Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 artigianato e industria |
Data: | 30/03/2021 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 73/2008 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 4.5.114 - L.R. 30 marzo 2021, n. 13.
Disposizioni in materia di nomina dei componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche alla l.r. 73/2008.
(B.U. 7 aprile 2021, n. 37)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. È opportuno inserire alcune deroghe alle disposizioni di cui alla
2. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge, in previsione dell’imminente scadenza per la nomina dei componenti della Commissione regionale di cui al punto 1, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della
“6 bis. Ai componenti della Commissione non si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 13, commi da 2 a 5 ter, della
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.