Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 26/05/2021 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della l.r. 11/2001 |
Art. 2. Modifica all’articolo 4 della l.r. 11/2001 |
Art. 3. Integrazione all’articolo 4 della l.r. 11/2001 |
Art. 4. Modifica all’articolo 28 della l.r. 11/2001 |
Art. 5. Modifica agli allegati A e B della l.r. 11/2001 |
Art. 6. Modifica alla l.r. 33/2006 |
Art. 7. Norma finanziaria |
Art. 8. Modifica alla l.r. 34/1980 |
§ V.5.181 - L.R. 26 maggio 2021, n. 11.
Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) e 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni)
(B.U. 27 maggio 2021, n. 72 supplemento)
CAPO I
Modifiche alla
(Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale) CAPO I Modifiche alla
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. La Regione Puglia, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e della parte seconda del
Art. 2. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 8 bis dell’articolo 4 della
a) aree naturali protette e siti “rete natura 2000” (SIC e ZPS di cui alla
b) beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) così come definiti e previsti dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 574;
c) zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola.
Art. 3. Integrazione all’articolo 4 della
1. Dopo la lettera c) del comma 12 dell’articolo 4 della
“c bis) gli interventi dimessa in sicurezza, di protezione delle superfici esposte tali da non comportare modifiche delle coste e i ripascimenti non strutturali e a carattere manutentivo di spiagge; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento di strade esistenti; gli interventi riguardanti canali deviatori privi di regime idraulico permanente e opere di mitigazione del rischio idraulico con tempi di ritorno superiori a trent’anni.”.
Art. 4. Modifica all’articolo 28 della
1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 28 della
“6 ter. I componenti del Comitato rimangono in carica per un periodo pari a due anni. L’eventuale proroga è concessa in base alla normativa in materia.”.
Art. 5. Modifica agli allegati A e B della
1. Nelle more di un complessivo adeguamento della normativa regionale in materia di valutazione d’impatto ambientale alla normativa statale, l’Allegato A e l’Allegato B con i relativi sottoelenchi della
2. Salvo che il proponente non reiteri l’istanza di valutazione ambientale, sono archiviati i procedimenti avviati, non conclusi e in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.
3. La presentazione dell’istanza di reiterazione di cui al comma 2 deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinando il prosieguo del procedimento.
CAPO II
Modifica alla
Art. 6. Modifica alla
1. Dopo l’articolo 6 bis della
“Art. 6 ter. (Grandi eventi sportivi)
1. Sono considerati grandi eventi sportivi le manifestazioni che attribuiscono un titolo sportivo di livello extra regionale riconosciuto dalle federazioni di riferimento, ovvero nazionali e internazionali organizzate dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paraolimpico, ovvero nazionali e internazionali con numero di edizioni realizzate non inferiore a venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento, calcolati come singoli o come somma totale dei componenti di tutte le squadre in competizione.
2. L’eventuale finanziamento delle manifestazioni di cui al comma 1 è disposto in misura non superiore a euro 100 mila e in deroga all’articolo 6 bis, sulla base di deliberazione della Giunta regionale contenente le modalità di erogazione.
Art. 7. Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui all’articolo 6 ter della
CAPO III
Modifica alla
Art. 8. Modifica alla
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis.
1. Al fine di far conoscere la Puglia nel mondo può essere concesso il patrocinio gratuito della regione Puglia ad atleti residenti, domiciliati o nati in Puglia, impegnati in competizionisportive internazionali che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle federazioni di riferimento.
2. La richiesta è inoltrata dall’interessato e alla concessione del patrocinio di cui al comma 1 è connesso l’obbligo di esporre in modo visibile sulla divisa e sull’eventuale mezzo di gara il logo della Regione Puglia pertutta la durata dellamanifestazione o pertuttigli appuntamentie tappe che la compongono.
3. La richiesta del patrocinio per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo, ovvero l’uso difforme del logo o per fini diversi dalla pubblicizzazione della Puglia nell’ambito delle manifestazioni di cui al comma 1, comporta la revoca del patrocinio e il risarcimento del danno.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
[1] Così rettificato in B.U. 10 giugno 2021, n. 76.