Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 20/08/2020 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto del regolamento |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Gestione del rischio clinico |
Art. 4. Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile |
Art. 5. Pratica anestesiologica e complessità attività chirurgica |
Art. 6. Classificazione dei livelli di complessità in chirurgia |
Art. 7. Criteri per la distinzione tra prestazioni a minore/media e maggiore invasività |
Art. 8. Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia |
Art. 9. Prestazioni di Oculistica |
Art. 10. Produzione emocomponenti per uso non trasfusionale |
Art. 11. Modifiche alla Sezione B.01 del R.R. 5 febbraio 2010, n. 3 |
Art. 12. Requisiti previsti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio |
Art. 13. Requisiti previsti ai fini dell’accreditamento |
Art. 14. Fabbisogno |
Art. 15. Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità |
Art. 16. Disciplina transitoria |
§ III.1.R/103 - R.R. 20 agosto 2020, n. 15.
Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche
(B.U. 24 agosto 2020, n. 120)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della
VISTO l’art. 44, comma 2, della
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1216 del 31/07/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1. Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in attuazione della
a) le prestazioni e le procedure diagnostico-terapeutiche a minore invasività erogabili negli studi medici di cui all’art. 5, comma 6 della
b) le prestazioni di chirurgia e le procedure diagnostiche e terapeutiche a media invasività, di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente erogabili negli studi medici (d’ora in avanti, studio medico di chirurgia ambulatoriale) di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della
c) le prestazioni di chirurgia e le procedure diagnostiche e terapeutiche a maggiore invasività di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente erogabili nelle strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica (d’ora in avanti, ambulatorio chirurgico) di cui all’art. 5,, comma 1, punto 1.6.1. della
d) le prestazioni e le procedure diagnostico-terapeutiche a minore invasività erogabili negli ambulatori che svolgono attività specialistica ambulatoriale medica (d’ora in avanti, ambulatorio medico) di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della
e) i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici richiesti ai fini del rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione all’esercizio in funzione della tipologia di struttura.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta convenzionati per l’esercizio dell’assistenza primaria, che dovranno uniformarsi ai requisiti previsti ai rispettivi AA.CC.NN ..
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.
a) Studio professionale: la sede di espletamento dell’attività del professionista abilitato, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio professionale è caratterizzato dalla prevalenza dell’apporto professionale ed intellettuale del professionista abilitato rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Lo studio professionale non è un locale aperto al pubblico, nel senso che i pazienti del professionista che con il medesimo abbiano un rapporto contrattuale basato sull’intuitu personae vi accedono previo appuntamento. In ragione della prevalenza dell’apporto professionale ed intellettuale, lo studio professionale può essere gestito in forma individuale, associata o societaria, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della società tra professionisti (S.T.P.) di cui alla
a1) Studio medico di cui all’art. 5, comma 6 della
a2) Studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della
b) Ambulatorio: presidio sanitario caratterizzato da una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi che opera in regime di impresa attrezzato per l’erogazione delle prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche. Fermo restando che il Responsabile Sanitario (i.e., il Direttore sanitario) deve essere iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo in cui insiste, la sede operativa della struttura de qua, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, comma 536 della
b1) Ambulatorio chirurgico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della
b2) Ambulatorio medico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della
Art. 3. Gestione del rischio clinico
1 La organizzazione deve essere ispirata alla prevenzione ed alla gestione del rischio clinico, nell’ottica precipua della sicurezza del paziente e del lavoratore. In tal senso ed in relazione alle caratteristiche proprie di attività di ciascuna struttura, di cui all’art. 2, dovrà prevedere la predisposizione di un documento per la gestione del rischio.
