Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 14/05/2021 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020 |
Art. 2. Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 31/2020 |
Art. 3. Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 |
Art. 4. Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2020 |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 5.1.170 - L.R. 14 maggio 2021, n. 15.
Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in relazione al perdurare della situazione di emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020.
(B.U. 19 maggio 2021, n. 50)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'articolo 69 dello Statuto;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19);
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La deliberazione del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 30 aprile 2021;
2. Il perdurare della situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, continua a rendere difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;
3. Si ritiene opportuno prolungare, fino al 31 dicembre 2021, l’efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della
4. È opportuno prolungare, fino alla medesima data indicata al punto 3 del presente preambolo, l’efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della
5. È inoltre opportuno consentire, fino alla data del 31 dicembre 2021, gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f), ed l), della
6. È altresì opportuno, in relazione a quanto espresso nei punti precedenti, prolungare di ulteriori sei mesi la proroga dei termini dei procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della
7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della
1. Il punto 6 del preambolo della
“6. è necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della
2. Al punto 7 del preambolo della
Art. 2. Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 3. Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all’articolo 1 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della
2. Al comma 2 dell’articolo 1 bis della
Art. 4. Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.