Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 17/07/2020 |
Numero: | 88 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Clausole finanziarie |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 94.1.j48 - L.17 luglio 2020, n. 88.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
(G.U. 3 agosto 2020, n. 193)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.
Art. 3. Clausole finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, a esclusione degli articoli IV, V, X e XI, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Turkmenistan qui di seguito denominati "Parti Contraenti",
DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;
RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico.
Senza limitare quanto precede, il termine "investimento" include in particolare, ma non a titolo esclusivo:
a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento,
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonchè titoli di Stato e titoli pubblici in generale,
c) crediti finanziari connessi ad un investimento, così come gli utili da capitale reinvestiti, i redditi di capitale o qualunque diritto ad una prestazione avente valore economico che sia parte integrante di un investimento
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale;
e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di attività economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.
g) qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altera la sua natura di investimento.
2. Con il termine "investitore" si intendono, per ciascuna Parte Contraente, i soggetti di seguito elencati che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi di quest'ultima ed alle disposizioni del presente Accordo:
a) ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, in conformità alle sue leggi;
b) ogni persona giuridica quale azienda, società di persone, ditta, società di capitali, associazione commerciale, ente o organizzazione, registrata o costituita, in conformità alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente ed avente la sua sede legale o la sua amministrazione centrale o la propria sede principale di affari entro la giurisdizione di quella Parte Contraente, indipendentemente dal fatto che essa abbia o meno fini di lucro e che sia o meno a responsabilità limitata.
3. Con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonchè ogni pagamento in natura.
4. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità o esercitano diritti di sovranità o di giurisdizione in conformità al diritto internazionale.
5. Con respressione "accordo di investimento" si intende un accordo che una Parte Contraente può stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente al fine di regolamentare lo specifico rapporto concernente l'investimento.
6. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita.
7. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatti salvi i limiti derivanti da accordi internazionali vincolanti per le due Parti Contraenti.
8. L'espressione "attività connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la conduzione di attività commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attività commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione e la diffusione di informazioni commerciali.
ARTICOLO II
Promozione e protezione degli investimenti
1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio e riconosceranno tali investimenti, in conformità alle proprie leggi e regolamenti.
2. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente avranno un diritto di accesso alle attività d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente che non sarà meno favorevole di quello previsto dall'Articolo III, paragrafo 1.
3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti si accerteranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè delle società ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie.
4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul suo territorio un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.
5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbero comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione e che prevedano l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe.
6. Conferimento alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente concederà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dal presente Accordo adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attività professionali. Ciascuna Parte Contraente tratterà nel modo più favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari. Le società costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprietà o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente saranno autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle leggi della Parte Contraente ospitante.
ARTICOLO III
Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita
1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sarà garantito alle attività connesse all'investimento.
2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in avvenire entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applicherà agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti già costituiti.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza ad un'Unione Doganale o Economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtù di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.
ARTICOLO IV
Indennizzo per danni o perdite
Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato offrirà un adeguato indennizzo per tali perdite o danni, a prescindere che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati avranno comunque diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati Terzi.
ARTICOLO V
Nazionalizzazione o esproprio
1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorità giurisdizionali competenti.
2 Gli investimenti e le attività connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le società ed i loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalità pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennità, e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformità a tutte le disposizioni e procedure giuridiche.
3. L'equa indennità sarà equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Ogni qualvolta vi siano difficoltà per constatare l'effettivo valore commerciale, quest'ultimo sarà determinato secondo i parametri di valutazionle riconosciuti a livello internazionale. L'indennità sarà calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica ed includerà gli interessi calcolati in base ai parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento; essa potrà essere liberamente riscossa e trasferita. Una volta determinata l'indennità, essa sarà pagata senza indebito ritardo ed in tutti i casi entro il termine di un mese.
4. Se l'oggetto dell'esproprio è una joint venture costituita sul territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennità da pagare all'investitore di una Parte Contraente sarà calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella joint venture, in conformità ai documenti rilevanti di quest'ultima e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avrà diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e in questo caso se l'esproprio e l'eventuale indennità siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.
6. Se, dopo l'esproprio, l'investimento espropriato non risultasse utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario o il suo/i suoi avente/i causa avranno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato sarà calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
ARTICOLO VI
Rimpatrio di capitale, utili e reddito
1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno e al di fuori del proprio territorio senza indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente:
a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
e) la remunerazione e le indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;
f) i pagamemi a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV.
2. Gli obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo 1 sono considerati assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento viene effettuato.
3. Senza limitare la portata dell'Articolo III del presente Accordo, entrambe le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia maggiormente favorevole.
4. Se, nell caso di problemi gravi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti dovesse temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, tali restrizioni saranno applicate agli investimenti relativi al presente Accordo, solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.
ARTICOLO VII
Surroga
Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV, V e VI del presente Accordo.
ARTICOLO VIII
Trasferimenti
I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI e VII saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro due mesi successivi all'espletamento di tutte le procedure stabilite dai regolamenti sul cambio estero della Parte Contraente, nel cui territorio gli investimenti sono stati effettuati, al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.
ARTICOLO IX
Doveri e responsabilità degli investitori
Nei casi non previsti dal presente Accordo, gli investitori osserveranno la legislazione vigente della Parte Contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti e, in caso di violazione di questa legislazione, si assumeranno la relativa responsabilità.
ARTICOLO X
Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti
1. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come stabilito nel presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.
4. Se, nel periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo, non sarà stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianità in grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale delibererà con voto di maggioranza e la sua decisione sarà vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. I costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.
ARTICOLO XI Soluzione delle controversie fra gli Investitori e le Parti Contraenti
1. Ogni controversia sorta fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, ivi compresa una controversia concernente l'ammontare di un indennizzo, sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo d'investimento, sarà applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento.
3. Se la controversia non può essere risolta come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia a sua scelta:
a) al Triburlale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato;
c) al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra lo Stato ed i cittadini dell'altro Stato del 18 marzo l965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito.
4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato verrà condotto in conformità con le seguenti disposizioni:
il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, qualora essi siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti, nominati dal Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma/Parigi, in qualità di Autorità preposta alla nomina. L'Arbitrato si svolgerà a Stoccolma/Parigi, tranne nel caso in cui le Parti in causa non abbiano concordato diversamente. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà le disposizioni del presente Accordo nonchè i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà attuata in conformità alle rispettive legislazioni nazionalil e alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse sono Parte.
5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando tali procedure non saranno state concluse, nonchè nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nel periodo stabilito dalla decisione, oppure in un lasso di tempo da determinare in base alle norme del diritto internazionale o interno applicabili al caso di specie.
ARTICOLO XII
Relazioni fra i Governi
Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.
ARTICOLO XIII
Applicazione di altre disposizioni
1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contnlente, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione d'investimento o altri accordi, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
3. Successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regolamenta direttamente o indirettamente l'investimento, non sarà applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati in conformità al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.
4. Le notrme del presente Accordo non limitano tuttavia l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione. A questo scopo, le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.
ARTICOLO XIV
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno ufficialmente notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica [1].
ARTICOLO XV
Durata e scadenza
1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non più tardi di un anno prima della data di scadenza.
2. Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1, del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XIII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 25/11/09, in due originali in lingua italiana, turkmena ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.
[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2020 (Comunicato pubblicato nella G.U. 3 settembre 2024, n. 206).