Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Capitolo: | 43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Data: | 26/10/2020 |
Numero: | 152 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali |
Art. 2. Credito risultante da atto pubblico |
Art. 3. Ricerca delle informazioni sui conti bancari |
Art. 4. Ricorso avverso il provvedimento negativo |
Art. 5. Esecuzione |
Art. 6. Ricorso avverso l'ordinanza europea di sequestro |
Art. 7. Opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro |
Art. 8. Impugnazioni |
Art. 9. Rappresentanza legale |
Art. 10. Contributo unificato per le controversie previste dal regolamento (UE) n. 655/2014 |
Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 43.1.86 - D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 152.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
(G.U. 16 novembre 2020, n. 285)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
Visto l'articolo 1, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Disposizioni generali
1. Ai procedimenti previsti dal
Art. 2. Credito risultante da atto pubblico
1. Per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato.
Art. 3. Ricerca delle informazioni sui conti bancari
1. Per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento è competente, quale autorità di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per le attività di ricerca delle informazioni di cui al presente articolo, quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, è competente il presidente del Tribunale di Roma.
2. Il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalità telematiche di cui all'articolo 492-bis, quarto comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile [1].
3. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e a quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute.
Art. 4. Ricorso avverso il provvedimento negativo
1. L'impugnazione di cui all'art. 21 del regolamento avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
Art. 5. Esecuzione
1. L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, attuata in conformità alle disposizioni del capo 3 del regolamento, si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento.
2. La trasmissione degli atti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento è effettuata dal creditore.
3. Al creditore, che si è avvalso dell'ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione, non si applica l'articolo 156, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
Art. 6. Ricorso avverso l'ordinanza europea di sequestro
1. Per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
Art. 7. Opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro
1. Per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.
Art. 8. Impugnazioni
1. Il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e il reclamo è presentato con l'apposito modulo di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione.
Art. 9. Rappresentanza legale
1. Nei procedimenti di cui al capo 4 del regolamento le parti stanno in giudizio con l'assistenza di un difensore.
Art. 10. Contributo unificato per le controversie previste dal
1. Dopo il comma 6-quater dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
«6-quinquies. Per le controversie di cui al
a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del
b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del
c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del
d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014.».
Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Comma così modificato dall'art. 38 del