Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 06/08/2021 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 - 2023 |
Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento Modifiche all’articolo 6 della l.r. 99/2020 |
Art. 4. Sostituzione dell’allegato d) della l.r. 99/2020 |
Art. 5. Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 99/2020 |
Art. 6. Integrazione dell’allegato g) della l.r. 99/2020 |
Art. 7. Sostituzione dell’allegato f) della l.r. 99/2020 |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 6.1.428 - L.R. 6 agosto 2021, n. 32.
Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Prima variazione.
(B.U. 13 agosto 2021, n. 77)
CAPO I
Variazioni al bilancio
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023
1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 - 2023
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa”.
CAPO II
Modifiche alla
(Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023)
Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento Modifiche all’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6. Autorizzazione all’indebitamento
1. Nel triennio 2021 - 2023 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 543.530.163,11 di cui euro 252.210.934,90 nel 2021, euro 171.875.149,63 nel 2022 ed euro 119.444.078,58 nel 2023, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 della
2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2022 e 2023, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2023, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
Art. 4. Sostituzione dell’allegato d) della
1. L’allegato d) della
Art. 5. Sostituzione dell’allegato 3 della
1. L’allegato 3 della
Art. 6. Integrazione dell’allegato g) della
1. L’allegato g) della
Art. 7. Sostituzione dell’allegato f) della
1. L’allegato f) della
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Allegati
(Omissis)