2 La gestione del rischio è criterio di accreditamento.
3 Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
Art. 4. Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile
1. Il regime autorizzativo applicabile alle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche relative all’attività ambulatoriale chirurgica e medica afferisce alla seguente classificazione:
a) gli studi medici di cui all’art. 5, comma 6 della
b) gli studi medici di chirurgia ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della
c) gli ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della
2. Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche, di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii , si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:
a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività -ALLEGATO 1A;
b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività -ALLEGATO 2A;
c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni h del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio -ALLEGATO 3A;
d) prestazioni mediche ed in regime di day- service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla
3. L’elenco delle prestazioni potrà essere aggiornato, modificato ed integrato con determina dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
4. Si individuano i requisiti delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:
a) requisiti Ambulatorio chirurgico di livello elevato per prestazioni a maggiore invasività, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della
b) requisiti Studio chirurgico di livello intermedio, per prestazioni a media invasività di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della
c) requisiti Studio di livello base per prestazioni a minore invasività, di cui all’art. 5, comma 6 – ALLEGATO 1B;
d) requisiti dell’ambulatorio medico per prestazioni a minore invasività, di cui all’art5, comma 1, punto 1.7.1. della
5. Nella tabella che segue si riporta il procedimento amministrativo richiesto in relazione alla tipologia di struttura, unitamente ai requisiti e alle prestazioni erogabili:
Classificazione per livello di complessità delle prestazioni e della complessità organizzativa |
Prestazioni erogabili |
Requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici |
Regime autorizzativo |
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Ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della |
Allegati 3A, 2A e 1A |
Allegato 3B |
- autorizzazione alla realizzazione di competenza comunale, previo parere regionale di compatibilità al fabbisogno; -autorizzazione all’esercizio di competenza regionale. |
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Studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della |
Allegati 2A e 1A |
Allegato 2B |
-autorizzazione all’esercizio di competenza comunale. |
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Studio medico di cui all’art. 5, |
Allegato 1A |
Allegato 1B |
-comunicazione di inizio |
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comma 6 della |
attività alla ASL territorialmente competente e rilascio del nulla osta da parte del SISP competente. |
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Ambulatorio medico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della |
Allegato 4A |
Sezione B.01 e relative sottosezioni del |
-autorizzazione all’esercizio di competenza comunale in vigenza della |
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6. Esclusivamente presso gli ambulatori chirurgici di cui alla tabella riportata nel comma 5 collocati presso le strutture sub lettera a) possono essere eseguiti anche:
a) interventi chirurgici in anestesia generale, limitatamente alle sole ipotesi di recupero da parte dell’utente dell’autonomia motoria e della piena vigilanza entro le due ore successive alla conclusione dell’intervento e non implicanti assistenza continuativa post-intervento;
b) prestazioni per i pazienti fragili (i.e., disabili psicofisici ovvero persone con disturbi del comportamento) e/o più complessi clinicamente (ASA ≤ 3).
7. Gli ambulatori chirurgici di cui alla tabella riportata nel comma 5 sub lettere b) e c) devono definire appositi protocolli con i Presidi di Ricovero per acuti viciniori, i quali assumono il ruolo di Struttura di “riferimento” per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità.
Art. 5. Pratica anestesiologica e complessità attività chirurgica
1. Le prestazioni di chirurgia ambulatoriale programmata, sulla base delle raccomandazioni della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) e della Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day-surgery (SICADS) si distinguono in prestazioni di chirurgia ambulatoriale semplice e in prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa. A tali fini, si distinguono gli outpatients e gli inpatients, identificando nei primi i pazienti per i quali non sia prevista la degenza notturna.
