Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 28/01/2021 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriore modificazione all'art. 6. |
Art. 2. Integrazione al R.R. 3/2017. |
Art. 3. Sostituzione dell'Allegato B) al R.R. 3/2017. |
Art. 4. Disposizione transitoria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 5.1.176 - R.R. 28 gennaio 2021, n. 1.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al R.R. 23 giugno 2017, n. 3 (Disciplina per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario) e sostituzione dell'Allegato B).
(B.U. 28 gennaio 2021, n. 7, edizione straordinaria)
Art. 1. Ulteriore modificazione all'art. 6.
1. Il comma 1 dell'articolo 6 del
"1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario in forza di atti emanati dalla Giunta regionale, al fine di poter continuare tali attività, devono effettuare l'adeguamento ai requisiti per l'autorizzazione di cui all'Allegato A) ed a quelli ulteriori per l'accreditamento di cui all'Allegato B) entro nove mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza nazionale. Tali soggetti si intendono autorizzati fino alla scadenza dei dodici mesi successivi al termine del medesimo stato di emergenza.".
Art. 2. Integrazione al
1. Dopo l'art. 4 del
"Art. 4 bis. Oneri per l'accreditamento.
1. Il soggetto che richiede l'accreditamento è tenuto a versare il corrispettivo dei costi sostenuti dalla Regione. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, il costo delle procedure di accreditamento nonché le modalità di versamento del relativo corrispettivo.".
Art. 3. Sostituzione dell'Allegato B) al
1. L'Allegato B) al
Art. 4. Disposizione transitoria.
1. I procedimenti amministrativi relativi alla richiesta di accreditamento iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono portati a compimento nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4-bis del
Art. 5. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato B)
Requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale dei vettori titolari di autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario
1.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA |
1. Il soggetto ha definito ed esplicitato l'articolazione organizzativa (organigramma e diagramma funzionale) |
2. Il soggetto ha individuato con atto formale un responsabile di tutte le articolazioni organizzative: |
- Responsabile del parco tecnologico |
- Responsabile della formazione |
- Responsabile del sistema informativo |
3. Il soggetto ha definito le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza in caso di urgenze o eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici) |
1.2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FORMAZIONE |
4. Il soggetto ha definito la dotazione organica di personale (dipendente e volontario) in termini numerici equivalenti a tempo pieno per ciascuna professione o qualifica professionale, esplicitando le funzioni attribuite, in rapporto alle tipologie di attività, secondo criteri specificati dalle normative |
5. Tutti I ruoli sono ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente |
6. È predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del/i responsabile/i |
7. Tutto il personale ha seguito il percorso formativo previsto dalla vigente normative, ivi compresa quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro |
In particolare i soccorritori addetti al servizio di Emergenza Urgenza 118 devono possedere certificazioni BLSD (Basic Life Support Defibrillation) e PTC (Prehospital Trauma Care). |
1.3 GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE |
8. Sono previste specifiche procedure di programmazione degli acquisti di beni e servizi che devono tenere conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento del servizio |
9. Esiste un piano di ammodernamento delle attrezzature con riferimento alla definizione di specifiche tecniche, criteri di scelta, bisogno formativi correlati, analisi dei costi/benefici, semplicità di utilizzo |
10. Il soggetto ha adottato un inventario delle apparecchiature in dotazione aggiornato almeno annualmente che prevede modalità di identificazione compreso il fuori uso |
11. Il soggetto ha previsto la modalità di conservazione della documentazione tecnica relativa a ciascuna attrezzatura, fornita al momento dell'acquisto a corredo della stessa |
12. Esiste un piano formalizzato per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e di tutte le apparecchiature e presidi in dotazione. Tale piano è reso noto ai diversi livelli operativi |
13. Il soggetto ha previsto la modalità di conservazione della documentazione delle ispezioni, collaudi e della manutenzione ordinaria e straordinaria |
14. Il soggetto ha provveduto a garantire l'uso sicuro delle apparecchiature attraverso controlli giornalieri |
15. Il soggetto provvede al controllo e reintegro dei presidi, attraverso la compilazione di check list dopo ogni utilizzo e provvede alla corretta conservazione delle stesse |
16. Il soggetto ha formalizzato protocolli/procedure dedicate alla sanificazione del mezzo di trasporto sia per paziente Covid e non-Covid, dandone evidenza tramite check-list correttamente conservate dopo ogni utilizzo |
1.4 CONFORMITÀ NORMATIVA VIGENTE, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ, SISTEMA INFORMATIVO, COMUNICAZIONE |
17. È disponibile la documentazione che attesti l'avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni da parte delle autorità competenti e per i soggetti che effettuano il servizio di Emergenza Urgenza 118 è disponibile la planimetria generale della struttura |
18. Vengono periodicamente formalizzate proposte interne di miglioramento della qualità e monitorate le modifiche apportate sull'organizzazione derivanti dall'analisi dei risultati, ivi compresa la qualità percepita dagli utenti (se coerente con la tipologia di servizio erogata) |
19. Il soggetto ha adottato un documento in cui sono individuati i bisogni informativi dell'organizzazione, le modalità di raccolta, la diffusione e l'utilizzo delle informazioni, la valutazione dei dati |
20. Il soggetto deve rendere disponibile (esempio sito web) le modalità con cui assicura l'informazione all'utenza sui servizi offerti e l'elenco delle sedi operative con relativi recapiti telefonici |
21. Se obbligatoria in base alla normativa vigente, le informazioni di cui al punto precedente sono formalizzate in una Carta dei Servizi; in tal caso essa contiene pure diritti e doveri dell'utente |
22. Tutti i reclami pervenuti in forma non anonima ricevono entro sessanta giorni una risposta scritta |
1.8 LA GARANZIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE SANITARIO |
23. Il soggetto garantisce la disponibilità dei mezzi di trasporto previsti dalla normativa regionale in relazione ai servizi assegnati |
24. Il soggetto garantisce un numero adeguato di operatori in relazione alla tipologia di servizi di trasporto assegnati |
25. Il soggetto garantisce l'operatività su un ambito territoriale almeno zonale |