Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 26/05/2021 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Modalità di assegnazione dei contributi |
Art. 3. Norma finanziaria |
Art. 4. Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati |
§ III.2.87 - L.R. 26 maggio 2021, n. 10.
Interventi a favore dei soggetti fragili per l’accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati
(B.U. 27 maggio 2021, n. 72 supplemento)
CAPO I
Accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno dei soggetti fragili
Art. 1. Finalità
1. La Regione Puglia nel rispetto di quanto previsto dalla
2. La Regione Puglia, pertanto al fine di promuovere le politiche sociali finalizzate alla tutela delle persone fragili, istituisce un fondo per l’attività di sostegno a supporto della fragilità patologica ed economica, finalizzato a sostenere il ricorso all’istituto dell’Amministrazione di sostegno da parte del Giudice tutelare per le persone prive di reddito e di beni immobili.
Art. 2. Modalità di assegnazione dei contributi
1. L’intervento finanziario della Regione può essere richiesto dai Comuni di residenza del beneficiario di procedura tutelare o dai Comuni indicati nel pronunciamento del Giudice tutelare a seguito di istanza dell’Amministratore di sostegno corredata dal provvedimento del Giudice.
2. L’intervento finanziario è assegnato sino all’importo massimo di euro mille annuo, allorquando per motivi patrimoniali e reddituali dell’amministrato, il Giudice ha constatato l’impossibilità di riconoscere un compenso all’Amministratore di sostegno [1].
3. Ciascun Amministratore di sostegno può presentare ai Comuni richieste di intervento economico alla Regione sino a un massimo di cinque procedure e, comunque, non può accedere al contributo regionale in caso di rapporto di parentela con l’amministrato.
4. Il contributo finanziario è assegnato in base all’ordine cronologico delle presentazioni delle richieste da parte dei Comuni al Servizio Accessibilità dei Servizi sociali e Contrasto alla povertà del Dipartimento della Salute della Regione Puglia.
5. I Comuni sono tenuti a inoltrare la richiesta alla Regione Puglia entro venti giorni dalla data del recepimento dell’istanza da parte dell’Amministratore di sostegno.
Art. 3. Norma finanziaria
1. Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 2, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 250 mila con copertura a valere sullo stanziamento del “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali.
3. Il fondo, di cui al comma 1, rappresenta un sostegno di natura sociale e, conseguentemente, non determina l’insorgenza di obblighi in capo alla Regione e può essere utilizzato sino a esaurimento dello stanziamento annuale.
CAPO II
Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati
Art. 4. Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati
1. La Regione Puglia, nel rispetto della vigente normativa statale e nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 882 e 883, della
2. Il contributo finanziario è assegnato, in base all’ordine cronologico delle presentazioni delle richieste, dalla struttura regionale competente in materia di servizi sociali. La Giunta regionale con propria deliberazione fissa le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione dei rimborsi.
3. Per l’attuazione del presente articolo è stanziata, per l’esercizio finanziario 2021, la somma di euro 80 mila in termini di competenza e cassa nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, con copertura a valere sullo stanziamento del “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.
[1] Comma così modificato dall'art. 15 della