Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 30/12/2020 |
Numero: | 102 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020 |
Art. 2. Correzione di errori materiali. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 |
Art. 3. Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2020 |
Art. 4. Differimento del termine per l’approvazione delle varianti di cui al comma 2 bis dell’articolo 222 della l.r. 65/2014, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID19 |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 5.1.167 - L.R. 30 dicembre 2020, n. 102.
Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l’approvazione delle varianti di cui all’articolo 222, comma 2 bis, della l.r. 65/2014. Modifiche alla l.r. 31/2020.
(B.U. 31 dicembre 2020, n. 135)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'articolo 69 dello Statuto;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19);
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino alla data del 31 gennaio 2021;
2. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;
3. La
4. Si ritiene a tal fine opportuno prorogare di ulteriori dodici mesi, oltre a quelli già previsti dalla
5. È necessario correggere alcuni errori materiali presenti nell’articolo 1 bis della
6. È opportuno differire il termine del 30 giugno 2020 per l’approvazione delle varianti di cui all’articolo 222, comma 2 bis, della
7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche al preambolo della
1. Al punto 12 del preambolo della
Art. 2. Correzione di errori materiali. Modifiche all’articolo 1 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della
2. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della
3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 bis della
Art. 3. Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 4. Differimento del termine per l’approvazione delle varianti di cui al comma 2 bis dell’articolo 222 della
1. Il termine previsto dall’articolo 222, comma 2 bis, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), per l'approvazione delle varianti regolate da tale disposizione, è differito al 30 giugno 2021.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.