§ V.5.182 - L.R. 8 giugno 2021, n. 14.
Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) edisposizioni sui provvedimenti in materia ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:08/06/2021
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 14 della l.r. 11/2001
Art. 2.  Validità temporale dei provvedimenti in materia ambientale


§ V.5.182 - L.R. 8 giugno 2021, n. 14.

Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) edisposizioni sui provvedimenti in materia ambientale.

(B.U. 10 giugno 2021, n. 76 supplemento)

 

CAPO I

Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

(Norme sulla valutazione di impatto ambientale)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 14 della l.r. 11/2001

1. Il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) è sostituito dal seguente:

“5. L’autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine permotivate ragioni, per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l’estensione di validità temporale.

 

CAPO II

Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

 

     Art. 2. Validità temporale dei provvedimenti in materia ambientale

1. Le disposizioni previste dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19), si applicano anche in materia di validità temporale dei provvedimenti di valutazione ambientale comunque denominati e adottati dalla Regione, dalle Province o da qualunque ente pubblico a ciò abilitato dalla normativa statale e regionale.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.