§ 4.5.160 - R.R. 1 giugno 2021, n. 5.
Modifiche al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8“Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:01/06/2021
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifiche al regolamento regionale 8/2015)


§ 4.5.160 - R.R. 1 giugno 2021, n. 5.

Modifiche al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8“Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale”

(B.U. 3 giugno 2021, n. 22, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche al regolamento regionale 8/2015)

Al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8“Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale” è apportata la seguente modifica:

a) All'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4 bis:

“4 bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso e della conseguente riduzione dei ricavi da traffico, nonché della derivata necessità di concedere alle aziende un lasso di tempo utile alla ripresa economica anche per il rinnovo del parco mezzi, ai fini dell'esercizio dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale, per gli anni 2021 e 2022:

a) il soggetto che intende avviare l'attività di cui all'articolo 3 deve essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del medesimo articolo 3, con esclusione del requisito di cui alla lettera c) nella parte in cui prevede che gli autobus devono essere stati immatricolati per la prima volta da non più di sei anni;

b) per la verifica della permanenza dei requisiti nei confronti delle imprese esercenti i servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale, svolta ai sensi dell'articolo 6, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento, non si tiene conto del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 nella parte in cui prevede che gli autobus devono essere stati immatricolati per la prima volta da non più di sei anni”.