§ 6.1.422 - L.R. 29 dicembre 2020, n. 100.
Disposizioni di carattere finanziario. Ratifica di variazione di bilancio ai sensi dell’articolo 109 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020. Modifiche alla l.r. 81/2019.
(B.U. 31 dicembre 2020, n. 135)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n, 42);
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022);
Considerato quanto segue:
1. L’emergenza sanitaria da COVID-19 rende necessario l’impiego di tutte le risorse disponibili per contrastare le conseguenze socio-economiche legate alla diffusione dell’epidemia. Il d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020, all’articolo 126, comma 10, prevede che le amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai fondi strutturali, possono destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19. Con successivo d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020, vengono definite specifiche norme per il contributo dei fondi strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito della programmazione 2014 – 2020, anche con risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). In tale contesto, la riprogrammazione dei fondi strutturali europei, fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e fondo sociale europeo (FSE), rappresenta una delle principali fonti finanziarie per attivare, nell’immediato, un’azione di contrasto all’emergenza sanitaria, economica e sociale;
2. Il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 è intervenuto con la modifica dei regolamenti (UE) 1301/2013 e (UE) 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia Covid-19;
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione Toscana, in data 10 luglio 2020, hanno stipulato l’accordo (Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020), concordando:
- l’individuazione delle risorse dei programmi operativi regionali (POR) FESR e FSE della Regione Toscana per la riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell’emergenza COVID-19 (complessivi 264,7 milioni di euro di cui 168,1 milioni a valere sul POR FESR e 96,6 milioni a valere sul POR FSE);
- le cinque priorità di intervento da finanziare attraverso le risorse individuate dalla riprogrammazione dei POR FESR e FSE: emergenza sanitaria, istruzione e formazione, attività economiche, lavoro, sociale;
- il contributo del FSC al fine di garantire la copertura dei progetti non più finanziati dai fondi europei in quanto riprogrammati su iniziative di contrasto all’emergenza.
4. Con deliberazione del Comitato interministeriale per programmazione economica 20 luglio 2020, n. 40 (Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Toscana - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 17 settembre 2020, n. 231, è stata prevista l’assegnazione alla Regione Toscana di complessivi 264,7 milioni di euro di cui 250,7 milioni di euro di risorse FSC 2014 – 2020 e 14 milioni derivanti dalla riprogrammazione di risorse FSC di precedenti cicli di programmazione, in attuazione del sopracitato accordo del 10 luglio 2020;
5. Con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2020, n. 1089 (Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza COVID-19. Approvazione proposte per invio a Commissione Europea), la Regione Toscana ha presentato le proposte di riprogrammazione del POR FSE e del POR FESR per l’emergenza COVID-19 che sono state approvate dalla Commissione europea, rispettivamente, con decisione di esecuzione C (2020) 5779 del 20 agosto 2020 e con decisione di esecuzione C (2020) 5850 del 25 agosto 2020;
6. Con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2020, n. 1310 (Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 109 comma 2-bis del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27 del 24/04/2020), la Regione Toscana ha approvato le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 necessarie a recepire i contenuti della riprogrammazione delle risorse del POR FESR e del POR FSE 2014 – 2020. Considerato il carattere di urgenza degli interventi finanziati con le risorse riprogrammate, in quanto riconducibili all’emergenza socio-sanitaria ed economica conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, si ritiene che per tali variazioni ricorrono le condizioni previste dall’articolo 109, comma 2-bis, del d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020, il quale, in deroga all'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, prevede per l’esercizio finanziario 2020 che:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza, opportunamente motivata, salva ratifica con legge a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
7. Risulta pertanto necessario ratificare le variazioni approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 1310/2020, secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 2-bis, del d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020;
8. Dato atto che la Regione Toscana soddisfa il requisito previsto dall’articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011 per poter finanziare spese di investimento mediante autorizzazione all’indebitamento, da contrarsi solo per effettive esigenze di cassa, ovvero di aver registrato nell'ultimo anno valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 (Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);
9. Ritenuto opportuno, al fine di contenere gli oneri relativi al ricorso al debito, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011, prevedere che una quota della spesa relativa al finanziamento degli investimenti sia coperta da autorizzazione all’indebitamento, da contrarsi solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa;
10. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge e di rispettare i termini di ratifica di cui al d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020, è disposta la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Ratifica delle variazioni apportate al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 con la deliberazione della Giunta regionale 1310/2020, approvate ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020
1. Si riconosce l’urgenza e l’indifferibilità delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 apportate con la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2020, n. 1310 (Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 109 comma 2 bis del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27 del 24/04/2020), ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
2. Si ratificano e si approvano la deliberazione della Giunta regionale 1310/2020 ed i relativi allegati finanziari, contenenti le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 che recepiscono i contenuti della riprogrammazione delle risorse comunitarie relative al programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al POR del fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis del d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A, Allegato A1, Allegato A2 e Allegato A3).
Art. 2. Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 81/2019
1. L’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022), è sostituito dal seguente:
“Art. 6 - Finanziamento investimenti mediante ricorso all’indebitamento
1. Nel triennio 2020 – 2022 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 540.056.346,09 di cui euro 233.007.449,20 nel 2020, euro 196.511.327,73 nel 2021 ed euro 110.537.569,16 nel 2022 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’articolo 62 del d.lgs. 118/2011, e all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Con riferimento all’indebitamento autorizzato al comma precedente, per il finanziamento degli investimenti del solo esercizio 2020 è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte a effettive esigenze di cassa, come previsto dall'articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011, per euro 70.361.443,68, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della l. 350/2003, come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
3. I mutui o prestiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento annui dei mutui e prestiti di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2021 e 2022, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
6. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2022, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
Art. 3. Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegato
(Omissis)