Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 09/12/2020 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3. |
Art. 2. Modificazioni all'articolo 3 della L.R. 3/2013. |
Art. 3. Modificazioni all'articolo 4 della L.R. 3/2013. |
Art. 4. Modificazione all'articolo 9 della L.R. 3/2013. |
Art. 5. Modificazioni all'articolo 10 della L.R. 3/2013. |
Art. 6. Modificazione all'articolo 11 della L.R. 3/2013. |
Art. 7. Modificazione all'articolo 12 della L.R. 3/2013. |
Art. 8. Modificazione all'articolo 14 della L.R. 3/2013. |
Art. 9. Disposizioni transitorie. |
§ 4.6.102 - L.R. 9 dicembre 2020, n. 13.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009).
(B.U. 16 dicembre 2020, n. 95)
Art. 1. Modificazioni all'articolo 2 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della
"b bis) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari separate dall'edificio principale e oggetto di ordinanza di sgombero totale, adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, a pertinenze di abitazioni principali dei residenti e costituenti singoli edifici ai sensi della definizione di cui all'Allegato 1;
b ter) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari separate dall'edificio principale e oggetto di ordinanza di sgombero parziale, adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, a pertinenze di abitazioni principali dei residenti e costituenti singoli edifici ai sensi della definizione di cui all'Allegato 1;
b quater) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale che, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, risultavano non adibite ad abitazione principale dei residenti o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché utilizzate, anche se solo temporaneamente.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
"2-bis. Al fine di favorire la rivitalizzazione e il ripopolamento delle aree rurali colpite, tra gli interventi di cui alla lettera b quater), comma 2 sono considerati prioritari quelli sugli edifici di pubblica utilità sedi di associazioni e quelli i cui beneficiari dei contributi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni, a pena di decadenza dal contributo, a destinare a propria residenza anagrafica ovvero a nuove attività produttive o ampliamento di attività esistenti.".
Art. 2. Modificazioni all'articolo 3 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 3. Modificazioni all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. Al comma 13 dell'articolo 4 della
Art. 4. Modificazione all'articolo 9 della
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della
Art. 5. Modificazioni all'articolo 10 della
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della
"3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di DURC di cui alla
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della
"3-bis. È comunque consentita la possibilità di regolarizzare la mancanza del DURC di cui al comma 2 mediante sostituzione da parte dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nel pagamento degli obblighi contributivi, a valere sull'importo dei contributi concessi.
3-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione della regolarizzazione di cui al comma 3-bis.".
Art. 6. Modificazione all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 7. Modificazione all'articolo 12 della
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della
Art. 8. Modificazione all'articolo 14 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della
"1-bis. Spetta altresì un contributo per l'autonoma sistemazione, per un periodo massimo di sei mesi, anche ai nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale.".
Art. 9. Disposizioni transitorie.
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le necessarie deliberazioni per adeguarsi a quanto previsto dalla
2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale altresì detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei soggetti dichiarati decaduti dal contributo, o dei loro aventi causa, nella vigenza dei commi 1 e 2, dell'articolo 9, della
3. Con le deliberazioni di cui al comma 1, inoltre, la Giunta regionale detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale nella vigenza dell'articolo 14 della
4. Per le domande di cui ai commi 1, 2 e 3 non trova applicazione l'articolo 19 della
5. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 3-ter, della
6. Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della