OUTPATIENTS |
Regime ambulatoriale Chirurgia ambulatoriale tradizionale o chirurgia ambulatoriale semplice: - Chirurgia ambulatoriale avanzata - Chirurgia ambulatoriale complessa Day- service Chirurgia media – complessa in cui il ricovero diurno è limitato alla sole ore del giorno |
INPATIENTS |
One Day- Surgery (One DS) Chirurgia medio – complessa in cui il ricovero deve prevedere un solo pernottamento Ricovero in regime ordinario Ricovero ordinario, anche per alta complessità |
OUTPATIENTS |
CARATTERISTICHE |
NECESSITA’ |
Chirurgia ambulatoriale semplice Si intende la possibilità clinica, organizzativa e amministrativa di effettuare interventi chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche invasive e seminvasive |
• Senza ricovero • Periodo di osservazione postoperatoria limitato alle sole ore del giorno e comunque tale da consentire, senza rischi aggiuntivi, il ritorno del paziente al proprio domicilio • In anestesia topica o locale (con o senza sedazione, esclusa la sedazione mediata profonda) • Pazienti ASA 1-2 e a basso rischio |
Nessuna valutazione anestesiologica per pazienti con classificazione ASA 1, 2 |
Chirurgia ambulatoriale complessa Si intende la possibilità clinica, organizzativa e amministrativa di effettuare interventi chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche invasive e seminvasive |
Senza ricovero Periodo di osservazione/assistenza postoperatoria limitato alle sole ore del giorno e comunque tale da consentire, senza rischi aggiuntivi, il ritorno del paziente al proprio domicilio Pazienti ASA 1-2-3 e comunque con rischio clinico contenuto |
Visita anestesiologica Anestesia topica, locale, loco regionale (con o senza sedazione) e anestesia generale |
Day- surgery Si intende la possibilità clinica, organizzativa e amministrativa di effettuare interventi chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche invasive e seminvasive |
• Con ricovero • Periodo di osservazione/ assistenza postoperatoria limitato alle sole ore del giorno e comunque tale da consentire, senza rischi aggiuntivi, il ritorno del paziente al proprio domicilio • Pazienti ASA 1-2-3 e comunque con rischio clinico contenuto e medio |
Visita anestesiologica Anestesia topica, locale, loco regionale (con o senza sedazione) e anestesia generale |
2. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), con particolare riferimento agli “Outpatients” si rappresenta la seguente distinzione dell’attività chirurgica ambulatoriale:
Art. 6. Classificazione dei livelli di complessità in chirurgia
1. Si identificano tre livelli di complessità strutturale/organizzativa/professionale e di rischio per il paziente:
a) Livello elevato, in cui possono essere, contemporaneamente, garantiti: -attività chirurgiche di maggiore complessità professionale, le quali comportano maggior rischio per il
paziente;
-prestazioni caratterizzate da complessità organizzativa, cioè quelle attività ambulatoriali caratterizzate da un pacchetto di attività/procedure diagnostiche e terapeutiche (Prestazioni Ambulatoriali Chirurgiche – P.A.C.), tali da configurare il modello del day-service;
-standard di sicurezza per i pazienti fragili (i.e., con disabilità psicomotoria ovvero disturbi del comportamento) e/o più complessi clinicamente;
b) Livello intermedio, in cui possono essere erogate prestazioni complesse dal punto di vista
professionale, fermo restando l’esclusione dei pazienti più complessi clinicamente, individuabili in base alle caratteristiche descritte al punto precedente, per i quali tale setting non garantirebbe adeguati standard di sicurezza;
c) Livello base, nel quale possono essere erogate esclusivamente prestazioni professionali di minore invasività, normalmente non comportanti rischio per il paziente.
2. Tutti i livelli di complessità di cui al comma 1 consentono l’effettuazione di interventi chirurgici o anche procedure diagnostico-terapeutiche invasive e semi-invasive in anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia (fino al II grado della scala di sedazione) su pazienti accuratamente selezionati (afferenti alle classi ASA 1 e ASA 2), in quanto comportanti trascurabile probabilità di complicanze.
3. In tutti i livelli di complessità di cui al comma 1 possono essere effettuati interventi chirurgici o anche procedure diagnostico-terapeutiche invasive e semi-invasive in anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia, (fino al II grado della scala di sedazione) su pazienti accuratamente selezionati (afferenti alle classi ASA 1 e ASA 2), in quanto comportanti trascurabile probabilità di complicanze.
Art. 7. Criteri per la distinzione tra prestazioni a minore/media e maggiore invasività
1. Sono considerate a minore o media invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:
a) non apertura chirurgica delle sierose;
b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive;
c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate;
d) previsione di non significativo dolore post-procedurale.
