l'apprendimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione concernente l'attuazione della legge, in termini di interventi realizzati e risorse utilizzate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'attività dei Centri per l'impiego, evidenziando il numero e le caratteristiche degli utenti presi in carico, l'operatività del Buono Umbro per il Lavoro ed i relativi esiti in termini occupazionali;
b) le convenzioni stipulate da ARPAL Umbria con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, nonché le caratteristiche degli utenti presi in carico;
c) le assunzioni stabili favorite dal sistema degli incentivi all'occupazione;
d) le iniziative formative presenti nel CURA, gli interventi di inclusione sociale, formazione ed attivazione al lavoro ed i relativi beneficiari;
e) gli interventi realizzati per favorire l'autoimpiego, il lavoro autonomo e la creazione di impresa, con particolare riguardo alle iniziative in favore di donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o di altri soggetti svantaggiati e/o con disabilità, ai sensi degli articoli 38 e 39;
f) gli interventi realizzati a sostegno della responsabilità sociale delle imprese, gli interventi volti a favorire il passaggio generazionale, il rientro in Italia dei giovani e dei soggetti in possesso di elevate competenze, nonché gli interventi volti a favorire la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Alla conclusione di ciascun periodo di programmazione, la relazione di cui al comma 2 è integrata con dati e informazioni riguardanti l'efficacia delle azioni intraprese ed il grado di aderenza rispetto agli obiettivi definiti nella programmazione del triennio precedente.
4. L'Assemblea legislativa può promuovere, in collaborazione con la Giunta regionale ed ARPAL Umbria studi di valutazione su specifiche misure previste dalla legge e iniziative di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, soggetti attuatori e destinatari degli interventi previsti.
5. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
6. L'Assemblea legislativa, la Giunta regionale ed ARPAL Umbria, per quanto di propria competenza, pubblicano nei rispettivi siti istituzionali i risultati delle valutazioni condotte ai sensi del presente articolo e per le finalità della presente legge.".
Art. 23. Modifiche all'articolo 48 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 della
3. Al comma 3 dell'articolo 48 della
Art. 24. Norme transitorie e finali.
1. Gli organi dell'ARPAL Umbria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 17 della
2. Nelle more della attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12 del
Art. 25. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.