2. Sono considerati a maggiore invasività:
a) gli interventi chirurgici e le procedure diagnostico-terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall’anestesia topica o locale;
b) interventi chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche invasive che richiedano la presenza di più medici della stessa o di diversa disciplina, compresi i medici anestesisti.
3. Sono considerate a maggiore invasività altresì tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che non rispondano ad almeno uno dei criteri di cui al comma 2.
4. Sono considerate prestazioni a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell’ambulatorio protetto le prestazioni da erogare in regime di day-service di chirurgia ambulatoriale. Tali prestazioni, elencate nell’Allegato 3B, si intendono comprensive altresì di tutte le prestazioni inerenti l’intero percorso diagnostico terapeutico, ivi compresi la visita, gli esami diagnostici e strumentali, nonché i farmaci e, limitatamente ai day-service chirurgici, anche della prima visita post-intervento, nel rispetto dei protocolli previsti per ciascun DRG.
Art. 8. Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia
1. Gli studi medici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. e di cui all’art. 5, comma 6 della
2. Le attività di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture ambulatoriali di cui all’art. 5,, comma 1, punto 1.6.1 della
Art. 9. Prestazioni di Oculistica
1. Si individuano gli elenchi delle prestazioni afferenti alla branca di Oculistica, così come di seguito riportato:
a) prestazioni medico chirurgiche oculistiche a minore invasività (Allegato OC1);
b) prestazioni medico chirurgiche oculistiche a media invasività (Allegato OC2);
c) interventi maggiori sul bulbo oculare a maggiore complessità chirurgica e tecnologica (compresi nei vari pca) (Allegato OC3).
2. In relazione alla branca di Oculistica si applicano requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici specifici e non già i requisiti generali previsti nella tabella riportata nel comma 5 dell’art. 4 del presente regolamento.
3. Si individuano i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici specifici per la branca di Oculistica, così come di seguito riportato:
a) requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi di chirurgia ambulatoriale afferenti allo Studio medico di cui all’art. 5, comma 6 della
b) requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi di chirurgia ambulatoriale oculistica afferenti allo Studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della
c) requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi di chirurgia ambulatoriale oculistica afferenti all’ambulatorio oculistico riferiti all’Ambulatorio chirurgico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della
Classificazione per livello di complessità delle prestazioni e della complessità organizzativa |
Prestazioni erogabili |
Requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici |
Regime autorizzativo |
A) Ambulatorio di livello elevato, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 A1) Strutture di ricovero per acuti; A2) Presidi periferici; A3) Ambulatori di Presidi Territoriali Assistenziali (PTA) A4) Strutture ambulatoriali |
Prestazioni Day Service di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm.ii. ed allegato OC3 (fermo restando la possibilità di erogare anche le prestazioni di cui agli allegati OC1 e OC2) |
Allegato ROc3 Requisiti |
- autorizzazione alla realizzazione di competenza comunale, previo parere regionale di compatibilità al fabbisogno; -autorizzazione all’esercizio di competenza regionale. |
B) Studio di livello intermedio, di cui all’art.5, comma 3, punto 3.2 della |
Allegato OC2 Prestazioni (fermo restando la possibilità di erogare la prestazioni presenti nell’allegatoOC1) |
Allegato ROc2 Requisiti |
-autorizzazione all’esercizio di competenza comunale. |
C) Studio medico di cui all’art. 5 comma 6 e ambulatorio medico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della |
Allegato OC1 – Prestazioni |
Allegato ROc1 Requisiti |
-comunicazione di inizio attività alla ASL territorialmente competente e rilascio del nulla osta da parte del SISP competente. |
4. L’elenco delle prestazioni potrà essere aggiornato, modificato ed integrato con determina dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
Art. 10. Produzione emocomponenti per uso non trasfusionale
1. La produzione degli emocomponenti per uso non trasfusionale deve rispettare le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”.
2. Gli emocomponenti per uso non trasfusionale possono essere prodotti dalle strutture odontoiatriche di cui al presente regolamento, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, secondo il modello riportato nell’allegato della deliberazione di Giunta regionale n. 932 del 5 giugno 2018.
Art. 11. Modifiche alla Sezione B.01 del
1. Alla Sezione B.01 (Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica) del
a) la sottosezione B.01.05 – CHIRURGIA AMBULATORIALE è abrogata;
b) la sottosezione B.01.11 – CHIRURGIA GENERALE è abrogata;
c) la sottosezione B.01.14 – OCULISTICA è abrogata.
Art. 12. Requisiti previsti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio
1. I requisiti previsti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio sono quelli di cui agli Allegati 1B, 2B e 3B del presente regolamento integrati, per quanto compatibili e non diversamente disciplinati dal presente regolamento, dai requisiti previsti nella colonna di sinistra della Sezione B del
Art. 13. Requisiti previsti ai fini dell’accreditamento
1. I requisiti di accreditamento di cui al presente articolo si riferiscono alle strutture in possesso di autorizzazione all’esercizio, corrispondenti alle strutture di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1.e punto 1.7.1 e a quelle di cui all’art. 5,, comma 3, punto 3.2. e della
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del
Art. 14. Fabbisogno
1. Gli studi medici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della
2. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime privatistico relativo agli ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della
Con provvedimento di Giunta regionale potranno essere approvate eventuali modifiche ai fini della determinazione del succitato fabbisogno. Fino alla determinazione del fabbisogno ai fini dell’accreditamento da definirsi con provvedimento di Giunta, sentite le Società scientifiche, sono sospesi nuovi accreditamenti ai sensi dell’art. 3, comma 32 della
3. Gli ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017,e s.m.i. nell’ambito di strutture pubbliche (i.e., presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali) non sono soggetti al fabbisogno; pertanto, i suddetti ambulatori non scontano la verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione (propedeutica all’autorizzazione all’esercizio), e sono esclusi dal calcolo del fabbisogno residuo ai fini del rilascio ai soggetti privati dell’autorizzazione all’esercizio di cui al precedente comma 2, nonché dell’accreditamento istituzionale.
4. Gli ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per le discipline dell’area chirurgica alla data di entrata in vigore del presente regolamento non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017,e s.m.i..
Art. 15. Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità
1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell’art. 7, comma 2 della
2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopradefiniti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata
Art. 16. Disciplina transitoria
1. Gli studi medici nonché le strutture autorizzate quali ambulatori specialistici, ove effettuino prestazioni di cui all’Allegato 2A, possono continuare ad erogare le predette prestazioni entro il termine massimo di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento, salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Entro lo stesso termine, i legali rappresentanti dovranno presentare istanza di autorizzazione all’esercizio (o, se già in possesso di autorizzazione, istanza di autorizzazione all’esercizio per trasformazione) quali studi medici di chirurgia ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della
in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1 lett. a) del presente provvedimento. Ai fini della verifica dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, nelle ipotesi previste dal presente comma, il Comune conferisce incarico al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente.
2. I legali rappresentanti degli studi medici accreditati nonché delle strutture autorizzate quali ambulatori specialistici accreditati trasmettono per conoscenza alla competente Sezione regionale l’istanza di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio di cui ai sopramenzionati commi. A seguito del rilascio del provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio, i legali rappresentanti delle strutture di cui ai commi 2 e 3 presentano alla competente Sezione regionale istanza di aggiornamento/conferma dell’accreditamento istituzionale, allegandovi il propedeutico provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio. Resta inteso che gli ambulatori medici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della
3. Gli studi medici autorizzati nonché le strutture autorizzate quali ambulatori specialistici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della
4. Gli ambienti dedicati ad attività degli studi medici di chirurgia di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. e degli studi medici di cui all’art. 5, comma 6 della
Non è ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo immobile dello studio medico di chirurgia di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della
Allegato
(Omissis)